23Set

Carta europea della disabilità: novità, come richiederla e vantaggi

Se hai una disabilità riconosciuta ti sarà capitato di dover tirare fuori il verbale INPS alla cassa di un museo o allo sportello della stazione per ottenere uno sconto, con il disagio di mostrare a uno sconosciuto un verbale con tutti i tuoi dati personali. 

La Carta europea della disabilità serve proprio a evitare questo passaggio: è una tessera gratuita che viene rilasciata dall’INPS, e basta esibire per far valere la propria condizione e accedere alle agevolazioni previste. Nel 2026 sono arrivate diverse novità, dal rifinanziamento con il Decreto Fiscale che recepisce la direttiva europea e che renderà la carta valida in tutta l’Unione. Vediamo quindi chi ne ha diritto, come si fa la domanda, quanto dura e cosa si ottiene concretamente.

Carta europea della disabilità: cos’è e come nasce

La Disability Card è un tesserino con foto, nome e cognome del titolare che gli enti pubblici e privati convenzionati accettano come prova della disabilità, senza chiedere certificati medici o verbali, e che dal 2024 si può mostrare anche direttamente dal proprio smartphone. Chi la mostra ottiene le condizioni previste dalle singole convenzioni, che possono riguardare un museo, i trasporti o gli accessi a cinema e teatri. L’idea è partita dalla Commissione europea nel 2016 con un progetto pilota in pochi Paesi, Italia compresa, perché ogni Stato aveva (e ha ancora) regole proprie per certificare la disabilità e un cittadino italiano in vacanza a Parigi o a Vienna non aveva modo di far valere la sua disabilità. In Italia, la carta è stata introdotta con il DPCM del 6 novembre 2020, mentre il servizio per richiederla è attivo sul sito INPS dal 2022.

La vera svolta è poi arrivata con la direttiva (UE) 2024/2841, che ha reso la carta e il contrassegno di parcheggio due strumenti comuni a tutti gli Stati membri.  Il 4 agosto 2026 il Consiglio dei ministri ha dato il primo via libera al decreto legislativo di recepimento, e l’Italia è stata il primo Paese europeo a farlo, ma il testo deve ancora passare per i pareri della Conferenza unificata, del Garante privacy e delle Commissioni parlamentari. 

Nel frattempo la carta attuale continua a funzionare come prima e per il 2026 il Decreto Fiscale ha messo a disposizione 1,6 milioni di euro per garantire la sua continuità.

Chi può richiedere la Carta europea della disabilità: i requisiti

Hanno diritto alla carta della disabilità europea tutte le persone che hanno una disabilità riconosciuta media, grave o non autosufficiente, senza alcun limite di reddito o di età. 

Nello specifico possono richiedere la Disability Card: 

  • Gli invalidi civili con una disabilità riconosciuta minima dal 67% in su. 
  • Gli inabili totali, i ciechi civili e i sordi. 
  • Le persone con handicap grave certificato. 
  • Gli invalidi del lavoro con un riconoscimento pari almeno al 35%. 
  • Gli inabili al lavoro e gli invalidi di guerra. 
  • I minori con disabilità riconosciuta (in questo caso la domanda deve essere fatta dal genitore, dal tutore o dall’affidatario). 

Se si ha diritto all’accompagnamento o si è in possesso di una certificazione di handicap grave (art. 3, comma 3 della Legge 104/1992), sulla tessera viene applicata la lettera “A” (o specifica indicazione di supporto), che permette di estendere gli sconti e le agevolazioni anche alla persona che accompagna il titolare.

Come richiedere la Carta europea della disabilità all’INPS

La richiesta è completamente gratuita e si può fare direttamente dal sito dell’INPS, cercando il servizio dedicato alla Carta europea della disabilità ed entrando con SPID, Carta d’Identità Elettronica o Carta Nazionale dei Servizi. Un consiglio prima di iniziare l’iter per la richiesta della Carta Europea della disabilità conviene preparare una fototessera a colori digitalizzata, che servirà al momento della stampa e della realizzazione della tessera. Dopo l’accesso alla pagina dedicata per la richiesta della Disability Card sul sito dell’INPS troverai compilati i tuoi dati anagrafici e indirizzo di residenza, dopodiché dovrai caricare la foto e sé richiesto dovrai aggiungere gli allegati, come ad esempio il verbale che certifica la disabilità. Nel caso di minori o soggetti tutelati, la domanda deve essere presentata da chi ne esercita la rappresentanza legale

Durata della Disability Card e rinnovo

La Carta europea della disabilità ha una validità pari alla durata della disabilità riconosciuta nel verbale, fino a un massimo di dieci anni. Alla scadenza va richiesta di nuovo tramite la stessa procedura online. Attenzione anche ai controlli, perché l’INPS può verificare i requisiti in qualsiasi momento e ritirare la carta se non ci sono più, per esempio dopo una visita di revisione che abbassa la percentuale di invalidità sotto la soglia. Se non vuoi portare in giro il tesserino, dal 2024 puoi caricare la Carta europea della disabilità nell’IT Wallet dell’App IO, usandola esattamente come fai con quella fisica. 

Il decreto di recepimento della direttiva porterà a breve anche altre novità, come la possibilità di fare domanda per la carta direttamente dall’App IO e il rinnovo automatico per chi ha una disabilità permanente, ma bisognerà aspettare l’approvazione definitiva perché diventino operative.

Vantaggi e agevolazioni della Carta europea della disabilità

I vantaggi e le agevolazioni previste dalla Carta Europea della disabilità sono diversi e riguardano principalmente: cultura, trasporti, sport e tempo libero. Nello specifico chi è titolare della Disability Card ha la possibilità di ottenere:

  • Cultura e spettacoli: ingressi gratuiti o ridotti nei musei italiani, nei siti archeologici, nei cinema e nei teatri convenzionati;
  • Trasporti: agevolazioni sulle tariffe dei trasporti e la possibilità di far viaggiare gratuitamente l’accompagnatore (come avviene con Trenitalia per i titolari di Carta recante l’indicazione di accompagnamento “A”);
  • Sport e tempo libero: sconti e ingressi agevolati presso strutture sportive, parchi e realtà del settore privato convenzionate;

Per consultare l’elenco completo delle convenzioni attive è possibile visitare il sito ufficiale del Ministero per le Disabilità. All’estero per ora la Carta funziona solo nei Paesi che hanno partecipato al progetto pilota e presso gli enti esteri convenzionati. Quando il decreto di recepimento della direttiva sarà pienamente operativo, la Carta garantirà l’accesso alle medesime agevolazioni previste per i residenti con disabilità durante soggiorni brevi in tutti i Paesi dell’Unione Europea.

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Fonte Immagini: Canva – Ministero per le Disabilità

16Set

Fondo Prima Casa Consap per disabili e caregiver: come richiedere il mutuo agevolato

Acquistare un’abitazione diventa più semplice per chi convive con una disabilità o si prende cura di un familiare non autosufficiente, grazie alle ultime novità normative sul Piano Casa. La nuova disciplina ha infatti ampliato le tutele del Fondo di Garanzia Prima Casa, gestito da Consap, estendendole ufficialmente ai titolari della Legge 104 e ai loro conviventi e permettendo così l’accesso a finanziamenti fino al 100% del valore dell’immobile tramite garanzia statale.

Cos’è la garanzia Consap per la Prima Casa

Il Fondo di Garanzia Consap per l’acquisto della prima casa agevola da quest’anno anche i disabili e i caregiver, con uno strumento pubblico nato per agevolare l’accesso al credito ipotecario. Il fondo non eroga direttamente la somma richiesta per l’acquisto dell’abitazione, ma serve a fornire una garanzia statale alla banca concedente il mutuo. In questo modo la garanzia dello Stato si affianca o si sostituisce a garanzie aggiuntive rispetto a quelle reddituali proprie, come la firma di un garante o di un genitore: lo Stato si fa così carico di una percentuale del rischio del credito concesso dall’istituto.

Naturalmente questo non esime il richiedente dall’obbligo di pagare la rata nei tempi previsti e dall’eventuale pignoramento in caso di mancato pagamento. Questo meccanismo aiuta a ridurre le barriere all’ingresso per chi non dispone di ampi patrimoni, consentendo di ottenere finanziamenti fino al 100% del valore dell’immobile, per un importo massimo di 250.000 euro, destinati all’acquisto della prima casa in Italia.

I requisiti d’accesso: chi rientra nelle nuove categorie

Per accedere alle agevolazioni del Fondo Prima Casa Consap non è sufficiente soddisfare i parametri di reddito, ma occorre rientrare in specifiche tutele personali e familiari stabilite dalla legge. Le recenti disposizioni hanno infatti ampliato la platea dei beneficiari prioritari, estendendo la garanzia statale e le condizioni agevolate a chi affronta situazioni di disabilità grave e ai familiari che offrono loro assistenza quotidiana.

Nello specifico, per l’accesso al fondo è necessario essere:

  • Titolari di Legge 104: persone cui sia stata riconosciuta una condizione di disabilità grave e permanente (art. 3, comma 3 della L. 104/1992).
  • Caregiver e familiari: componenti del nucleo familiare che convivono in modo continuativo con la persona disabile da almeno 24 mesi.

Infine, ci sono dei vincoli sulla proprietà dell’immobile al momento della domanda, il richiedente, infatti, non deve risultare titolare di altre abitazioni residenziali in Italia o all’estero. Fanno eccezione, invece, gli immobili ricevuti per successione ereditaria o quelli concessi in uso gratuito a genitori o fratelli.

Garanzia fino all’80% e tassi calmierati

Per le categorie tutelate, lo Stato garantisce il 50% della quota capitale erogata. La copertura però sale all’80% se il richiedente presenta un ISEE non superiore a 40.000 euro annui. Questa misura attualmente rinnovata resterà in vigore fino al 31 dicembre 2027.

I tassi agevolati vengono stabiliti solo quando la garanzia statale raggiunge l’80%, infatti, in questo caso le banche sono tenute ad applicare condizioni economiche favorevoli, quali:

  • Nessun sovrapprezzo sul tasso: l’interesse che viene applicato al mutuatario non può superare il valore del TEGM del periodo.
  • Calcolo del margine (IRS): per definire la convenienza della rata, si deve confrontare la media degli indici IRS a 10 anni del mese precedente all’erogazione con quella del trimestre di riferimento del TEGM. Se da questo confronto emerge una variazione favorevole al consumatore, la banca deve trasferire questo risparmio direttamente sul tasso finale del finanziamento.

Si tratta di una tutela che impedisce agli istituti di credito di applicare dei margini speculativi, assicurando ai beneficiari l’effettivo accesso a un mutuo sostenibile.

Caratteristiche degli immobili ammessi

Il finanziamento garantito da Consap si applica unicamente alle abitazioni principali di tipo residenziale come gli appartamenti, le villette a schiera e gli immobili indipendenti. Sono escluse però alcune categorie catastali di lusso o di pregio storico quali: A/1 ossia abitazioni classificate come signorili; A/8 che contraddistingue le case definite come ville e A/9 che identifica i castelli e i palazzi di valore artistico o storico. Prima di firmare il compromesso o presentare domanda in banca quindi bisogna verificare sempre sulla visura catastale che l’immobile rientri tra le categorie ammesse.

Come presentare la domanda al Fondo Consap per disabili e caregiver

La domanda di accesso al Fondo Prima Casa gestito da Consap va presentata direttamente presso uno degli istituti di credito convenzionati, consegnando la documentazione necessaria ad attestare il possesso dei requisiti. Nello specifico, i principali documenti da allegare alla richiesta sono:

  • Verbale ASL attestante la disabilità grave (art. 3, c. 3, L. 104/92).
  • Certificato di stato di famiglia per verificare la convivenza da almeno 2 anni (in caso di domanda inoltrata dal familiare convivente).
  • Modello ISEE in corso di validità (per ottenere la garanzia all’80%).
  • Documenti reddituali del richiedente e la visura catastale dell’immobile da acquistare.

Compilato il modulo predisposto, sarà la banca stessa a interfacciarsi con la piattaforma informatica di Consap per confermare la riserva della garanzia e infine, effettuare l’erogazione del mutuo. 

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09Set

Nuove tutele e permessi 104 fino a sei giorni: chi ne ha diritto nel 2026

Secondo le stime più recenti in Italia ci sono circa 12,3 milioni di caregiver, una platea molto ampia di persone, come figli, coniugi, nipoti e genitori, che assistono ogni giorno familiari con disabilità, affiancandoli nella gestione delle attività quotidiane e accompagnandoli alle visite e alle terapie. Proprio per il supporto che forniscono ai propri familiari, i caregiver hanno accesso alle tutele previste dalla legge 104, tra cui rientrano i permessi retribuiti che consentono di assentarsi dal lavoro. Nella maggior parte dei casi le giornate riconosciute sono tre al mese, ma esiste una condizione che consente ad alcune categorie di caregiver di ottenere fino a sei giorni lavorativi.

Accanto a questa possibilità, il 2026 ha portato altre misure diventate operative per i beneficiari della 104, dalle ore aggiuntive destinate alle visite specialistiche fino ai chiarimenti sulla fruizione oraria dei permessi da parte di più caregiver.

Permessi 104: quando i tre giorni possono diventare sei

Il passaggio da tre a sei giornate mensili non deriva da un aggiornamento normativo recente, ma da un meccanismo di cumulo previsto dalla legge 104 del 1992 nella formulazione introdotta dal decreto legislativo 119/2011. Il diritto ai tre giorni matura infatti in relazione a ciascuna persona con handicap grave riconosciuto, il che significa che un lavoratore il quale assiste due familiari, entrambi in possesso della certificazione prevista dal comma 3, articolo 3 della legge 104/92, può vedersi riconoscere il permesso due volte: tre giornate per il primo assistito e tre per il secondo, per un totale di sei al mese. Non si tratta quindi di un’estensione del singolo beneficio, ma della somma di due autorizzazioni distinte che restano separate anche nella gestione successiva.

Le condizioni da rispettare per arrivare fino a sei giorni al mese, dunque, sono le seguenti:

  • ciascuna delle persone assistite deve trovarsi in una situazione di disabilità grave accertata dalla commissione medica.
  • il caregiver deve essere un lavoratore dipendente, pubblico o privato, con esclusione dei lavoratori autonomi, dei parasubordinati, dei lavoratori a domicilio e degli addetti ai lavori domestici e familiari;
  • con ciascuna delle persone assistite deve sussistere un rapporto di coniugio o di unione civile, una convivenza di fatto, oppure un vincolo di parentela o affinità entro il primo grado, come quello con i genitori, i figli, i suoceri, i generi e le nuore;
  • l’assistenza a un parente o affine di secondo grado, quindi nonni, nipoti, fratelli, sorelle e cognati, entra nel cumulo solo nel caso in cui i genitori o il coniuge della persona con disabilità hanno compiuto 65 anni, se sono affetti da patologie invalidanti oppure se sono deceduti o mancanti;
  • per ciascun assistito deve essere stata presentata una domanda autonoma e deve essere stata rilasciata la relativa autorizzazione.

Ad esempio: un lavoratore che si prende cura di entrambi i genitori con handicap grave rientra quindi pienamente nell’ipotesi del raddoppio, così come chi assiste il coniuge e un figlio. Chi assiste invece un genitore e una sorella può cumulare i permessi solo se, rispetto alla sorella, ricorrono le condizioni previste per il secondo grado.

Diverso è lo scenario in cui più familiari si alternano nell’assistenza alla stessa persona, infatti, dal 2022 non sussiste più il vincolo del referente unico e più caregiver possono essere autorizzati contemporaneamente. Il tetto complessivo però non si moltiplica e resta di tre giornate al mese per ogni persona assistita, giornate che vanno ripartite tra chi presta l’assistenza in base agli accordi presi mese per mese all’interno della famiglia.

Come ottenere i permessi 104 fino a sei giorni al mese

Quando ricorrono le condizioni descritte, la procedura da seguire cambia a seconda del comparto di appartenenza. I lavoratori del settore privato devono presentare la domanda all’INPS in via telematica, allegando il verbale di riconoscimento dell’handicap grave della persona assistita e la documentazione che attesta il rapporto di parentela o la convivenza; l’istituto verifica i requisiti e rilascia l’autorizzazione, che va poi comunicata al datore di lavoro per la programmazione delle assenze.

Chi lavora nella pubblica amministrazione deve presentare l’istanza direttamente al proprio ente di riferimento, che gestisce internamente il riconoscimento e la contabilizzazione delle giornate.

Nel caso dell’assistenza a due persone con disabilità grave occorre presentare una domanda distinta per ciascun assistito, poiché ogni autorizzazione riguarda un singolo rapporto assistenziale e i due permessi 104 restano separati anche nella gestione successiva.

Quando la seconda domanda si aggiunge a un’autorizzazione già in essere, è opportuno indicare espressamente che si tratta di assistenza a un ulteriore familiare, così da evitare che la richiesta venga trattata come una variazione della precedente.

Conviene, infine, conservare copia di tutta la documentazione, dai verbali di accertamento alle certificazioni mediche fino alle comunicazioni delle assenze fruite, perché in sede di verifica o di controllo l’onere della prova del corretto utilizzo dei permessi ricade sul lavoratore.

Le dieci ore aggiuntive per accertamenti e cure

Su un piano distinto da quello dei permessi mensili per i caregiver, si colloca la misura introdotta dall’articolo 2 della legge 106 del 18 luglio 2025, fruibile dal primo gennaio 2026, che mette a disposizione un monte di dieci ore all’anno interamente retribuite, destinate ad accertamenti diagnostici, controlli specialistici, terapie e trattamenti sanitari.

I destinatari delle dieci ore aggiuntive sono:

  • le persone che hanno ricevuto una diagnosi oncologica e si trovano in trattamento attivo oppure nella fase iniziale dei controlli periodici successivi alle terapie;
  • chi convive con una malattia invalidante o cronica, anche rara, alla quale sia stata riconosciuta un’invalidità pari o superiore al 74%;
  • il lavoratore che ha un figlio minorenne nelle stesse condizioni cliniche.

Le ore si aggiungono ai permessi già spettanti e non li sostituiscono, per cui chi possiede entrambi i titoli li utilizza in parallelo. Nel pubblico impiego la misura è stata trasferita nella disciplina contrattuale con il rinnovo del triennio in corso, firmato per i dipendenti delle Funzioni Centrali all’inizio dello scorso agosto e ancora da chiudere per gli altri comparti, dov’è stato precisato che ogni frazione utilizzata deve corrispondere ad almeno un’ora intera. Lo stesso rinnovo ha dato attuazione al divieto di penalizzare, in via diretta o indiretta, chi si fa carico dell’assistenza a un familiare e ha riconosciuto a questi lavoratori una priorità nell’accesso al lavoro agile e nella rimodulazione dell’orario.

Permessi a ore e assistenza condivisa tra più caregiver per i lavoratori pubblici

L’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni ha reso noto che due persone impegnate nell’assistenza allo stesso familiare possono ricorrere al permesso orario anche all’interno della medesima giornata lavorativa, a condizione che i rispettivi intervalli non si sovrappongano. Il chiarimento lascia intatto il monte complessivo, che resta pari a tre giornate al mese per ciascun assistito, e completa un percorso avviato con un precedente orientamento della stessa agenzia, che aveva già ammesso il ricorso a frazioni inferiori all’ora una volta esaurita la prima ora piena. La combinazione dei due interventi mira a coprire accompagnamenti di breve durata come il ritiro di un referto o una seduta ambulatoriale.

Sullo sfondo di queste indicazioni si colloca un parere del dicembre 2025 con cui il Dipartimento della Funzione Pubblica ha ricostruito la disciplina dell’assistenza condivisa, confermando che il permesso può essere richiesto da più familiari a fronte di apposita documentazione o dichiarazione e che nel pubblico impiego la fruizione oraria non può superare le 18 ore al mese riferite a ogni singola persona assistita. Il documento affronta anche l’ipotesi in cui i caregiver abbiano contratti di durata differente, suggerendo in quel caso di scegliere una modalità di utilizzo, a giornate o a ore, che risulti praticabile in entrambi i rapporti di lavoro, e riconosce la possibilità di frazionare quanto residua delle giornate lasciate libere dall’altro assistente.

Un’ulteriore tutela per chi garantisce assistenza a domicilio è arrivata nel giugno 2026 dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 20229 che ha dato maggiore consistenza alla facoltà di opporsi alla collocazione della prestazione in orario notturno quando quel turno impedirebbe di essere presenti accanto alla persona con disabilità.

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02Set

Lascito testamentario e disabilità: leggi, tutele e agevolazioni fiscali

Prima o poi, ogni genitore che accudisce un figlio con disabilità si pone la stessa domanda: “Quale futuro lo attende quando non potrò più esserci?”
Dietro questo dubbio si celano ansie reali, dalla disponibilità economica per l’assistenza futura alla gestione delle decisioni quotidiane, fino alla tutela del patrimonio familiare. In questo scenario, il lascito testamentario costituisce uno strumento molto importante da conoscere.
Il lascito testamentario infatti, offre due possibilità: da un lato, consente di destinare beni e risorse al proprio figlio vincolandoli a regole che ne garantiscano la corretta gestione. Dall’altro, offre anche a chi non ha figli o parenti con disabilità, ma vuole sostenere queste famiglie di effettuare un lascito testamentario agli enti del Terzo Settore impegnati nella riabilitazione, e l’inclusione lavorativa e nel supporto ai caregiver.

Che cos’è un lascito testamentario e in quali forme si può fare

Si parla di lascito testamentario nel momento in cui una persona, attraverso il suo testamento, sceglie di destinare parte dei propri beni o l’intero patrimonio a un soggetto che può essere un familiare, un amico, un ente, un’associazione o una fondazione. La disposizione si applica solo successivamente alla morte del testatore e fino a quel momento non è vincolante, dato che il testamento può essere modificato o revocato senza dover giustificare in alcun modo il ripensamento.
Il codice civile nello specifico prevede:

  • Il testamento olografo che si scrive da soli: deve essere redatto interamente a mano, datato e firmato dal testatore, senza parti stampate e senza l’intervento di altre persone, perché anche poche righe scritte da una persona terza possono farlo annullare.
  • Il testamento pubblico viene invece dettato al notaio davanti a due testimoni e resta conservato negli atti dello studio; costa qualcosa in più, ma è la strada da preferire quando le disposizioni sono articolate o se si teme che qualcuno possa contestarle.
  • Il testamento segreto, poco usato nella pratica, prevede una scrittura privata e successivamente la firma e consegna formale al notaio.

Nel testamento è possibile scegliere un erede, persona fisica, privata o un’associazione, trasferendo a questo dopo la morte una quota o l’intero patrimonio. Se invece si vuole disporre un legato, si attribuisce un bene specifico, come ad esempio un appartamento o il premio di una polizza a una persona specifica.

Lascito al figlio con disabilità: quota di legittima e quota disponibile

Quando un genitore desidera assegnare una parte maggiore del proprio patrimonio a un figlio con disabilità, rispetto a quello da destinare ai fratelli deve considerare che per la legge Italiana esiste una quota legittima che va suddivisa equamente tra i diversi fratelli ed eredi legittimi. Quello che supera la quota legittima, invece, prende il nome di quota disponibile che è la parte di eredità che il testatore può scegliere liberamente a chi devolvere.
Il testamento, però, non serve solo a distribuire denaro, infatti, l’articolo 408 del codice civile consente ai genitori di indicare per testamento chi dovrà diventare amministratore di sostegno del figlio: si tratta di una designazione che il giudice tutelare valuta con attenzione al momento della nomina e che permette di scegliere in anticipo una persona di fiducia, invece di lasciare la decisione al caso. Si può, inoltre, nominare un esecutore testamentario incaricato di dare attuazione alle volontà espresse, oppure imporre a un erede un onere, cioè un obbligo preciso da rispettare, come garantire al fratello vitto, alloggio o assistenza.
C’è infine, la sostituzione fedecommissaria dell’articolo 692, oggi poco utilizzata perché applicabile al solo caso della persona interdetta.

Trust, vincoli di destinazione e fondi speciali della legge sul Dopo di noi

La legge 112 del 2016, legge sul “Dopo di noi”, permette di costruire un percorso alternativo per le persone con disabilità grave riconosciuta dalla legge 104, che si trovano senza un sostegno familiare. In questo caso ci sono tre strumenti specifici:
il trust ossia uno strumento che permette al disponente di trasferire la proprietà di specifici beni che escono dal suo patrimonio per essere designati al trustee (ossia al ricevente) non si tratta né di una donazione né di una vendita, ma di una detenzione dei beni.
Il vincolo di destinazione trascrivibile previsto dall’articolo 2645 ter del codice civile.
Il fondo speciale che nasce da un contratto di affidamento fiduciario.
Per tutti e tre vale la stessa procedura, infatti, un patrimonio che viene messo da parte e separato non appartiene più al disponente, ma questo viene affidato a un gestore che deve amministrare il bene seguendo le regole scritte e impiegando le rendite e, se serve, anche il capitale per il mantenimento e la cura del beneficiario.
Un genitore può scegliere di costituire il trust mentre è in vita e alimentarlo poi con un lascito, oppure stabilire nel testamento che una parte dell’eredità confluisce nella struttura al momento della successione.
Le agevolazioni fiscali in questo caso vengono applicate solo se l’atto rispetta tutti i requisiti fissati dalla norma:

  • forma dell’atto pubblico;
  • indicazione dei soggetti coinvolti e dei rispettivi compiti;
  • descrizione dei bisogni della persona con disabilità grave e delle attività assistenziali necessarie a soddisfarli;
  • nomina di un controllore che vigili sull’operato del gestore;
  • individuazione del termine finale e destinazione dei beni che resteranno alla fine.

Il beneficiario deve inoltre essere uno soltanto e ogni punto va verificato con il notaio e con un professionista che conosca la materia, perché la mancanza anche di un solo elemento fa scattare la tassazione ordinaria.

Imposta di successione: la franchigia di un milione e mezzo di euro

L’imposta di successione si applica con aliquote diverse a seconda del rapporto con il defunto:

  • il 4 per cento per coniuge e parenti in linea retta, che però pagano solo sopra un milione di euro a testa;
  • il 6 per cento per fratelli e sorelle, con franchigia di centomila euro;
  • il 6 per cento senza alcuna franchigia per gli altri parenti fino al quarto grado;
  • l’8 per cento per chiunque non abbia legami di parentela.

Quando il beneficiario è una persona con handicap riconosciuto grave ai sensi della legge 104, la franchigia sale a un milione e mezzo di euro e vale a prescindere dal legame con il defunto. Anche un nipote, un cugino o una persona del tutto estranea alla famiglia, quindi, riceve fino a quella cifra senza pagare nulla.
Restano invece dovute per intero le imposte ipotecaria e catastale, perché l’agevolazione riguarda la sola imposta di successione, e per ottenerla occorre indicare in dichiarazione gli estremi del verbale della commissione medica.
Ancora più favorevole è il trattamento riservato agli strumenti della legge 112 del 2016: i beni conferiti in trust, in fondi speciali o in vincoli di destinazione a favore di persone con disabilità grave sono esenti dall’imposta sulle successioni e donazioni, mentre registro, ipotecaria e catastale si pagano in misura fissa e il bollo non è dovuto.

Il lascito solidale alle associazioni che assistono le persone con disabilità

Chi non ha familiari con disabilità, oppure vuole affiancare al lascito familiare un gesto di solidarietà, può indicare nel testamento un’associazione, una fondazione o un altro ente del Terzo settore, decidendo liberamente quanto destinare. Le organizzazioni usano il lascito testamentario e le risorse derivate per tenere in piedi servizi che il sistema pubblico copre solo in parte: percorsi di autonomia abitativa, laboratori per l’inserimento lavorativo, trasporto sociale, progetti di sollievo per i familiari che assistono a tempo pieno.
Sul piano fiscale interviene l’articolo 82 del codice del Terzo settore, in base al quale successioni, donazioni e atti a titolo gratuito a favore degli enti iscritti al registro unico nazionale non scontano né l’imposta di successione e donazione né quelle ipotecaria e catastale, purché i beni ricevuti vengano impiegati per l’attività statutaria e per finalità di utilità sociale.
Perché la disposizione funzioni, l’ente va identificato senza margini di dubbio, indicando denominazione completa, sede legale e codice fiscale, ed è utile precisare che cosa si lascia, dal momento che il lascito può consistere in una somma di denaro, in un immobile, in titoli, in una polizza oppure in una quota del patrimonio. Il testatore può anche vincolare il lascito a un progetto specifico, meglio se dopo essersi confrontato con l’organizzazione per capire se quel progetto resterà attivo negli anni. Infine, è bene chiarire che il lascito solidale si misura sulla quota disponibile e non tocca le riserve che la legge garantisce a coniuge, figli e genitori.

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26Ago

Dalla domanda INPS al ricorso: il percorso di assistenza offerto da ANIMID

Quando hai bisogno di fare una domanda INPS per richiedere l’invalidità civile puoi procedere in solitaria oppure ottenere il supporto da parte di associazioni come ANIMID che con i suoi consulenti esperti aiuta a seguire in modo attento tutta la procedura dalla richiesta fino all’esito, oltre che in caso di eventuale ricorso.

Per accedere al supporto offerto da ANIMID (Associazione Nazionale Invalidi Mutilati e Disabili) è necessario il tesseramento che permette di accedere a diversi servizi dalla consulenza telefonica e online in ambito previdenziale, fiscale e legale, alle attività di sostegno previste per gli associati. Con una piccola quota associativa annuale hai la possibilità di avere al tuo fianco degli esperti che possono aiutarti nell’invio e nella consultazione delle domande INPS, dall’invalidità civile alla richiesta dell’indennità di accompagnamento, ai relativi benefici accessibili successivi al riconoscimento come previsto dalla legge 104/1992.

Assistenza ANIMID per l’invio della domanda di riconoscimento invalidità civile

La tutela per il riconoscimento delle prestazioni si articola in un accompagnamento continuativo, che parte dal supporto e consiglio su come ottenere e preparare la documentazione sanitaria e amministrativa e prosegue attraverso la presentazione dell’istanza, il monitoraggio dell’avanzamento della domanda e il suo esito. Come previsto fino al 31 dicembre del 2026, bisogna considerare che nelle province interessate dalla sperimentazione il procedimento si avvia direttamente con la trasmissione telematica del certificato medico introduttivo da parte del medico certificatore abilitato, che vale di per sé come istanza e rende superflua la domanda amministrativa separata.

Dove la riforma non è ancora operativa resta invece il doppio passaggio, con acquisizione del certificato medico introduttivo seguito dalla domanda da inoltrare all’INPS entro i termini di validità. In entrambi i casi prima di inoltrare la domanda o anche prima di rivolgersi al medico per l’invio del certificato introduttivo per via telematica è possibile chiedere aiuto ad ANIMID e ai suoi consulenti per capire come funziona la procedura e quali sono i passaggi da seguire per ottenere il riconoscimento della disabilità.

Consultazione dell’esito e supporto in caso di domanda respinta, sospesa o d’integrazione documentale

Dopo aver inviato la domanda e svolta la visita medica con la commissione dell’INPS arriva il momento d’attesa che permetterà di conoscere successivamente lo stato della domanda, consultabile anche online sul Portale della disabilità e infine il suo esito definitivo. ANIMID supporta i suoi tesserati nel consultare il Portale della disabilità, ma soprattutto aiuta il richiedente nel momento in cui la pratica dovesse essere: sospesa, necessitante di integrazione documentale o nei peggiori casi respinta.
In caso di sospensione della domanda per mancanza di informazioni sanitarie chiare, i consulenti dell’associazione possono fornirti tutte le informazioni su come procedere per far sì che la procedura vada avanti.

Fornendo di conseguenza supporto nell’indicare quale sia giusta documentazione sanitaria al fine di inviare alla commissione medica dell’INPS tutte le informazioni mancanti o considerate non aggiornate come eventuali nuovi esami strumentali o medici che possano chiarire in modo più accurato lo stato di salute del richiedente e permettere una corretta valutazione sul grado di disabilità.
Se invece la domanda necessità di integrazione documentale, allora i consulenti ANIMID ti riferiranno quali sono i documenti mancanti risultanti dal verbale dell’INPS, aiutandoti a produrre quelli corretti e soprattutto a rispettare i tempi di consegna. L’integrazione documentale ha un termine perentorio, il che vuol dire che l’Istituto richiede che questi siano inviati entro un termine preciso superato il quale la domanda viene respinta e il procedimento concluso.

In caso di ritardi, dunque, sarà necessario far ripartire l’iter e inviare una nuova richiesta per il riconoscimento dell’invalidità civile.
Infine, il caso che più spaventa chi fa domanda per l’invalidità civile è il respingimento integrale dell’istanza o il riconoscimento di una percentuale inferiore rispetto a quella necessaria per accedere alla prestazione. In questa situazione intervengono anche i legali che lavorano con ANIMID che possono effettuare, innanzi tutto, un analisi della documentazione depositata, del verbale e successivamente valutare se promuovere l’accertamento tecnico preventivo e successivamente il ricorso, che deve essere fatto entro sei mesi dal ricevimento dell’esito. Durante tutta la procedura di ricorso si ottiene il supporto legale degli esperti di ANIMID grazie al collegamento con professionisti del territorio che curano il patrocinio in sede giudiziaria.

Sportello legale e diritti di ANIMID: consulenze gratuite su tutele, ricorsi e procedure amministrative

Oltre al supporto durante tutto il percorso per la domanda INPS per la richiesta di invalidità civile, ANIMID ha un punto di ascolto raggiungibile anche telefonicamente oppure online, che risponde a tutte le domande del tesserato che riguardano sia l’invalidità civile, l’indennità, i benefici delle legge 104/1992 e le relative misure di sostegno, con consulenze gratuite dedicate sia a chi deve avviare la pratica sia a coloro che ha ricevuto un verbale che si intende contestare. L’orientamento fornito dallo sportello non sostituisce il patrocinio legale necessario in sede giudiziaria, in caso di ricorso, ma consente di capire come procedere al confronto con il professionista avendo già individuato i punti deboli della valutazione ricevuta e la documentazione sanitaria da produrre a sostegno.

Aiuto e consulenza per le agevolazioni fiscali collegate a disabilità, ausili e spese sanitarie

L’assistenza fiscale è quello che genera il maggior numero di benefici non richiesti, perché detrazioni ed esenzioni non vengono attribuite d’ufficio e presuppongono che il contribuente conosca l’esistenza della misura e conservi la documentazione idonea a dimostrarne i presupposti. Il servizio dedicato spiega in forma accessibile quali voci di spesa rientrano nelle agevolazioni e quale certificazione occorre allegare. Le agevolazioni più ricorrenti riguardano l’acquisto di ausili tecnici e informatici, le spese sanitarie e di assistenza specifica, l’abbattimento delle barriere architettoniche e l’acquisto di veicoli adattati, ciascuna con condizioni proprie di applicazione e con aliquote differenziate.

Alcune misure richiedono il riconoscimento della condizione di gravità, altre si applicano sulla base della sola invalidità certificata.
Il supporto si estende alla raccolta dei documenti, alla compilazione delle pratiche e alla gestione delle scadenze, aspetto tutt’altro che secondario quando la fruizione del beneficio è vincolata alla presentazione di una comunicazione entro una data determinata.
Le esenzioni dal ticket sanitario e dal bollo auto seguono procedure gestite da enti diversi e vanno rinnovate secondo calendari propri.

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24Ago

Disabilità, attenzione alla nuova procedura INPS: chi può presentare la domanda

L’INPS ha attivato “SISDA – trasmissione istanze per il progetto di vita”, il nuovo servizio telematico rivolto alle persone con disabilità residenti nelle province coinvolte nella sperimentazione della riforma della disabilità.

 

Chi può presentare la domanda

Possono presentare l’istanza le persone che possiedono un certificato di disabilità rilasciato secondo il decreto legislativo n. 62/2024 oppure una certificazione ai sensi della legge n. 104/1992 ottenuta prima della riforma. Tra i requisiti rientrano, ad esempio, un’invalidità civile superiore al 33%, determinate condizioni di disabilità visiva o uditiva e la necessità di un sostegno almeno lieve ai sensi della legge 104. La domanda può essere presentata dalla persona con disabilità, dal genitore per un minore o, nei casi previsti, da tutore, curatore o amministratore di sostegno.

 

Come funziona SISDA

La richiesta deve essere presentata online sul sito INPS, accedendo con SPID almeno di livello 2, CIE di livello 3, CNS o eIDAS. Con l’istanza, il cittadino autorizza l’INPS a trasmettere all’Ambito Territoriale Sociale (ATS) competente il certificato definitivo di disabilità, il questionario WHODAS e i dati di contatto. Sarà poi l’ATS a contattare la persona e ad avviare il percorso per la predisposizione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, sulla base della valutazione multidimensionale.

 

Dove è attiva la sperimentazione

La procedura riguarda i residenti nelle province coinvolte nella sperimentazione, partita il 1° gennaio 2025, ampliata il 30 settembre 2025 e ulteriormente estesa dal 1° marzo 2026 a numerosi territori, tra cui Caserta, Roma, Milano, Torino, Bologna, Cagliari, Catania e Venezia. La normativa consente comunque di presentare la richiesta anche in forma libera e in qualsiasi momento direttamente all’ATS, al Comune di residenza o a un altro ente individuato dalla normativa regionale. Il nuovo servizio SISDA rappresenta quindi un ulteriore strumento digitale per facilitare il passaggio dalla certificazione della disabilità all’avvio del percorso territoriale finalizzato alla costruzione di un progetto di vita personalizzato.

19Ago

Come controllare online lo stato della domanda INPS per l’invalidità civile

Dopo aver sostenuto la visita di accertamento sanitario, l’attesa del verbale è il momento in cui la maggior parte delle persone si sente più disorientata, dato che il giudizio non viene comunicato in seduta e bisogna attendere la notifica ufficiale. La valutazione espressa dalla commissione, infatti, deve prima essere formalizzata e validata, e solo dopo che si sarà chiuso il procedimento il responso diventa consultabile online.

Uno degli strumenti che l’INPS ha messo a disposizione per controllare lo stato della domanda online è il Portale della disabilità che permette di avere accesso direttamente a tutti i servizi dedicati alle informazioni e ai servizi in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità, disabilità ai sensi della legge 68/1999 e handicap ai sensi della legge 104/1992.

Come controllare online lo stato della domanda INPS dal Portale della disabilità

Il portale della disabilità dell’INPS presenta sulla sua piattaforma tutte le pratiche intestate al richiedente, comprese quelle che si sono già concluse, restituendo per ogni pratica inviata gli esiti di ogni fase dell’iter sia sanitario sia amministrativo e permette di verificare anche lo stato delle pratiche che ancora non hanno visto la chiusura del procedimento.

Per verificare le informazioni per le domande INPS in corso online bisogna:

  • Accedere al sito inps.it con SPID, CIE oppure CNS.
  • Aprire il Portale della disabilità dall’area riservata MyINPS.
  • Selezionare la domanda di interesse tra quelle in corso e quelle concluse.
  • Se la procedura è conclusa sarà possibile vederne l’esito e scaricare.

La consultazione sul Portale della Disabilità permette l’accesso completo a tutte le informazioni fornite all’INPS e quelle riguardanti l’iter seguito, quindi è possibile visionare facilmente online il certificato medico introduttivo trasmesso dal medico, il luogo, la data e l’orario fissati per la visita, l’invalidità riconosciuta e i verbali redatti sia dalle ASL sia dall’Istituto.

Attraverso la stessa piattaforma il cittadino può anche procedere autonomamente alla trasmissione della documentazione sanitaria destinata alle commissioni mediche per la redazione dei verbali di prima istanza, aggravamento e revisione sugli atti.

Oltre alla sezione dedicata alla consultazione delle pratiche in corso, da questo portale è possibile anche visionare avvisi e le scadenze relative alle domande di prima istanza, di revisione e di indennità di frequenza, insieme alle note che l’istituto invia nell’area dedicata alle comunicazioni. L’accesso alla piattaforma è possibile non solo all’interessato alla domanda ma anche a chi li assiste e ha la delega per l’identità digitale registrata dall’INPS.

Se non si possiedono le credenziali o si ha bisogno di ulteriore assistenza è sempre possibile affidarsi ad associazioni o al patronato, che supporta l’interessato nella ricerca delle informazioni dedicate allo stato della pratica e al suo esito.

Se non si può svolgere la consultazione telematica o non ci si può rivolgere a un patronato o associazione una soluzione per sapere qual è la situazione della pratica è quella offerta dal Contact Center INPS che può fornisce indicazioni sullo stato della lavorazione anche telefonicamente. In questo caso l’operatore telefonico comunica all’interessato se il procedimento risulta in lavorazione, definito, sospeso oppure in attesa di integrazione documentale, senza poter anticipare il contenuto del giudizio.

Tempi di notifica e comunicazione dell’esito

L’esito della pratica prevede la comunicazione telematica sul Portale della Disabilità ma anche con altre forme di comunicazione personale come la raccomandata A/R e l’invio di una PEC all’indirizzo indicato in fase di richiesta. Sia la PEC sia la raccomandata A/R hanno valore legale e servono a documentare in quale momento è stato notificato l’esito della domanda d’invalidità civile, data che serve anche a far partire i conteggi per la concessione e il pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito previste dalla legge.

L’INPS invia la raccomandata A/R all’indirizzo di residenza, spedendo due copie del documento, una integrale con tutte le informazioni sulla percentuale di invalidità e sulla diagnosi e una priva delle informazioni mediche rilevanti, questa seconda copia del documento è stata pensata per l’uso nei rapporti con enti e datori di lavoro.

Per quanto riguarda le tempistiche per ricevere l’esito della domanda INPS per invalidità civile questo in genere viene comunicato entro 120 giorni dopo aver fatto la visita medica con la Commissione. Quindi l’esito sarà disponibile sia online, sul Portale della disabilità, sia inviato tramite PEC e lettera raccomandata entro massimo quattro mesi dopo la visita.

Percentuale di invalidità, indennità e rivedibilità indicate nel verbale online e cartaceo

Il documento rilasciato al termine dell’accertamento che si può scaricare online dal Portale della disabilità o dalla propria PEC, riporta l’intero quadro dei riconoscimenti che derivano dalla valutazione della commissione come la percentuale di invalidità civile che poi determina l’accesso alle diverse soglie previste dalla normativa e alle agevolazioni riconosciute. Nella parte dedicata alle prestazioni economiche il verbale specifica se sussistono i presupposti per l’indennità di accompagnamento, riservata a chi non è in grado di deambulare autonomamente o di compiere gli atti quotidiani della vita, oppure per l’indennità di frequenza destinata ai minori.

Una sezione distinta attesta l’eventuale condizione di gravità prevista dall’articolo 3 comma 3 della legge 104/1992, dalla quale dipendono i permessi lavorativi, il congedo straordinario e le agevolazioni fiscali. Va letta con attenzione anche l’indicazione della revisione, che fissa il mese e l’anno della nuova valutazione: fino alla convocazione le prestazioni proseguono senza interruzioni, mentre la mancata presentazione alla visita programmata ne comporta la sospensione.

Domanda sospesa o respinta: integrazione documentale e ricorso

Quando consulti la domanda online potresti anche trovarti dinanzi a una segnalazione di non conclusione del procedimento ma di: sospensione della domanda, domanda respinta o richiesta di integrazione documentale.

Lo stato di sospensione indica che la commissione sanitaria ha ritenuto incomplete le informazioni mediche e il quadro sanitario depositato e richiede in genere nuovi referti, esami strumentali, relazione specialistica che permetta di quantificare con precisione la riduzione della capacità lavorativa. L’invito all’integrazione documentale che appunto sottolinea la necessità di inviare documenti aggiornati, può fare riferimento sia a quelli sanitari sia ai documenti amministrativi, in questo caso bisognerà procedere entro un termine perentorio, superato il quale un mancato riscontro porta all’archiviazione della pratica e obbliga al riavvio del procedimento amministrativo.

Infine, se la domanda è stata respinta è possibile che si proceda con un accertamento tecnico preventivo, che è una condizione di procedibilità successivo al giudizio, questo permette di depositare il ricorso, entro sei mesi dalla comunicazione, direttamente in tribunale con il patrocinio di un avvocato e una relazione medico legale che possa documentare le patologie riscontrate. Se la domanda viene respinta è possibile avvalersi anche del supporto degli esperti che lavorano nelle associazioni dedicate, che forniscono agli iscritti anche un servizio di patrocinio legale oltre che assistenza nell’invio della pratica e nella verifica del suo stato.

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Accompagnamento: requisiti, importi e modalità di richiesta

12Ago

Accompagnamento: requisiti, importi e modalità di richiesta

Tra le varie misure a tutela di chi necessita di cure costanti troviamo l’indennità di accompagnamento. Si tratta di un assegno erogato a prescindere dall’età o dal reddito personale. Per averne diritto serve il verbale della commissione medico-legale INPS che attesti l’invalidità al 100%, oppure l’impossibilità di camminare e di gestire la quotidianità in autonomia. Vediamo quali sono i requisiti e l’iter per ottenerlo.

Indennità di accompagnamento: requisiti sanitari e anagrafici

Per l’indennità di accompagnamento bisogna richiedere il riconoscimento della prestazione all’INPS, ed è necessario avere sia i giusti requisiti sanitari sia anagrafici.

I requisiti sanitari richiesti sono:

  • Inabilità totale e permanente al 100%.
  • Impossibilità a deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore o incapacità di compiere in modo autonomo gli atti quotidiani della vita.
  • Necessità di assistenza.

Accertata l’invalidità totale per ottenere il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, la commissione deve considerare la capacità della persona di prendersi cura di sé e delle proprie attività quotidiane come: attività di igiene, alimentazione, spostamento all’interno e all’esterno dell’abitazione e vestizione.

Oltre ai requisiti sanitari, si deve essere in possesso anche di quelli amministrativi che richiedono:

  • Residenza stabile e abituale in Italia.
  • Essere cittadini italiani, oppure cittadini dell’UE iscritti come residenti in Italia, o cittadini extracomunitari in possesso di un permesso di soggiorno non inferiore a un anno.

Non sono richiesti invece altri requisiti legati all’età o al reddito del richiedente.

Importo dell’indennità di accompagnamento 2026 e decorrenza del pagamento

Quanto si prende con l’indennità di accompagnamento? La somma che si percepisce con l’accompagnamento cambia ogni anno dato che l’assegno è soggetto a rivalutazione annuale. Al momento, per il 2026, l’importo dell’assegno dell’indennità di accompagnamento ammonta a 551,53 euro. L’erogazione avviene invece per dodici mensilità, quindi non è prevista alcuna tredicesima aggiuntiva e l’importo non ha integrazioni o decurtazioni sulla base del reddito, ma rimane uguale per chiunque ne abbia diritto indipendentemente dai redditi percepiti. Una volta approvata la domanda il diritto alla sua riscossione parte dal primo giorno del mese entrante.

Per quanto riguarda invece la liquidazione della prestazione economica, questa deve essere effettuata entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda. Nel primo pagamento, comunque, verranno riconosciute al richiedente le eventuali mensilità pregresse non godute. Il pagamento dell’indennità avviene sul conto del richiedente, nello specifico questa può essere erogata con accredito su: conto corrente bancario o postale, libretto o carta dotata di codice IBAN. È possibile anche conferire una delega alla riscossione a un terzo soggetto, soluzione frequente quando il beneficiario non è in condizione di gestire personalmente i rapporti con l’istituto.

Come presentare la domanda per l’indennità di accompagnamento

Per ottenere l’indennità di accompagnamento è necessario prima ottenere da parte della commissione medica dell’INPS la convalida dell’invalidità al 100% e dell’impossibilità di poter svolgere correttamente le proprie commissioni giornaliere o di deambulare in modo corretto in casa e fuori casa. Una volta ottenuto il riconoscimento dell’invalidità civile al 100%, l’iter per fare domanda si può seguire in autonomia dal sito INPS usando SPID, CIE o CNS, oppure è possibile delegare tutto a un patronato o sindacato, soluzione per evitare qualunque errore in fase di richiesta. Attenzione però se si richiede l’accompagnamento in un secondo momento, magari per un peggioramento della salute, non basta la vecchia documentazione. Serve un nuovo certificato medico introduttivo che attesti chiaramente la perdita dell’autosufficienza o l’impossibilità di camminare senza assistenza.

Dopo aver richiesto un nuovo certificato medico introduttivo, si dovrà inviare tutta la documentazione medica all’INPS. Questo avvierà l’iter e la commissione medica inviterà il richiedente a fare una visita nella sede di competenza o se richiesto organizzerà una visita medica domiciliare. Solo una volta valutate le condizioni di aggravamento e non autosufficienza, procederà al riconoscimento dell’indennità di accompagnamento. Attualmente, in alcune province in fase di sperimentazione, l’avvio dell’accertamento della condizione di disabilità avviene direttamente quando il medico certificatore invia il certificato medico introduttivo al sistema telematico dell’INPS.

In queste province (il cui elenco completo è consultabile sul sito ufficiale dell’INPS) non è necessario fare una domanda successiva alla visita medica, in quanto l’iter parte in automatico. Per tutte le altre province, fino al 31 dicembre del 2026, resta attivo l’iter sopra illustrato.

Eventuale incompatibilità con altre prestazioni e sospensione dell’erogazione

L’indennità di accompagnamento presenta alcune incompatibilità con delle prestazioni. Nello specifico non è possibile cumulare l’indennità con prestazioni analoghe riconosciute per invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio, ipotesi nelle quali il cittadino conserva comunque la facoltà di optare per il trattamento più favorevole. La verifica di compatibilità va effettuata prima della presentazione della richiesta, così da evitare la formazione di indebiti che l’istituto recupera successivamente sulle mensilità già corrisposte.

Diverso è il caso della sospensione, che opera quando il titolare viene ricoverato in una struttura con oneri interamente sostenuti dallo Stato per un periodo superiore a ventinove giorni. Infatti, la legge prevede che la funzione stessa della prestazione sia destinata a compensare i costi dell’assistenza privata che vengono meno quando le esigenze di cura sono coperte dalla struttura pubblica. Il ricovero va comunicato all’INPS, mentre la degenza in strutture a pagamento o parzialmente private a carico dell’assistito non incide sul diritto.

Sul fronte della compatibilità, invece, la misura si somma senza difficoltà alla pensione di inabilità civile, alle pensioni previdenziali e ai trattamenti di reversibilità, e resta dovuta anche a chi svolge attività lavorativa, dato che nessuna norma subordina il beneficio all’inattività del titolare.

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05Ago

Agevolazioni auto per disabili: IVA ridotta, detrazioni ed esenzioni spiegate

Chi convive con una disabilità riconosciuta può contare su una serie di sconti fiscali che riguardano anche l’automobile, a partire dalla detrazione IRPEF sul costo di acquisto del mezzo.
Al taglio dell’imposta sul reddito si affiancano l’esenzione dal pagamento del bollo auto e l’esenzione dall’imposta di trascrizione al PRA sui passaggi di proprietà, benefici che richiedono requisiti propri e una determinata condizione certificata.
Vediamo allora nel dettaglio come funzionano queste misure, chi ha titolo per richiederle, quali documenti servono al momento dell’acquisto e cosa cambia quando a comprare l’auto è un familiare che ha la persona con disabilità a carico.

Come funziona la detrazione IRPEF per l’acquisto dell’auto

La detrazione riconosciuta a chi acquista un’auto è pari al 19% della spesa sostenuta, ma attenzione al tetto, perché il calcolo si ferma comunque a 18.075,99 euro anche quando il prezzo del veicolo risulta più alto, e questo importo massimo vale allo stesso modo per il nuovo e per l’usato, senza considerare la cilindrata del mezzo..
Il beneficio si può ottenere al momento della dichiarazione dei redditi annuale, dove chi ha comprato l’auto può scegliere: se portare tutto in detrazione nell’anno d’imposta in cui è avvenuto l’acquisto oppure distribuire la somma su quattro quote annuali di identico importo. Infine, l’erede che presenta la dichiarazione per conto della persona con disabilità deceduta può recuperare in una sola volta le rate rimaste.
Il vantaggio riguarda una sola automobile nell’arco di quattro anni che decorrono dalla data dell’acquisto, mentre un secondo acquisto agevolato prima della scadenza viene ammesso solo quando il veicolo comprato in precedenza è stato radiato dal PRA per essere avviato alla demolizione.
Quando invece la radiazione dipende dall’esportazione all’estero il nuovo acquisto non gode di alcuno sconto, mentre in caso di furto la detrazione sull’auto sostitutiva questa va calcolata togliendo l’eventuale rimborso dell’assicurazione, mantenendo la stessa soglia di 18.075,99 euro.
Quando l’adattamento del mezzo non rappresenta una condizione per ottenere la detrazione, il limite di 18.075,99 euro copre soltanto il prezzo dell’auto e non assorbe invece le spese affrontate per gli interventi che ne consentono l’uso concreto, come può essere una pedana sollevatrice, che restano detraibili per conto proprio sempre nella misura del 19%.
Rientrano nel beneficio anche quelle somme spese per la riparazione del veicolo, da queste però sono escluse quelle di ordinaria manutenzione e le voci legate all’uso quotidiano come premio assicurativo, carburante o lubrificante, purché il pagamento avvenga entro quattro anni dall’acquisto.
Queste spese non si possono rateizzare, e vanno inserite nella dichiarazione dell’anno in cui sono state sostenute e condividono con il prezzo dell’auto il medesimo tetto di 18.075,99 euro.

Chi può richiedere la detrazione per l’acquisto dell’auto

Le categorie ammesse ai benefici per la detrazione auto sono quattro:

  • chi è non vedente e chi è sordo;
  • chi ha una disabilità di natura psichica o mentale ed è titolare dell’indennità di accompagnamento;
  • chi presenta pluriamputazioni oppure una limitazione grave e permanente nel camminare;
  • chi ha capacità motorie ridotte o impedite.

Nelle prime tre situazioni il verbale della commissione medica deve riportare il riconoscimento di gravità previsto dall’articolo 3, comma 3, della legge 104/1992, e non viene richiesta alcuna modifica tecnica dell’automobile per ottenere lo sconto fiscale.
Per l’ultima categoria, invece le cose cambiano, perché chi ha una compromissione motoria che non arriva alla grave limitazione nel camminare deve soddisfare un requisito aggiuntivo, ovvero l’adattamento stabile dell’auto al trasporto dell’interessato oppure la sua conformità ai dispositivi indicati dalla commissione che valuta l’idoneità alla guida.
Un presupposto vale invece per tutte e quattro le categorie riguarda l’uso concreto del mezzo che richiede che l’automobile serva in modo esclusivo, o quantomeno prevalente, alla persona con disabilità.
La verifica del diritto in ogni caso avviene sempre con la valutazione del verbale di invalidità o di handicap, dove devono comparire in modo esplicito: il richiamo all’articolo 30, comma 7, della legge 388/2000 per i casi di accompagnamento e di deambulazione compromessa, oppure all’articolo 8 della legge 449/1997 per la compromissione motoria. Senza questi riferimenti né il concessionario né l’ufficio tributario possono applicare il beneficio previsto.

Esenzioni di pagamento previste: bollo auto e imposta di trascrizione

Per quanto riguarda invece l’esenzione del bollo auto questa ha carattere permanente e copre le stesse tipologie di veicoli agevolate ai fini IVA, quindi entro i 2.000 cc di cilindrata sulle alimentazioni a benzina e ibride, entro i 2.800 cc su diesel e ibride, con un tetto di 150 kW quando il motore è elettrico.
Non fa differenza chi risulti proprietario del mezzo: lo sconto va in capo all’auto intestata direttamente all’interessato e continua a operare anche quando il libretto porta il nome del familiare che lo ha a carico ai fini fiscali.
A concedere il beneficio è l’ufficio tributi dell’ente Regione, mentre nei territori dove questo ufficio non è mai stato istituito la domanda va presentata all’ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate; in diverse Regioni l’istruttoria delle richieste è stata affidata all’ACI, quindi in quei casi ci si può rivolgere agli uffici provinciali o alle delegazioni dell’Automobile Club.
I documenti si devono consegnare allo sportello o spedire con una raccomandata A/R una volta sola, in occasione della prima annualità, nei novanta giorni che seguono la data entro cui il versamento andava effettuato, e da lì in avanti l’esenzione prosegue senza che l’interessato debba ripetere l’istanza.
Quando i presupposti vengono meno, per esempio perché l’auto viene venduta, la comunicazione dovrà essere poi inviata al medesimo sportello che aveva accolto la richiesta.
Chi ha più di un veicolo può applicare l’esenzione a uno soltanto, quello individuato con la targa nel momento in cui si presenta la documentazione, restano fuori dal beneficio tutte quelle auto che risultano intestate a cooperative, società di trasporto o enti locali.
Sul mezzo esente non va esposto alcun contrassegno, mentre conviene informarsi presso gli uffici regionali perché alcune Regioni hanno allargato l’agevolazione anche ad alcune categorie che la disciplina nazionale non contempla.
L’imposta di trascrizione dovuta al PRA per registrare i passaggi di proprietà non si paga sui veicoli destinati al trasporto o alla guida di persone con disabilità, sia che si tratti della prima iscrizione di un’auto nuova sia che riguardi il passaggio di una usata, con esclusione espressa per i mezzi di chi è non vedente o sordo.
La domanda va indirizzata solo al PRA competente per territorio e il beneficio resta valido anche quando l’auto appartiene al familiare che ha l’interessato a carico.

Quali auto si possono acquistare con l’IVA agevolata al 4%

Per quanto riguarda lo sconto sull’imposta questa riguarda le vetture fino a nove posti guidatore incluso, i mezzi per trasporto promiscuo entro 3,5 tonnellate (4,5 se elettrici o a batteria), quelli dotati di attrezzature fisse per trasporti specifici e i motoveicoli a tre ruote con non più di quattro posti, mentre sugli autocaravan resta praticabile la sola detrazione del 19%.
L’aliquota ridotta viene applicata, invece se il motore a benzina o ibrido non supera i 2.000 cc, se il diesel o ibrido resta entro i 2.800 cc e se l’elettrico si ferma a 150 kW.
Le minicar guidabili senza patente, invece, non danno diritto a detrazione, mentre vi rientrano gli eventuali optional che sono stati comprati insieme all’auto, le lavorazioni di adattamento e i ricambi legati a quelle stesse lavorazioni.

I documenti necessari per comprare l’auto

Con una limitazione grave e permanente nel camminare il concessionario per vendere l’auto con detrazione richiede il verbale della commissione medica che riporti la gravità prevista dalla legge 104/1992, un’autocertificazione sull’assenza di acquisti agevolati nei quattro anni precedenti e la copia dell’ultima dichiarazione dei redditi.
Per quanto riguarda la compromissione motoria il decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze ha semplificato la procedura, infatti ora può bastare la patente speciale oppure la richiesta della stessa, da ottenere entro dodici mesi dall’acquisto, affiancata dall’autocertificazione sul quadriennio, mentre quando l’acquisto lo fa un familiare basta il documento che prova il carico fiscale di una persona con disabilità riconosciuta.

Come funziona l’agevolazione per un familiare

Tutti i benefici possono essere richiesti anche dal parente di una persona disabile che si occupa di svolgere l’acquisto, questo è possibile purché l’interessato risulti a suo carico, e in quel caso la fattura può portare indifferentemente l’uno o l’altro nome.
Il carico fiscale scatta sotto i 2.840,51 euro di reddito annuo, che diventano 4.000 euro per i figli fino a 24 anni, senza conteggiare eventuali pensioni e indennità esenti.
Oltre quella soglia lo sconto spetta solo alla persona con disabilità, che deve intestarsi tutti i documenti di spesa. Chi ha a carico più familiari con disabilità può invece ripetere l’acquisto agevolato per ciascuno di loro nello stesso quadriennio.

Quando si perde il diritto alle agevolazioni auto

Bisogna infine fare attenzione alle eventuali perdita del diritto all’agevolazione. Questa situazione si verifica quando si decide di vendere o regalare la macchina prima che siano passati due anni.
In questo caso si è obbligati a restituire il risparmio ottenuto, sia sull’IVA sia sulle altre voci, questo non vale quando la cessione serve a prendere un mezzo con adattamenti diversi resi necessari da un cambiamento delle condizioni di salute.
Nessun rimborso viene richiesto invece all’erede che vende l’auto ricevuta in successione, mentre dopo il quarto anno cade ogni vincolo e il diritto torna disponibile senza obbligo di disfarsi del veicolo precedente.

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Invalidità civile 2026: come presentare la domanda e quali documenti servono

29Lug

Assegno di assistenza e pensione di invalidità: quali differenze ci sono?

L’assegno di assistenza e la pensione di invalidità sono due prestazioni sociali a supporto delle persone con invalidità civile e limitata capacità lavorativa. Entrambe le prestazioni spesso vengono accostate, ma è necessario distinguerle, perché non solo sono dirette verso diversi soggetti. Le differenze principali tra assegno mensile di assistenza e pensione di inabilità si definiscono in due elementi specifici quali: percentuale di invalidità e reddito personale. Quindi andiamo a vedere le caratteristiche delle due prestazioni sociali e infine cerchiamo di carpirne le principali differenze.

Assegno mensile di assistenza: a chi spetta, requisiti e caratteristiche

L’assegno mensile di assistenza viene erogato a chi presenta alcuni specifici requisiti tra cui:

  • Invalidità civile parziale riconosciuta in una percentuale che va da un minimo del 74% fino a un massimo del 99%.
  • Un’età che deve essere compresa tra i 18 e i 67 anni.
  • Residenza stabile e abituale in Italia, sia che si sia cittadini italiani, UE o Extra UE.

Per quanto riguarda il reddito limite personale è di 5.852,21 euro, mentre l’importo erogato è pari a 340,71 euro per 13 mensilità. Questa prestazione, dunque, non si collega a una impossibilità lavorativa totale, ma ad un’importante limitazione che deve essere sempre confermata da un verbale sanitario e che si deve mantenere all’interno dei parametri economici previsti dalla normativa.

L’assegno mensile di assistenza viene corrisposto anche nel momento in cui l’invalido viene ricoverato in un istituto pubblico che provvede al suo sostentamento e decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

Pensione di inabilità civile: riconoscimento e caratteristiche

La pensione di inabilità civile viene riconosciuta agli invalidi civili totali, ossia a coloro che hanno un’inabilità al lavoro pari al 100%. La pensione viene riconosciuta a chi ha un’età tra i 18 e i 67 anni, sempre con residenza stabile in Italia e requisiti sanitari comprovati dal medico e dalla commissione sanitaria dell’INPS. L’importo attuale della pensione di inabilità civile è di 340,71 euro per 13 mensilità, con un limite di reddito personale annuo pari a 20.029,55 euro.

La prestazione si rivolge a coloro che sia sul piano medico-legale sia sotto il profilo di capacità lavorativa risultino inabili e necessitino di conseguenza di un supporto maggiore. La pensione può essere riconosciuta anche se la persona è ricoverata in un istituto pubblico che provvede al sostentamento, e può essere incrementata in condizioni particolari di reddito secondo le regole vigenti. Al compimento dell’età prevista per l’assegno sociale, indicata per il 2026 in 67 anni, la pensione di inabilità si trasforma in assegno sociale sostitutivo.

Le principali differenze tra assegno di assistenza e pensione di invalidità

Le principali differenze tra l’assegno di assistenza e pensione di invalidità come abbiamo visto sono nella percentuale di inabilità lavorativa riconosciuta:

  • Per l’assegno mensile di assistenza: l’assistito deve avere un’invalidità riconosciuta compresa tra il 74% e il 99%
  • Per la pensione di inabilità: deve vedersi riconosciuta una inabilità permanente pari al 100%.

A questa differenza se ne aggiungono anche altre riguardanti le soglie di reddito che sono nettamente differenti: per chi prende l’assegno di assistenza, infatti, abbiamo un limite di 5.852,21 euro contro i 20.029,55 euro per chi invece può richiedere la pensione di inabilità. Infine, sul piano economico, entrambe prevedono lo stesso importo ma chi prende la pensione di inabilità civile al 100% può eventualmente beneficiare del cosiddetto “incremento al milione” (maggiorazione sociale), che ne aumenta l’importo effettivo in presenza di determinati requisiti reddituali, cosa non prevista negli stessi termini per l’assegno.

Requisiti comuni tra pensione e assegno di assistenza

Tutte e due le prestazioni hanno anche dei punti in comune ossia richiedono cittadinanza italiana, oppure, per i cittadini stranieri, i requisiti specifici previsti per comunitari ed extracomunitari, insieme alla residenza stabile e abituale in Italia. Per i cittadini extracomunitari è richiesto un permesso di soggiorno di almeno un anno, mentre per i cittadini comunitari è necessaria l’iscrizione all’anagrafe del comune di residenza. Il limite anagrafico è il medesimo: minimo 18 anni e massimo 67 anni con successivo passaggio all’assegno sociale sostitutivo al raggiungimento dell’età prevista.

Un altro elemento comune è l’iter sanitario: per ottenere la prestazione serve il verbale di invalidità civile rilasciato dalla commissione medico-legale al termine dell’accertamento sanitario. Nelle province che sono coinvolte dalla sperimentazione, il sistema prevede il certificato medico introduttivo inviato telematicamente dal medico certificatore e l’avvio dell’accertamento senza domanda amministrativa iniziale; fuori da queste province, fino al 31 dicembre 2026, resta necessaria anche la domanda amministrativa di invalidità civile.

La domanda per la pensione o per l’assegno può essere presentata online sul sito INPS con SPID, CIE o CNS, oppure tramite patronato o associazioni di categoria abilitate.

Compatibilità e incompatibilità con altri supporti economici

L’assegno mensile di assistenza ha un sistema di compatibilità più rigido, infatti non si può percepire se si sceglie di usufruire delle prestazioni come quelle per l’invalidità di guerra, lavoro o servizio o di altre tipologie di pensioni dirette di invalidità. La pensione di inabilità invece è compatibile con le prestazioni erogate a titolo di invalidità per lavoro, guerra o servizio. Inoltre questa è compatibile anche per coloro che prendono altre pensioni di invalidità dirette.

Per la pensione di inabilità, inoltre, la compatibilità con l’attività lavorativa è prevista con limiti reddituali maggiori, mentre per l’assegno mensile di assistenza lo svolgimento di attività lavorativa è contemplato solo entro i limiti reddituali previsti.

Tempi e gestione della pratica

Per entrambe le prestazioni il procedimento di liquidazione deve concludersi entro 45 giorni dalla data di presentazione della domanda di pagamento completa di tutti i dati obbligatori. Una volta definito l’iter, il verbale viene inviato dall’INPS tramite raccomandata A/R o PEC, se disponibile, e resta consultabile anche nella Cassetta postale online.

Infine, per entrambe, con l’eccezione delle domande di aggravamento, non è possibile presentare una nuova domanda per la stessa prestazione prima che l’iter precedente sia concluso o, in caso di ricorso, prima di una sentenza passata in giudicato. In definitiva, sono due misure che possono sembrare simili, ma che richiedono specifici requisiti prevedendo di conseguenza diverse agevolazioni e limitazioni.

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