02Set

Prima o poi, ogni genitore che accudisce un figlio con disabilità si pone la stessa domanda: “Quale futuro lo attende quando non potrò più esserci?”
Dietro questo dubbio si celano ansie reali, dalla disponibilità economica per l’assistenza futura alla gestione delle decisioni quotidiane, fino alla tutela del patrimonio familiare. In questo scenario, il lascito testamentario costituisce uno strumento molto importante da conoscere.
Il lascito testamentario infatti, offre due possibilità: da un lato, consente di destinare beni e risorse al proprio figlio vincolandoli a regole che ne garantiscano la corretta gestione. Dall’altro, offre anche a chi non ha figli o parenti con disabilità, ma vuole sostenere queste famiglie di effettuare un lascito testamentario agli enti del Terzo Settore impegnati nella riabilitazione, e l’inclusione lavorativa e nel supporto ai caregiver.

Che cos’è un lascito testamentario e in quali forme si può fare

Si parla di lascito testamentario nel momento in cui una persona, attraverso il suo testamento, sceglie di destinare parte dei propri beni o l’intero patrimonio a un soggetto che può essere un familiare, un amico, un ente, un’associazione o una fondazione. La disposizione si applica solo successivamente alla morte del testatore e fino a quel momento non è vincolante, dato che il testamento può essere modificato o revocato senza dover giustificare in alcun modo il ripensamento.
Il codice civile nello specifico prevede:

  • Il testamento olografo che si scrive da soli: deve essere redatto interamente a mano, datato e firmato dal testatore, senza parti stampate e senza l’intervento di altre persone, perché anche poche righe scritte da una persona terza possono farlo annullare.
  • Il testamento pubblico viene invece dettato al notaio davanti a due testimoni e resta conservato negli atti dello studio; costa qualcosa in più, ma è la strada da preferire quando le disposizioni sono articolate o se si teme che qualcuno possa contestarle.
  • Il testamento segreto, poco usato nella pratica, prevede una scrittura privata e successivamente la firma e consegna formale al notaio.

Nel testamento è possibile scegliere un erede, persona fisica, privata o un’associazione, trasferendo a questo dopo la morte una quota o l’intero patrimonio. Se invece si vuole disporre un legato, si attribuisce un bene specifico, come ad esempio un appartamento o il premio di una polizza a una persona specifica.

Lascito al figlio con disabilità: quota di legittima e quota disponibile

Quando un genitore desidera assegnare una parte maggiore del proprio patrimonio a un figlio con disabilità, rispetto a quello da destinare ai fratelli deve considerare che per la legge Italiana esiste una quota legittima che va suddivisa equamente tra i diversi fratelli ed eredi legittimi. Quello che supera la quota legittima, invece, prende il nome di quota disponibile che è la parte di eredità che il testatore può scegliere liberamente a chi devolvere.
Il testamento, però, non serve solo a distribuire denaro, infatti, l’articolo 408 del codice civile consente ai genitori di indicare per testamento chi dovrà diventare amministratore di sostegno del figlio: si tratta di una designazione che il giudice tutelare valuta con attenzione al momento della nomina e che permette di scegliere in anticipo una persona di fiducia, invece di lasciare la decisione al caso. Si può, inoltre, nominare un esecutore testamentario incaricato di dare attuazione alle volontà espresse, oppure imporre a un erede un onere, cioè un obbligo preciso da rispettare, come garantire al fratello vitto, alloggio o assistenza.
C’è infine, la sostituzione fedecommissaria dell’articolo 692, oggi poco utilizzata perché applicabile al solo caso della persona interdetta.

Trust, vincoli di destinazione e fondi speciali della legge sul Dopo di noi

La legge 112 del 2016, legge sul “Dopo di noi”, permette di costruire un percorso alternativo per le persone con disabilità grave riconosciuta dalla legge 104, che si trovano senza un sostegno familiare. In questo caso ci sono tre strumenti specifici:
il trust ossia uno strumento che permette al disponente di trasferire la proprietà di specifici beni che escono dal suo patrimonio per essere designati al trustee (ossia al ricevente) non si tratta né di una donazione né di una vendita, ma di una detenzione dei beni.
Il vincolo di destinazione trascrivibile previsto dall’articolo 2645 ter del codice civile.
Il fondo speciale che nasce da un contratto di affidamento fiduciario.
Per tutti e tre vale la stessa procedura, infatti, un patrimonio che viene messo da parte e separato non appartiene più al disponente, ma questo viene affidato a un gestore che deve amministrare il bene seguendo le regole scritte e impiegando le rendite e, se serve, anche il capitale per il mantenimento e la cura del beneficiario.
Un genitore può scegliere di costituire il trust mentre è in vita e alimentarlo poi con un lascito, oppure stabilire nel testamento che una parte dell’eredità confluisce nella struttura al momento della successione.
Le agevolazioni fiscali in questo caso vengono applicate solo se l’atto rispetta tutti i requisiti fissati dalla norma:

  • forma dell’atto pubblico;
  • indicazione dei soggetti coinvolti e dei rispettivi compiti;
  • descrizione dei bisogni della persona con disabilità grave e delle attività assistenziali necessarie a soddisfarli;
  • nomina di un controllore che vigili sull’operato del gestore;
  • individuazione del termine finale e destinazione dei beni che resteranno alla fine.

Il beneficiario deve inoltre essere uno soltanto e ogni punto va verificato con il notaio e con un professionista che conosca la materia, perché la mancanza anche di un solo elemento fa scattare la tassazione ordinaria.

Imposta di successione: la franchigia di un milione e mezzo di euro

L’imposta di successione si applica con aliquote diverse a seconda del rapporto con il defunto:

  • il 4 per cento per coniuge e parenti in linea retta, che però pagano solo sopra un milione di euro a testa;
  • il 6 per cento per fratelli e sorelle, con franchigia di centomila euro;
  • il 6 per cento senza alcuna franchigia per gli altri parenti fino al quarto grado;
  • l’8 per cento per chiunque non abbia legami di parentela.

Quando il beneficiario è una persona con handicap riconosciuto grave ai sensi della legge 104, la franchigia sale a un milione e mezzo di euro e vale a prescindere dal legame con il defunto. Anche un nipote, un cugino o una persona del tutto estranea alla famiglia, quindi, riceve fino a quella cifra senza pagare nulla.
Restano invece dovute per intero le imposte ipotecaria e catastale, perché l’agevolazione riguarda la sola imposta di successione, e per ottenerla occorre indicare in dichiarazione gli estremi del verbale della commissione medica.
Ancora più favorevole è il trattamento riservato agli strumenti della legge 112 del 2016: i beni conferiti in trust, in fondi speciali o in vincoli di destinazione a favore di persone con disabilità grave sono esenti dall’imposta sulle successioni e donazioni, mentre registro, ipotecaria e catastale si pagano in misura fissa e il bollo non è dovuto.

Il lascito solidale alle associazioni che assistono le persone con disabilità

Chi non ha familiari con disabilità, oppure vuole affiancare al lascito familiare un gesto di solidarietà, può indicare nel testamento un’associazione, una fondazione o un altro ente del Terzo settore, decidendo liberamente quanto destinare. Le organizzazioni usano il lascito testamentario e le risorse derivate per tenere in piedi servizi che il sistema pubblico copre solo in parte: percorsi di autonomia abitativa, laboratori per l’inserimento lavorativo, trasporto sociale, progetti di sollievo per i familiari che assistono a tempo pieno.
Sul piano fiscale interviene l’articolo 82 del codice del Terzo settore, in base al quale successioni, donazioni e atti a titolo gratuito a favore degli enti iscritti al registro unico nazionale non scontano né l’imposta di successione e donazione né quelle ipotecaria e catastale, purché i beni ricevuti vengano impiegati per l’attività statutaria e per finalità di utilità sociale.
Perché la disposizione funzioni, l’ente va identificato senza margini di dubbio, indicando denominazione completa, sede legale e codice fiscale, ed è utile precisare che cosa si lascia, dal momento che il lascito può consistere in una somma di denaro, in un immobile, in titoli, in una polizza oppure in una quota del patrimonio. Il testatore può anche vincolare il lascito a un progetto specifico, meglio se dopo essersi confrontato con l’organizzazione per capire se quel progetto resterà attivo negli anni. Infine, è bene chiarire che il lascito solidale si misura sulla quota disponibile e non tocca le riserve che la legge garantisce a coniuge, figli e genitori.

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