La sospensione delle attività lavorative a causa di una malattia cronica o invalidante usufruendo del congedo senza retribuzione introdotto dalla legge 106 del 2025 prevede non solo l’assenza di retribuzione, ma anche mesi privi di contributi all’interno dell’estratto conto previdenziale, un vuoto che potrebbe incidere al momento della pensione, ritardando la data di uscita dal lavoro.
Per riuscire a coprire quel periodo senza contributi, l’INPS ha pubblicato una nuova circolare del 22 ottobre 2026, la numero 108, fornendo delle istruzioni per riscattare i contributi a pagamento se il motivo del congedo è dovuto a una malattia oncologica.
Congedo per malattie oncologiche e invalidanti: cosa prevede la legge 106/2025
La legge n. 106/2025 riconosce ai lavoratori dipendenti impiegati sia nel pubblico sia nel privato, affetti da una malattia oncologica, invalidante o cronica (anche rara), con un grado di invalidità pari o superiore al 74%, il diritto a un congedo che arriva fino a 24 mesi e si può fruire in modo frazionato o continuativo, dopo aver esaurito i periodi retribuiti per malattia, o per assenza giustificata a cui ha diritto il lavoratore.
La legge garantisce inoltre che il posto di lavoro sia garantito, ma dato che il dipendente non riceve alcun compenso durante il periodo, e non può svolgere altra attività lavorativa, è stabilito che i mesi usufruiti non siano conteggiati come anzianità di servizio (per gli scatti professionali) o ai fini previdenziali, a meno che non vi siano condizioni favorevoli fissate dalla contrattazione collettiva o dalla disciplina del singolo rapporto.
Onde evitare che l’effetto della normativa possa costituire un ritardo nella data di uscita del lavoratore, al momento della pensione, l’INPS, con parere di conformità rilasciato dal Ministero del Lavoro, ha interpretato in senso esteso il riferimento al riscatto che permette a chi ha fruito del permesso di scegliere tra prosecuzione volontaria o riscatto contributivo.
La disciplina non si applica ai lavoratori autonomi, che per legge hanno solo la facoltà di sospendere il rapporto con il committente fino a 300 giorni per anno solare, e deve essere tenuta distinta anche dal congedo familiare per assistenza di un familiare con disabilità, che segue delle regole e coperture proprie.
Riscatto congedo malattie oncologiche: requisiti e periodi ammessi
La circolare stabilisce che il riscatto dei periodi di congedo è possibile solo a fronte di specifici requisiti. Nello specifico, la circolare prevede che:
- Si possono riscattare solo i periodi di congedo che sono stati fruiti a partire dall’entrata in vigore della legge 106: le assenze precedenti non possono essere conteggiate, anche se i permessi erano legati alla stessa patologia.
- Il massimo periodo riscattabile è di 24 mesi nell’arco di tutta la carriera lavorativa; i periodi possono essere sommati tra loro, sia quelli continuativi sia quelli frazionati.
- Possono accedervi solo i lavoratori impiegati presso un’azienda pubblica o privata, per i mesi che siano realmente privi di ogni copertura assicurativa che sia contributiva o figurativa.
La circolare specifica che questi due anni sono calcolati a prescindere dagli altri strumenti di riscatto e congedo. Nello specifico, i periodi riscattati ex Legge 106 non erodono i limiti massimi previsti dalla normativa precedente per:
- Congedo per motivi familiari gravi (nel limite di 2 anni).
- Riscatto interruzioni/sospensioni lavorative (nel limite dei 3 anni).
In questi casi, il nuovo periodo si somma integralmente a quelli già spettanti al lavoratore.
Quanto costa il riscatto? Esempio di calcolo
Dato che il congedo per malattie oncologiche è stato introdotto nel 2025, i periodi di riscatto vengono valutati con il sistema contributivo, con l’onere dei contributi a carico del richiedente calcolato con il metodo percentuale. L’onere si calcola applicando l’aliquota contributiva (quella vigente alla data di presentazione della domanda) alla retribuzione imponibile degli ultimi 12 mesi antecedenti alla richiesta. L’importo ottenuto viene poi proporzionato ai mesi effettivi da riscattare.
Ipotizzando un lavoratore dipendente (con aliquota del 33%) con una retribuzione imponibile di 28.000 euro negli ultimi 12 mesi, che intenda riscattare un anno di congedo, il calcolo sarà:
Retribuzione di riferimento: 28.000 euro x 33% (aliquota), con un totale da pagare all’INPS pari a 9.240 euro per il riscatto di tutto l’anno.
Dal punto di vista tributario, gli importi versati godono della deducibilità dal reddito complessivo del contribuente, con un conseguente risparmio economico sull’esborso totale. La rivalutazione del montante scatta invece dal giorno dell’inoltro della richiesta, e la contribuzione recuperata sarà conteggiata sia ai fini dell’accesso al trattamento di quiescenza sia per il computo della prestazione economica.
Domanda di riscatto all’INPS: chi può presentarla e quali documenti servono
La richiesta di riscatto può essere inoltrata direttamente dal lavoratore interessato oppure dai suoi superstiti, a condizione che il congedo sia stato fruito nel corso di un rapporto di lavoro dipendente. Questa facoltà è aperta anche a chi ha ormai cessato l’attività lavorativa o risulta già titolare di pensione, purché vengano rispettati gli eventuali termini di decadenza previsti dalla gestione competente.
Per quanto riguarda l’invio, l’istanza va indirizzata alla cassa previdenziale presso cui sono accreditati i contributi del periodo lavorativo interessato dal congedo oppure, nel caso in cui i contributi siano stati oggetto di ricongiunzione o trasferimento, alla gestione in cui sono confluiti. Per dimostrare l’uso di questo congedo, serve anche la giusta documentazione che possa dimostrare che l’assenza sia stata regolarmente concessa e goduta, attraverso il provvedimento con cui il datore di lavoro ha autorizzato il congedo o un atto equivalente.
Tuttavia, nel caso in cui il documento non sia più in proprio possesso, la circolare apre a una soluzione alternativa, ammettendo una dichiarazione rilasciata successivamente dal datore di lavoro, purché accompagnata dalla documentazione sanitaria che giustificava la richiesta e da ulteriori elementi utili che provano l’effettiva assenza dal servizio.
Leggi anche:
Invalidità civile per malati oncologici: diritti, benefici e tutele sul lavoro
Legge 104: tutti i permessi previsti per lavoratori e caregiver





