09Set

Secondo le stime più recenti in Italia ci sono circa 12,3 milioni di caregiver, una platea molto ampia di persone, come figli, coniugi, nipoti e genitori, che assistono ogni giorno familiari con disabilità, affiancandoli nella gestione delle attività quotidiane e accompagnandoli alle visite e alle terapie. Proprio per il supporto che forniscono ai propri familiari, i caregiver hanno accesso alle tutele previste dalla legge 104, tra cui rientrano i permessi retribuiti che consentono di assentarsi dal lavoro. Nella maggior parte dei casi le giornate riconosciute sono tre al mese, ma esiste una condizione che consente ad alcune categorie di caregiver di ottenere fino a sei giorni lavorativi.

Accanto a questa possibilità, il 2026 ha portato altre misure diventate operative per i beneficiari della 104, dalle ore aggiuntive destinate alle visite specialistiche fino ai chiarimenti sulla fruizione oraria dei permessi da parte di più caregiver.

Permessi 104: quando i tre giorni possono diventare sei

Il passaggio da tre a sei giornate mensili non deriva da un aggiornamento normativo recente, ma da un meccanismo di cumulo previsto dalla legge 104 del 1992 nella formulazione introdotta dal decreto legislativo 119/2011. Il diritto ai tre giorni matura infatti in relazione a ciascuna persona con handicap grave riconosciuto, il che significa che un lavoratore il quale assiste due familiari, entrambi in possesso della certificazione prevista dal comma 3, articolo 3 della legge 104/92, può vedersi riconoscere il permesso due volte: tre giornate per il primo assistito e tre per il secondo, per un totale di sei al mese. Non si tratta quindi di un’estensione del singolo beneficio, ma della somma di due autorizzazioni distinte che restano separate anche nella gestione successiva.

Le condizioni da rispettare per arrivare fino a sei giorni al mese, dunque, sono le seguenti:

  • ciascuna delle persone assistite deve trovarsi in una situazione di disabilità grave accertata dalla commissione medica.
  • il caregiver deve essere un lavoratore dipendente, pubblico o privato, con esclusione dei lavoratori autonomi, dei parasubordinati, dei lavoratori a domicilio e degli addetti ai lavori domestici e familiari;
  • con ciascuna delle persone assistite deve sussistere un rapporto di coniugio o di unione civile, una convivenza di fatto, oppure un vincolo di parentela o affinità entro il primo grado, come quello con i genitori, i figli, i suoceri, i generi e le nuore;
  • l’assistenza a un parente o affine di secondo grado, quindi nonni, nipoti, fratelli, sorelle e cognati, entra nel cumulo solo nel caso in cui i genitori o il coniuge della persona con disabilità hanno compiuto 65 anni, se sono affetti da patologie invalidanti oppure se sono deceduti o mancanti;
  • per ciascun assistito deve essere stata presentata una domanda autonoma e deve essere stata rilasciata la relativa autorizzazione.

Ad esempio: un lavoratore che si prende cura di entrambi i genitori con handicap grave rientra quindi pienamente nell’ipotesi del raddoppio, così come chi assiste il coniuge e un figlio. Chi assiste invece un genitore e una sorella può cumulare i permessi solo se, rispetto alla sorella, ricorrono le condizioni previste per il secondo grado.

Diverso è lo scenario in cui più familiari si alternano nell’assistenza alla stessa persona, infatti, dal 2022 non sussiste più il vincolo del referente unico e più caregiver possono essere autorizzati contemporaneamente. Il tetto complessivo però non si moltiplica e resta di tre giornate al mese per ogni persona assistita, giornate che vanno ripartite tra chi presta l’assistenza in base agli accordi presi mese per mese all’interno della famiglia.

Come ottenere i permessi 104 fino a sei giorni al mese

Quando ricorrono le condizioni descritte, la procedura da seguire cambia a seconda del comparto di appartenenza. I lavoratori del settore privato devono presentare la domanda all’INPS in via telematica, allegando il verbale di riconoscimento dell’handicap grave della persona assistita e la documentazione che attesta il rapporto di parentela o la convivenza; l’istituto verifica i requisiti e rilascia l’autorizzazione, che va poi comunicata al datore di lavoro per la programmazione delle assenze.

Chi lavora nella pubblica amministrazione deve presentare l’istanza direttamente al proprio ente di riferimento, che gestisce internamente il riconoscimento e la contabilizzazione delle giornate.

Nel caso dell’assistenza a due persone con disabilità grave occorre presentare una domanda distinta per ciascun assistito, poiché ogni autorizzazione riguarda un singolo rapporto assistenziale e i due permessi 104 restano separati anche nella gestione successiva.

Quando la seconda domanda si aggiunge a un’autorizzazione già in essere, è opportuno indicare espressamente che si tratta di assistenza a un ulteriore familiare, così da evitare che la richiesta venga trattata come una variazione della precedente.

Conviene, infine, conservare copia di tutta la documentazione, dai verbali di accertamento alle certificazioni mediche fino alle comunicazioni delle assenze fruite, perché in sede di verifica o di controllo l’onere della prova del corretto utilizzo dei permessi ricade sul lavoratore.

Le dieci ore aggiuntive per accertamenti e cure

Su un piano distinto da quello dei permessi mensili per i caregiver, si colloca la misura introdotta dall’articolo 2 della legge 106 del 18 luglio 2025, fruibile dal primo gennaio 2026, che mette a disposizione un monte di dieci ore all’anno interamente retribuite, destinate ad accertamenti diagnostici, controlli specialistici, terapie e trattamenti sanitari.

I destinatari delle dieci ore aggiuntive sono:

  • le persone che hanno ricevuto una diagnosi oncologica e si trovano in trattamento attivo oppure nella fase iniziale dei controlli periodici successivi alle terapie;
  • chi convive con una malattia invalidante o cronica, anche rara, alla quale sia stata riconosciuta un’invalidità pari o superiore al 74%;
  • il lavoratore che ha un figlio minorenne nelle stesse condizioni cliniche.

Le ore si aggiungono ai permessi già spettanti e non li sostituiscono, per cui chi possiede entrambi i titoli li utilizza in parallelo. Nel pubblico impiego la misura è stata trasferita nella disciplina contrattuale con il rinnovo del triennio in corso, firmato per i dipendenti delle Funzioni Centrali all’inizio dello scorso agosto e ancora da chiudere per gli altri comparti, dov’è stato precisato che ogni frazione utilizzata deve corrispondere ad almeno un’ora intera. Lo stesso rinnovo ha dato attuazione al divieto di penalizzare, in via diretta o indiretta, chi si fa carico dell’assistenza a un familiare e ha riconosciuto a questi lavoratori una priorità nell’accesso al lavoro agile e nella rimodulazione dell’orario.

Permessi a ore e assistenza condivisa tra più caregiver per i lavoratori pubblici

L’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni ha reso noto che due persone impegnate nell’assistenza allo stesso familiare possono ricorrere al permesso orario anche all’interno della medesima giornata lavorativa, a condizione che i rispettivi intervalli non si sovrappongano. Il chiarimento lascia intatto il monte complessivo, che resta pari a tre giornate al mese per ciascun assistito, e completa un percorso avviato con un precedente orientamento della stessa agenzia, che aveva già ammesso il ricorso a frazioni inferiori all’ora una volta esaurita la prima ora piena. La combinazione dei due interventi mira a coprire accompagnamenti di breve durata come il ritiro di un referto o una seduta ambulatoriale.

Sullo sfondo di queste indicazioni si colloca un parere del dicembre 2025 con cui il Dipartimento della Funzione Pubblica ha ricostruito la disciplina dell’assistenza condivisa, confermando che il permesso può essere richiesto da più familiari a fronte di apposita documentazione o dichiarazione e che nel pubblico impiego la fruizione oraria non può superare le 18 ore al mese riferite a ogni singola persona assistita. Il documento affronta anche l’ipotesi in cui i caregiver abbiano contratti di durata differente, suggerendo in quel caso di scegliere una modalità di utilizzo, a giornate o a ore, che risulti praticabile in entrambi i rapporti di lavoro, e riconosce la possibilità di frazionare quanto residua delle giornate lasciate libere dall’altro assistente.

Un’ulteriore tutela per chi garantisce assistenza a domicilio è arrivata nel giugno 2026 dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 20229 che ha dato maggiore consistenza alla facoltà di opporsi alla collocazione della prestazione in orario notturno quando quel turno impedirebbe di essere presenti accanto alla persona con disabilità.

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