09Set

Nuove tutele e permessi 104 fino a sei giorni: chi ne ha diritto nel 2026

Secondo le stime più recenti in Italia ci sono circa 12,3 milioni di caregiver, una platea molto ampia di persone, come figli, coniugi, nipoti e genitori, che assistono ogni giorno familiari con disabilità, affiancandoli nella gestione delle attività quotidiane e accompagnandoli alle visite e alle terapie. Proprio per il supporto che forniscono ai propri familiari, i caregiver hanno accesso alle tutele previste dalla legge 104, tra cui rientrano i permessi retribuiti che consentono di assentarsi dal lavoro. Nella maggior parte dei casi le giornate riconosciute sono tre al mese, ma esiste una condizione che consente ad alcune categorie di caregiver di ottenere fino a sei giorni lavorativi.

Accanto a questa possibilità, il 2026 ha portato altre misure diventate operative per i beneficiari della 104, dalle ore aggiuntive destinate alle visite specialistiche fino ai chiarimenti sulla fruizione oraria dei permessi da parte di più caregiver.

Permessi 104: quando i tre giorni possono diventare sei

Il passaggio da tre a sei giornate mensili non deriva da un aggiornamento normativo recente, ma da un meccanismo di cumulo previsto dalla legge 104 del 1992 nella formulazione introdotta dal decreto legislativo 119/2011. Il diritto ai tre giorni matura infatti in relazione a ciascuna persona con handicap grave riconosciuto, il che significa che un lavoratore il quale assiste due familiari, entrambi in possesso della certificazione prevista dal comma 3, articolo 3 della legge 104/92, può vedersi riconoscere il permesso due volte: tre giornate per il primo assistito e tre per il secondo, per un totale di sei al mese. Non si tratta quindi di un’estensione del singolo beneficio, ma della somma di due autorizzazioni distinte che restano separate anche nella gestione successiva.

Le condizioni da rispettare per arrivare fino a sei giorni al mese, dunque, sono le seguenti:

  • ciascuna delle persone assistite deve trovarsi in una situazione di disabilità grave accertata dalla commissione medica.
  • il caregiver deve essere un lavoratore dipendente, pubblico o privato, con esclusione dei lavoratori autonomi, dei parasubordinati, dei lavoratori a domicilio e degli addetti ai lavori domestici e familiari;
  • con ciascuna delle persone assistite deve sussistere un rapporto di coniugio o di unione civile, una convivenza di fatto, oppure un vincolo di parentela o affinità entro il primo grado, come quello con i genitori, i figli, i suoceri, i generi e le nuore;
  • l’assistenza a un parente o affine di secondo grado, quindi nonni, nipoti, fratelli, sorelle e cognati, entra nel cumulo solo nel caso in cui i genitori o il coniuge della persona con disabilità hanno compiuto 65 anni, se sono affetti da patologie invalidanti oppure se sono deceduti o mancanti;
  • per ciascun assistito deve essere stata presentata una domanda autonoma e deve essere stata rilasciata la relativa autorizzazione.

Ad esempio: un lavoratore che si prende cura di entrambi i genitori con handicap grave rientra quindi pienamente nell’ipotesi del raddoppio, così come chi assiste il coniuge e un figlio. Chi assiste invece un genitore e una sorella può cumulare i permessi solo se, rispetto alla sorella, ricorrono le condizioni previste per il secondo grado.

Diverso è lo scenario in cui più familiari si alternano nell’assistenza alla stessa persona, infatti, dal 2022 non sussiste più il vincolo del referente unico e più caregiver possono essere autorizzati contemporaneamente. Il tetto complessivo però non si moltiplica e resta di tre giornate al mese per ogni persona assistita, giornate che vanno ripartite tra chi presta l’assistenza in base agli accordi presi mese per mese all’interno della famiglia.

Come ottenere i permessi 104 fino a sei giorni al mese

Quando ricorrono le condizioni descritte, la procedura da seguire cambia a seconda del comparto di appartenenza. I lavoratori del settore privato devono presentare la domanda all’INPS in via telematica, allegando il verbale di riconoscimento dell’handicap grave della persona assistita e la documentazione che attesta il rapporto di parentela o la convivenza; l’istituto verifica i requisiti e rilascia l’autorizzazione, che va poi comunicata al datore di lavoro per la programmazione delle assenze.

Chi lavora nella pubblica amministrazione deve presentare l’istanza direttamente al proprio ente di riferimento, che gestisce internamente il riconoscimento e la contabilizzazione delle giornate.

Nel caso dell’assistenza a due persone con disabilità grave occorre presentare una domanda distinta per ciascun assistito, poiché ogni autorizzazione riguarda un singolo rapporto assistenziale e i due permessi 104 restano separati anche nella gestione successiva.

Quando la seconda domanda si aggiunge a un’autorizzazione già in essere, è opportuno indicare espressamente che si tratta di assistenza a un ulteriore familiare, così da evitare che la richiesta venga trattata come una variazione della precedente.

Conviene, infine, conservare copia di tutta la documentazione, dai verbali di accertamento alle certificazioni mediche fino alle comunicazioni delle assenze fruite, perché in sede di verifica o di controllo l’onere della prova del corretto utilizzo dei permessi ricade sul lavoratore.

Le dieci ore aggiuntive per accertamenti e cure

Su un piano distinto da quello dei permessi mensili per i caregiver, si colloca la misura introdotta dall’articolo 2 della legge 106 del 18 luglio 2025, fruibile dal primo gennaio 2026, che mette a disposizione un monte di dieci ore all’anno interamente retribuite, destinate ad accertamenti diagnostici, controlli specialistici, terapie e trattamenti sanitari.

I destinatari delle dieci ore aggiuntive sono:

  • le persone che hanno ricevuto una diagnosi oncologica e si trovano in trattamento attivo oppure nella fase iniziale dei controlli periodici successivi alle terapie;
  • chi convive con una malattia invalidante o cronica, anche rara, alla quale sia stata riconosciuta un’invalidità pari o superiore al 74%;
  • il lavoratore che ha un figlio minorenne nelle stesse condizioni cliniche.

Le ore si aggiungono ai permessi già spettanti e non li sostituiscono, per cui chi possiede entrambi i titoli li utilizza in parallelo. Nel pubblico impiego la misura è stata trasferita nella disciplina contrattuale con il rinnovo del triennio in corso, firmato per i dipendenti delle Funzioni Centrali all’inizio dello scorso agosto e ancora da chiudere per gli altri comparti, dov’è stato precisato che ogni frazione utilizzata deve corrispondere ad almeno un’ora intera. Lo stesso rinnovo ha dato attuazione al divieto di penalizzare, in via diretta o indiretta, chi si fa carico dell’assistenza a un familiare e ha riconosciuto a questi lavoratori una priorità nell’accesso al lavoro agile e nella rimodulazione dell’orario.

Permessi a ore e assistenza condivisa tra più caregiver per i lavoratori pubblici

L’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni ha reso noto che due persone impegnate nell’assistenza allo stesso familiare possono ricorrere al permesso orario anche all’interno della medesima giornata lavorativa, a condizione che i rispettivi intervalli non si sovrappongano. Il chiarimento lascia intatto il monte complessivo, che resta pari a tre giornate al mese per ciascun assistito, e completa un percorso avviato con un precedente orientamento della stessa agenzia, che aveva già ammesso il ricorso a frazioni inferiori all’ora una volta esaurita la prima ora piena. La combinazione dei due interventi mira a coprire accompagnamenti di breve durata come il ritiro di un referto o una seduta ambulatoriale.

Sullo sfondo di queste indicazioni si colloca un parere del dicembre 2025 con cui il Dipartimento della Funzione Pubblica ha ricostruito la disciplina dell’assistenza condivisa, confermando che il permesso può essere richiesto da più familiari a fronte di apposita documentazione o dichiarazione e che nel pubblico impiego la fruizione oraria non può superare le 18 ore al mese riferite a ogni singola persona assistita. Il documento affronta anche l’ipotesi in cui i caregiver abbiano contratti di durata differente, suggerendo in quel caso di scegliere una modalità di utilizzo, a giornate o a ore, che risulti praticabile in entrambi i rapporti di lavoro, e riconosce la possibilità di frazionare quanto residua delle giornate lasciate libere dall’altro assistente.

Un’ulteriore tutela per chi garantisce assistenza a domicilio è arrivata nel giugno 2026 dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 20229 che ha dato maggiore consistenza alla facoltà di opporsi alla collocazione della prestazione in orario notturno quando quel turno impedirebbe di essere presenti accanto alla persona con disabilità.

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26Ago

Dalla domanda INPS al ricorso: il percorso di assistenza offerto da ANIMID

Quando hai bisogno di fare una domanda INPS per richiedere l’invalidità civile puoi procedere in solitaria oppure ottenere il supporto da parte di associazioni come ANIMID che con i suoi consulenti esperti aiuta a seguire in modo attento tutta la procedura dalla richiesta fino all’esito, oltre che in caso di eventuale ricorso.

Per accedere al supporto offerto da ANIMID (Associazione Nazionale Invalidi Mutilati e Disabili) è necessario il tesseramento che permette di accedere a diversi servizi dalla consulenza telefonica e online in ambito previdenziale, fiscale e legale, alle attività di sostegno previste per gli associati. Con una piccola quota associativa annuale hai la possibilità di avere al tuo fianco degli esperti che possono aiutarti nell’invio e nella consultazione delle domande INPS, dall’invalidità civile alla richiesta dell’indennità di accompagnamento, ai relativi benefici accessibili successivi al riconoscimento come previsto dalla legge 104/1992.

Assistenza ANIMID per l’invio della domanda di riconoscimento invalidità civile

La tutela per il riconoscimento delle prestazioni si articola in un accompagnamento continuativo, che parte dal supporto e consiglio su come ottenere e preparare la documentazione sanitaria e amministrativa e prosegue attraverso la presentazione dell’istanza, il monitoraggio dell’avanzamento della domanda e il suo esito. Come previsto fino al 31 dicembre del 2026, bisogna considerare che nelle province interessate dalla sperimentazione il procedimento si avvia direttamente con la trasmissione telematica del certificato medico introduttivo da parte del medico certificatore abilitato, che vale di per sé come istanza e rende superflua la domanda amministrativa separata.

Dove la riforma non è ancora operativa resta invece il doppio passaggio, con acquisizione del certificato medico introduttivo seguito dalla domanda da inoltrare all’INPS entro i termini di validità. In entrambi i casi prima di inoltrare la domanda o anche prima di rivolgersi al medico per l’invio del certificato introduttivo per via telematica è possibile chiedere aiuto ad ANIMID e ai suoi consulenti per capire come funziona la procedura e quali sono i passaggi da seguire per ottenere il riconoscimento della disabilità.

Consultazione dell’esito e supporto in caso di domanda respinta, sospesa o d’integrazione documentale

Dopo aver inviato la domanda e svolta la visita medica con la commissione dell’INPS arriva il momento d’attesa che permetterà di conoscere successivamente lo stato della domanda, consultabile anche online sul Portale della disabilità e infine il suo esito definitivo. ANIMID supporta i suoi tesserati nel consultare il Portale della disabilità, ma soprattutto aiuta il richiedente nel momento in cui la pratica dovesse essere: sospesa, necessitante di integrazione documentale o nei peggiori casi respinta.
In caso di sospensione della domanda per mancanza di informazioni sanitarie chiare, i consulenti dell’associazione possono fornirti tutte le informazioni su come procedere per far sì che la procedura vada avanti.

Fornendo di conseguenza supporto nell’indicare quale sia giusta documentazione sanitaria al fine di inviare alla commissione medica dell’INPS tutte le informazioni mancanti o considerate non aggiornate come eventuali nuovi esami strumentali o medici che possano chiarire in modo più accurato lo stato di salute del richiedente e permettere una corretta valutazione sul grado di disabilità.
Se invece la domanda necessità di integrazione documentale, allora i consulenti ANIMID ti riferiranno quali sono i documenti mancanti risultanti dal verbale dell’INPS, aiutandoti a produrre quelli corretti e soprattutto a rispettare i tempi di consegna. L’integrazione documentale ha un termine perentorio, il che vuol dire che l’Istituto richiede che questi siano inviati entro un termine preciso superato il quale la domanda viene respinta e il procedimento concluso.

In caso di ritardi, dunque, sarà necessario far ripartire l’iter e inviare una nuova richiesta per il riconoscimento dell’invalidità civile.
Infine, il caso che più spaventa chi fa domanda per l’invalidità civile è il respingimento integrale dell’istanza o il riconoscimento di una percentuale inferiore rispetto a quella necessaria per accedere alla prestazione. In questa situazione intervengono anche i legali che lavorano con ANIMID che possono effettuare, innanzi tutto, un analisi della documentazione depositata, del verbale e successivamente valutare se promuovere l’accertamento tecnico preventivo e successivamente il ricorso, che deve essere fatto entro sei mesi dal ricevimento dell’esito. Durante tutta la procedura di ricorso si ottiene il supporto legale degli esperti di ANIMID grazie al collegamento con professionisti del territorio che curano il patrocinio in sede giudiziaria.

Sportello legale e diritti di ANIMID: consulenze gratuite su tutele, ricorsi e procedure amministrative

Oltre al supporto durante tutto il percorso per la domanda INPS per la richiesta di invalidità civile, ANIMID ha un punto di ascolto raggiungibile anche telefonicamente oppure online, che risponde a tutte le domande del tesserato che riguardano sia l’invalidità civile, l’indennità, i benefici delle legge 104/1992 e le relative misure di sostegno, con consulenze gratuite dedicate sia a chi deve avviare la pratica sia a coloro che ha ricevuto un verbale che si intende contestare. L’orientamento fornito dallo sportello non sostituisce il patrocinio legale necessario in sede giudiziaria, in caso di ricorso, ma consente di capire come procedere al confronto con il professionista avendo già individuato i punti deboli della valutazione ricevuta e la documentazione sanitaria da produrre a sostegno.

Aiuto e consulenza per le agevolazioni fiscali collegate a disabilità, ausili e spese sanitarie

L’assistenza fiscale è quello che genera il maggior numero di benefici non richiesti, perché detrazioni ed esenzioni non vengono attribuite d’ufficio e presuppongono che il contribuente conosca l’esistenza della misura e conservi la documentazione idonea a dimostrarne i presupposti. Il servizio dedicato spiega in forma accessibile quali voci di spesa rientrano nelle agevolazioni e quale certificazione occorre allegare. Le agevolazioni più ricorrenti riguardano l’acquisto di ausili tecnici e informatici, le spese sanitarie e di assistenza specifica, l’abbattimento delle barriere architettoniche e l’acquisto di veicoli adattati, ciascuna con condizioni proprie di applicazione e con aliquote differenziate.

Alcune misure richiedono il riconoscimento della condizione di gravità, altre si applicano sulla base della sola invalidità certificata.
Il supporto si estende alla raccolta dei documenti, alla compilazione delle pratiche e alla gestione delle scadenze, aspetto tutt’altro che secondario quando la fruizione del beneficio è vincolata alla presentazione di una comunicazione entro una data determinata.
Le esenzioni dal ticket sanitario e dal bollo auto seguono procedure gestite da enti diversi e vanno rinnovate secondo calendari propri.

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19Ago

Come controllare online lo stato della domanda INPS per l’invalidità civile

Dopo aver sostenuto la visita di accertamento sanitario, l’attesa del verbale è il momento in cui la maggior parte delle persone si sente più disorientata, dato che il giudizio non viene comunicato in seduta e bisogna attendere la notifica ufficiale. La valutazione espressa dalla commissione, infatti, deve prima essere formalizzata e validata, e solo dopo che si sarà chiuso il procedimento il responso diventa consultabile online.

Uno degli strumenti che l’INPS ha messo a disposizione per controllare lo stato della domanda online è il Portale della disabilità che permette di avere accesso direttamente a tutti i servizi dedicati alle informazioni e ai servizi in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità, disabilità ai sensi della legge 68/1999 e handicap ai sensi della legge 104/1992.

Come controllare online lo stato della domanda INPS dal Portale della disabilità

Il portale della disabilità dell’INPS presenta sulla sua piattaforma tutte le pratiche intestate al richiedente, comprese quelle che si sono già concluse, restituendo per ogni pratica inviata gli esiti di ogni fase dell’iter sia sanitario sia amministrativo e permette di verificare anche lo stato delle pratiche che ancora non hanno visto la chiusura del procedimento.

Per verificare le informazioni per le domande INPS in corso online bisogna:

  • Accedere al sito inps.it con SPID, CIE oppure CNS.
  • Aprire il Portale della disabilità dall’area riservata MyINPS.
  • Selezionare la domanda di interesse tra quelle in corso e quelle concluse.
  • Se la procedura è conclusa sarà possibile vederne l’esito e scaricare.

La consultazione sul Portale della Disabilità permette l’accesso completo a tutte le informazioni fornite all’INPS e quelle riguardanti l’iter seguito, quindi è possibile visionare facilmente online il certificato medico introduttivo trasmesso dal medico, il luogo, la data e l’orario fissati per la visita, l’invalidità riconosciuta e i verbali redatti sia dalle ASL sia dall’Istituto.

Attraverso la stessa piattaforma il cittadino può anche procedere autonomamente alla trasmissione della documentazione sanitaria destinata alle commissioni mediche per la redazione dei verbali di prima istanza, aggravamento e revisione sugli atti.

Oltre alla sezione dedicata alla consultazione delle pratiche in corso, da questo portale è possibile anche visionare avvisi e le scadenze relative alle domande di prima istanza, di revisione e di indennità di frequenza, insieme alle note che l’istituto invia nell’area dedicata alle comunicazioni. L’accesso alla piattaforma è possibile non solo all’interessato alla domanda ma anche a chi li assiste e ha la delega per l’identità digitale registrata dall’INPS.

Se non si possiedono le credenziali o si ha bisogno di ulteriore assistenza è sempre possibile affidarsi ad associazioni o al patronato, che supporta l’interessato nella ricerca delle informazioni dedicate allo stato della pratica e al suo esito.

Se non si può svolgere la consultazione telematica o non ci si può rivolgere a un patronato o associazione una soluzione per sapere qual è la situazione della pratica è quella offerta dal Contact Center INPS che può fornisce indicazioni sullo stato della lavorazione anche telefonicamente. In questo caso l’operatore telefonico comunica all’interessato se il procedimento risulta in lavorazione, definito, sospeso oppure in attesa di integrazione documentale, senza poter anticipare il contenuto del giudizio.

Tempi di notifica e comunicazione dell’esito

L’esito della pratica prevede la comunicazione telematica sul Portale della Disabilità ma anche con altre forme di comunicazione personale come la raccomandata A/R e l’invio di una PEC all’indirizzo indicato in fase di richiesta. Sia la PEC sia la raccomandata A/R hanno valore legale e servono a documentare in quale momento è stato notificato l’esito della domanda d’invalidità civile, data che serve anche a far partire i conteggi per la concessione e il pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito previste dalla legge.

L’INPS invia la raccomandata A/R all’indirizzo di residenza, spedendo due copie del documento, una integrale con tutte le informazioni sulla percentuale di invalidità e sulla diagnosi e una priva delle informazioni mediche rilevanti, questa seconda copia del documento è stata pensata per l’uso nei rapporti con enti e datori di lavoro.

Per quanto riguarda le tempistiche per ricevere l’esito della domanda INPS per invalidità civile questo in genere viene comunicato entro 120 giorni dopo aver fatto la visita medica con la Commissione. Quindi l’esito sarà disponibile sia online, sul Portale della disabilità, sia inviato tramite PEC e lettera raccomandata entro massimo quattro mesi dopo la visita.

Percentuale di invalidità, indennità e rivedibilità indicate nel verbale online e cartaceo

Il documento rilasciato al termine dell’accertamento che si può scaricare online dal Portale della disabilità o dalla propria PEC, riporta l’intero quadro dei riconoscimenti che derivano dalla valutazione della commissione come la percentuale di invalidità civile che poi determina l’accesso alle diverse soglie previste dalla normativa e alle agevolazioni riconosciute. Nella parte dedicata alle prestazioni economiche il verbale specifica se sussistono i presupposti per l’indennità di accompagnamento, riservata a chi non è in grado di deambulare autonomamente o di compiere gli atti quotidiani della vita, oppure per l’indennità di frequenza destinata ai minori.

Una sezione distinta attesta l’eventuale condizione di gravità prevista dall’articolo 3 comma 3 della legge 104/1992, dalla quale dipendono i permessi lavorativi, il congedo straordinario e le agevolazioni fiscali. Va letta con attenzione anche l’indicazione della revisione, che fissa il mese e l’anno della nuova valutazione: fino alla convocazione le prestazioni proseguono senza interruzioni, mentre la mancata presentazione alla visita programmata ne comporta la sospensione.

Domanda sospesa o respinta: integrazione documentale e ricorso

Quando consulti la domanda online potresti anche trovarti dinanzi a una segnalazione di non conclusione del procedimento ma di: sospensione della domanda, domanda respinta o richiesta di integrazione documentale.

Lo stato di sospensione indica che la commissione sanitaria ha ritenuto incomplete le informazioni mediche e il quadro sanitario depositato e richiede in genere nuovi referti, esami strumentali, relazione specialistica che permetta di quantificare con precisione la riduzione della capacità lavorativa. L’invito all’integrazione documentale che appunto sottolinea la necessità di inviare documenti aggiornati, può fare riferimento sia a quelli sanitari sia ai documenti amministrativi, in questo caso bisognerà procedere entro un termine perentorio, superato il quale un mancato riscontro porta all’archiviazione della pratica e obbliga al riavvio del procedimento amministrativo.

Infine, se la domanda è stata respinta è possibile che si proceda con un accertamento tecnico preventivo, che è una condizione di procedibilità successivo al giudizio, questo permette di depositare il ricorso, entro sei mesi dalla comunicazione, direttamente in tribunale con il patrocinio di un avvocato e una relazione medico legale che possa documentare le patologie riscontrate. Se la domanda viene respinta è possibile avvalersi anche del supporto degli esperti che lavorano nelle associazioni dedicate, che forniscono agli iscritti anche un servizio di patrocinio legale oltre che assistenza nell’invio della pratica e nella verifica del suo stato.

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29Lug

Assegno di assistenza e pensione di invalidità: quali differenze ci sono?

L’assegno di assistenza e la pensione di invalidità sono due prestazioni sociali a supporto delle persone con invalidità civile e limitata capacità lavorativa. Entrambe le prestazioni spesso vengono accostate, ma è necessario distinguerle, perché non solo sono dirette verso diversi soggetti. Le differenze principali tra assegno mensile di assistenza e pensione di inabilità si definiscono in due elementi specifici quali: percentuale di invalidità e reddito personale. Quindi andiamo a vedere le caratteristiche delle due prestazioni sociali e infine cerchiamo di carpirne le principali differenze.

Assegno mensile di assistenza: a chi spetta, requisiti e caratteristiche

L’assegno mensile di assistenza viene erogato a chi presenta alcuni specifici requisiti tra cui:

  • Invalidità civile parziale riconosciuta in una percentuale che va da un minimo del 74% fino a un massimo del 99%.
  • Un’età che deve essere compresa tra i 18 e i 67 anni.
  • Residenza stabile e abituale in Italia, sia che si sia cittadini italiani, UE o Extra UE.

Per quanto riguarda il reddito limite personale è di 5.852,21 euro, mentre l’importo erogato è pari a 340,71 euro per 13 mensilità. Questa prestazione, dunque, non si collega a una impossibilità lavorativa totale, ma ad un’importante limitazione che deve essere sempre confermata da un verbale sanitario e che si deve mantenere all’interno dei parametri economici previsti dalla normativa.

L’assegno mensile di assistenza viene corrisposto anche nel momento in cui l’invalido viene ricoverato in un istituto pubblico che provvede al suo sostentamento e decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

Pensione di inabilità civile: riconoscimento e caratteristiche

La pensione di inabilità civile viene riconosciuta agli invalidi civili totali, ossia a coloro che hanno un’inabilità al lavoro pari al 100%. La pensione viene riconosciuta a chi ha un’età tra i 18 e i 67 anni, sempre con residenza stabile in Italia e requisiti sanitari comprovati dal medico e dalla commissione sanitaria dell’INPS. L’importo attuale della pensione di inabilità civile è di 340,71 euro per 13 mensilità, con un limite di reddito personale annuo pari a 20.029,55 euro.

La prestazione si rivolge a coloro che sia sul piano medico-legale sia sotto il profilo di capacità lavorativa risultino inabili e necessitino di conseguenza di un supporto maggiore. La pensione può essere riconosciuta anche se la persona è ricoverata in un istituto pubblico che provvede al sostentamento, e può essere incrementata in condizioni particolari di reddito secondo le regole vigenti. Al compimento dell’età prevista per l’assegno sociale, indicata per il 2026 in 67 anni, la pensione di inabilità si trasforma in assegno sociale sostitutivo.

Le principali differenze tra assegno di assistenza e pensione di invalidità

Le principali differenze tra l’assegno di assistenza e pensione di invalidità come abbiamo visto sono nella percentuale di inabilità lavorativa riconosciuta:

  • Per l’assegno mensile di assistenza: l’assistito deve avere un’invalidità riconosciuta compresa tra il 74% e il 99%
  • Per la pensione di inabilità: deve vedersi riconosciuta una inabilità permanente pari al 100%.

A questa differenza se ne aggiungono anche altre riguardanti le soglie di reddito che sono nettamente differenti: per chi prende l’assegno di assistenza, infatti, abbiamo un limite di 5.852,21 euro contro i 20.029,55 euro per chi invece può richiedere la pensione di inabilità. Infine, sul piano economico, entrambe prevedono lo stesso importo ma chi prende la pensione di inabilità civile al 100% può eventualmente beneficiare del cosiddetto “incremento al milione” (maggiorazione sociale), che ne aumenta l’importo effettivo in presenza di determinati requisiti reddituali, cosa non prevista negli stessi termini per l’assegno.

Requisiti comuni tra pensione e assegno di assistenza

Tutte e due le prestazioni hanno anche dei punti in comune ossia richiedono cittadinanza italiana, oppure, per i cittadini stranieri, i requisiti specifici previsti per comunitari ed extracomunitari, insieme alla residenza stabile e abituale in Italia. Per i cittadini extracomunitari è richiesto un permesso di soggiorno di almeno un anno, mentre per i cittadini comunitari è necessaria l’iscrizione all’anagrafe del comune di residenza. Il limite anagrafico è il medesimo: minimo 18 anni e massimo 67 anni con successivo passaggio all’assegno sociale sostitutivo al raggiungimento dell’età prevista.

Un altro elemento comune è l’iter sanitario: per ottenere la prestazione serve il verbale di invalidità civile rilasciato dalla commissione medico-legale al termine dell’accertamento sanitario. Nelle province che sono coinvolte dalla sperimentazione, il sistema prevede il certificato medico introduttivo inviato telematicamente dal medico certificatore e l’avvio dell’accertamento senza domanda amministrativa iniziale; fuori da queste province, fino al 31 dicembre 2026, resta necessaria anche la domanda amministrativa di invalidità civile.

La domanda per la pensione o per l’assegno può essere presentata online sul sito INPS con SPID, CIE o CNS, oppure tramite patronato o associazioni di categoria abilitate.

Compatibilità e incompatibilità con altri supporti economici

L’assegno mensile di assistenza ha un sistema di compatibilità più rigido, infatti non si può percepire se si sceglie di usufruire delle prestazioni come quelle per l’invalidità di guerra, lavoro o servizio o di altre tipologie di pensioni dirette di invalidità. La pensione di inabilità invece è compatibile con le prestazioni erogate a titolo di invalidità per lavoro, guerra o servizio. Inoltre questa è compatibile anche per coloro che prendono altre pensioni di invalidità dirette.

Per la pensione di inabilità, inoltre, la compatibilità con l’attività lavorativa è prevista con limiti reddituali maggiori, mentre per l’assegno mensile di assistenza lo svolgimento di attività lavorativa è contemplato solo entro i limiti reddituali previsti.

Tempi e gestione della pratica

Per entrambe le prestazioni il procedimento di liquidazione deve concludersi entro 45 giorni dalla data di presentazione della domanda di pagamento completa di tutti i dati obbligatori. Una volta definito l’iter, il verbale viene inviato dall’INPS tramite raccomandata A/R o PEC, se disponibile, e resta consultabile anche nella Cassetta postale online.

Infine, per entrambe, con l’eccezione delle domande di aggravamento, non è possibile presentare una nuova domanda per la stessa prestazione prima che l’iter precedente sia concluso o, in caso di ricorso, prima di una sentenza passata in giudicato. In definitiva, sono due misure che possono sembrare simili, ma che richiedono specifici requisiti prevedendo di conseguenza diverse agevolazioni e limitazioni.

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Invalidità Civile 2026: come presentare la domanda

01Lug

Invalidità civile 2026: come presentare la domanda e quali documenti servono

Il percorso per ottenere il riconoscimento dell’invalidità civile nel 2026 richiede innanzitutto un certificato medico introduttivo: redatto e trasmesso telematicamente all’INPS da un medico certificatore abilitato che descrive le patologie invalidanti.

Con la riforma prevista dal d.lgs. 62/2024, questo certificato può avviare direttamente la procedura, ma il sistema non è ancora uniforme in tutta Italia: in alcune province non serve alcuna azione successiva, in altre resta necessario presentare domanda all’INPS, almeno fino al 31 dicembre 2026, quando la riforma entrerà a regime su tutto il territorio nazionale (per sapere se la propria provincia rientra o meno nella sperimentazione, è possibile verificarlo sul portale INPS o rivolgendosi a un patronato).

Come presentare la domanda di invalidità civile nel 2026

Nei territori dove non è ancora attiva la riforma resta dunque necessario presentare la domanda di invalidità civile, questo è possibile in due modi:

  • Sul portale online INPS, accessibile con SPID, CIE o CNS: in questo caso il cittadino compila autonomamente il modulo con il codice univoco, i dati personali e le informazioni socioeconomiche. (per i minori, la domanda va presentata con le credenziali del minore stesso).
  • Presso patronati o associazioni che assistono il paziente in tutte le fasi della richiesta. Questa è una soluzione utile per coloro che non sono pratici o hanno difficoltà a gestire la procedura da soli.

Dopo l’invio, sarà possibile integrare altra documentazione sanitaria, anche se si consiglia di allegare fin da subito referti, lettere di dimissione ed esami strumentali, per rendere la valutazione più accurata.

Non è possibile invece inviare una nuova domanda per la stessa prestazione se è già in corso una procedura precedente o un ricorso giudiziario senza sentenza definitiva, salvo nel caso di aggravamento (Legge 80/2006).

Infine, per chi soffre di patologie oncologiche, la Legge 80/2006 prevede una procedura accelerata con la definizione della domanda entro 15 giorni, e la possibilità di presentare una nuova domanda in caso di aggravamento anche nel caso di procedura precedente non ancora conclusa.

La visita in commissione

Dopo aver inviato tutta la documentazione si svolgerà la visita in Commissione. I tempi di convocazione variano e sono di massimo 120 giorni per le convenzioni CIC (INPS + Regioni) e di massimo 45 giorni per le Commissioni ASL con medico INPS.

In caso di assenza alla prima convocazione non si perde il diritto alla richiesta: si viene richiamati una seconda volta; mentre ulteriori assenze ingiustificate comportano invece la decadenza della domanda.

Quali documenti portare durante la visita per l’invalidità civile

Al momento della visita per l’invalidità civile bisogna portare con sé un documento d’identità in corso di validità e tutta la documentazione medica.

La documentazione medica dovrebbe essere recente e, se il quadro clinico è complesso, accompagnata da una breve sintesi cronologica.

Il richiedente ha il diritto di farsi assistere durante la visita da un medico di fiducia, che può aiutare a esporre correttamente il quadro clinico.

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RUNTS – Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DM 2/2026 recante modifiche al DM 106/2020