23Set

Carta europea della disabilità: novità, come richiederla e vantaggi

Se hai una disabilità riconosciuta ti sarà capitato di dover tirare fuori il verbale INPS alla cassa di un museo o allo sportello della stazione per ottenere uno sconto, con il disagio di mostrare a uno sconosciuto un verbale con tutti i tuoi dati personali. 

La Carta europea della disabilità serve proprio a evitare questo passaggio: è una tessera gratuita che viene rilasciata dall’INPS, e basta esibire per far valere la propria condizione e accedere alle agevolazioni previste. Nel 2026 sono arrivate diverse novità, dal rifinanziamento con il Decreto Fiscale che recepisce la direttiva europea e che renderà la carta valida in tutta l’Unione. Vediamo quindi chi ne ha diritto, come si fa la domanda, quanto dura e cosa si ottiene concretamente.

Carta europea della disabilità: cos’è e come nasce

La Disability Card è un tesserino con foto, nome e cognome del titolare che gli enti pubblici e privati convenzionati accettano come prova della disabilità, senza chiedere certificati medici o verbali, e che dal 2024 si può mostrare anche direttamente dal proprio smartphone. Chi la mostra ottiene le condizioni previste dalle singole convenzioni, che possono riguardare un museo, i trasporti o gli accessi a cinema e teatri. L’idea è partita dalla Commissione europea nel 2016 con un progetto pilota in pochi Paesi, Italia compresa, perché ogni Stato aveva (e ha ancora) regole proprie per certificare la disabilità e un cittadino italiano in vacanza a Parigi o a Vienna non aveva modo di far valere la sua disabilità. In Italia, la carta è stata introdotta con il DPCM del 6 novembre 2020, mentre il servizio per richiederla è attivo sul sito INPS dal 2022.

La vera svolta è poi arrivata con la direttiva (UE) 2024/2841, che ha reso la carta e il contrassegno di parcheggio due strumenti comuni a tutti gli Stati membri.  Il 4 agosto 2026 il Consiglio dei ministri ha dato il primo via libera al decreto legislativo di recepimento, e l’Italia è stata il primo Paese europeo a farlo, ma il testo deve ancora passare per i pareri della Conferenza unificata, del Garante privacy e delle Commissioni parlamentari. 

Nel frattempo la carta attuale continua a funzionare come prima e per il 2026 il Decreto Fiscale ha messo a disposizione 1,6 milioni di euro per garantire la sua continuità.

Chi può richiedere la Carta europea della disabilità: i requisiti

Hanno diritto alla carta della disabilità europea tutte le persone che hanno una disabilità riconosciuta media, grave o non autosufficiente, senza alcun limite di reddito o di età. 

Nello specifico possono richiedere la Disability Card: 

  • Gli invalidi civili con una disabilità riconosciuta minima dal 67% in su. 
  • Gli inabili totali, i ciechi civili e i sordi. 
  • Le persone con handicap grave certificato. 
  • Gli invalidi del lavoro con un riconoscimento pari almeno al 35%. 
  • Gli inabili al lavoro e gli invalidi di guerra. 
  • I minori con disabilità riconosciuta (in questo caso la domanda deve essere fatta dal genitore, dal tutore o dall’affidatario). 

Se si ha diritto all’accompagnamento o si è in possesso di una certificazione di handicap grave (art. 3, comma 3 della Legge 104/1992), sulla tessera viene applicata la lettera “A” (o specifica indicazione di supporto), che permette di estendere gli sconti e le agevolazioni anche alla persona che accompagna il titolare.

Come richiedere la Carta europea della disabilità all’INPS

La richiesta è completamente gratuita e si può fare direttamente dal sito dell’INPS, cercando il servizio dedicato alla Carta europea della disabilità ed entrando con SPID, Carta d’Identità Elettronica o Carta Nazionale dei Servizi. Un consiglio prima di iniziare l’iter per la richiesta della Carta Europea della disabilità conviene preparare una fototessera a colori digitalizzata, che servirà al momento della stampa e della realizzazione della tessera. Dopo l’accesso alla pagina dedicata per la richiesta della Disability Card sul sito dell’INPS troverai compilati i tuoi dati anagrafici e indirizzo di residenza, dopodiché dovrai caricare la foto e sé richiesto dovrai aggiungere gli allegati, come ad esempio il verbale che certifica la disabilità. Nel caso di minori o soggetti tutelati, la domanda deve essere presentata da chi ne esercita la rappresentanza legale

Durata della Disability Card e rinnovo

La Carta europea della disabilità ha una validità pari alla durata della disabilità riconosciuta nel verbale, fino a un massimo di dieci anni. Alla scadenza va richiesta di nuovo tramite la stessa procedura online. Attenzione anche ai controlli, perché l’INPS può verificare i requisiti in qualsiasi momento e ritirare la carta se non ci sono più, per esempio dopo una visita di revisione che abbassa la percentuale di invalidità sotto la soglia. Se non vuoi portare in giro il tesserino, dal 2024 puoi caricare la Carta europea della disabilità nell’IT Wallet dell’App IO, usandola esattamente come fai con quella fisica. 

Il decreto di recepimento della direttiva porterà a breve anche altre novità, come la possibilità di fare domanda per la carta direttamente dall’App IO e il rinnovo automatico per chi ha una disabilità permanente, ma bisognerà aspettare l’approvazione definitiva perché diventino operative.

Vantaggi e agevolazioni della Carta europea della disabilità

I vantaggi e le agevolazioni previste dalla Carta Europea della disabilità sono diversi e riguardano principalmente: cultura, trasporti, sport e tempo libero. Nello specifico chi è titolare della Disability Card ha la possibilità di ottenere:

  • Cultura e spettacoli: ingressi gratuiti o ridotti nei musei italiani, nei siti archeologici, nei cinema e nei teatri convenzionati;
  • Trasporti: agevolazioni sulle tariffe dei trasporti e la possibilità di far viaggiare gratuitamente l’accompagnatore (come avviene con Trenitalia per i titolari di Carta recante l’indicazione di accompagnamento “A”);
  • Sport e tempo libero: sconti e ingressi agevolati presso strutture sportive, parchi e realtà del settore privato convenzionate;

Per consultare l’elenco completo delle convenzioni attive è possibile visitare il sito ufficiale del Ministero per le Disabilità. All’estero per ora la Carta funziona solo nei Paesi che hanno partecipato al progetto pilota e presso gli enti esteri convenzionati. Quando il decreto di recepimento della direttiva sarà pienamente operativo, la Carta garantirà l’accesso alle medesime agevolazioni previste per i residenti con disabilità durante soggiorni brevi in tutti i Paesi dell’Unione Europea.

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Fonte Immagini: Canva – Ministero per le Disabilità

16Set

Fondo Prima Casa Consap per disabili e caregiver: come richiedere il mutuo agevolato

Acquistare un’abitazione diventa più semplice per chi convive con una disabilità o si prende cura di un familiare non autosufficiente, grazie alle ultime novità normative sul Piano Casa. La nuova disciplina ha infatti ampliato le tutele del Fondo di Garanzia Prima Casa, gestito da Consap, estendendole ufficialmente ai titolari della Legge 104 e ai loro conviventi e permettendo così l’accesso a finanziamenti fino al 100% del valore dell’immobile tramite garanzia statale.

Cos’è la garanzia Consap per la Prima Casa

Il Fondo di Garanzia Consap per l’acquisto della prima casa agevola da quest’anno anche i disabili e i caregiver, con uno strumento pubblico nato per agevolare l’accesso al credito ipotecario. Il fondo non eroga direttamente la somma richiesta per l’acquisto dell’abitazione, ma serve a fornire una garanzia statale alla banca concedente il mutuo. In questo modo la garanzia dello Stato si affianca o si sostituisce a garanzie aggiuntive rispetto a quelle reddituali proprie, come la firma di un garante o di un genitore: lo Stato si fa così carico di una percentuale del rischio del credito concesso dall’istituto.

Naturalmente questo non esime il richiedente dall’obbligo di pagare la rata nei tempi previsti e dall’eventuale pignoramento in caso di mancato pagamento. Questo meccanismo aiuta a ridurre le barriere all’ingresso per chi non dispone di ampi patrimoni, consentendo di ottenere finanziamenti fino al 100% del valore dell’immobile, per un importo massimo di 250.000 euro, destinati all’acquisto della prima casa in Italia.

I requisiti d’accesso: chi rientra nelle nuove categorie

Per accedere alle agevolazioni del Fondo Prima Casa Consap non è sufficiente soddisfare i parametri di reddito, ma occorre rientrare in specifiche tutele personali e familiari stabilite dalla legge. Le recenti disposizioni hanno infatti ampliato la platea dei beneficiari prioritari, estendendo la garanzia statale e le condizioni agevolate a chi affronta situazioni di disabilità grave e ai familiari che offrono loro assistenza quotidiana.

Nello specifico, per l’accesso al fondo è necessario essere:

  • Titolari di Legge 104: persone cui sia stata riconosciuta una condizione di disabilità grave e permanente (art. 3, comma 3 della L. 104/1992).
  • Caregiver e familiari: componenti del nucleo familiare che convivono in modo continuativo con la persona disabile da almeno 24 mesi.

Infine, ci sono dei vincoli sulla proprietà dell’immobile al momento della domanda, il richiedente, infatti, non deve risultare titolare di altre abitazioni residenziali in Italia o all’estero. Fanno eccezione, invece, gli immobili ricevuti per successione ereditaria o quelli concessi in uso gratuito a genitori o fratelli.

Garanzia fino all’80% e tassi calmierati

Per le categorie tutelate, lo Stato garantisce il 50% della quota capitale erogata. La copertura però sale all’80% se il richiedente presenta un ISEE non superiore a 40.000 euro annui. Questa misura attualmente rinnovata resterà in vigore fino al 31 dicembre 2027.

I tassi agevolati vengono stabiliti solo quando la garanzia statale raggiunge l’80%, infatti, in questo caso le banche sono tenute ad applicare condizioni economiche favorevoli, quali:

  • Nessun sovrapprezzo sul tasso: l’interesse che viene applicato al mutuatario non può superare il valore del TEGM del periodo.
  • Calcolo del margine (IRS): per definire la convenienza della rata, si deve confrontare la media degli indici IRS a 10 anni del mese precedente all’erogazione con quella del trimestre di riferimento del TEGM. Se da questo confronto emerge una variazione favorevole al consumatore, la banca deve trasferire questo risparmio direttamente sul tasso finale del finanziamento.

Si tratta di una tutela che impedisce agli istituti di credito di applicare dei margini speculativi, assicurando ai beneficiari l’effettivo accesso a un mutuo sostenibile.

Caratteristiche degli immobili ammessi

Il finanziamento garantito da Consap si applica unicamente alle abitazioni principali di tipo residenziale come gli appartamenti, le villette a schiera e gli immobili indipendenti. Sono escluse però alcune categorie catastali di lusso o di pregio storico quali: A/1 ossia abitazioni classificate come signorili; A/8 che contraddistingue le case definite come ville e A/9 che identifica i castelli e i palazzi di valore artistico o storico. Prima di firmare il compromesso o presentare domanda in banca quindi bisogna verificare sempre sulla visura catastale che l’immobile rientri tra le categorie ammesse.

Come presentare la domanda al Fondo Consap per disabili e caregiver

La domanda di accesso al Fondo Prima Casa gestito da Consap va presentata direttamente presso uno degli istituti di credito convenzionati, consegnando la documentazione necessaria ad attestare il possesso dei requisiti. Nello specifico, i principali documenti da allegare alla richiesta sono:

  • Verbale ASL attestante la disabilità grave (art. 3, c. 3, L. 104/92).
  • Certificato di stato di famiglia per verificare la convivenza da almeno 2 anni (in caso di domanda inoltrata dal familiare convivente).
  • Modello ISEE in corso di validità (per ottenere la garanzia all’80%).
  • Documenti reddituali del richiedente e la visura catastale dell’immobile da acquistare.

Compilato il modulo predisposto, sarà la banca stessa a interfacciarsi con la piattaforma informatica di Consap per confermare la riserva della garanzia e infine, effettuare l’erogazione del mutuo. 

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09Set

Nuove tutele e permessi 104 fino a sei giorni: chi ne ha diritto nel 2026

Secondo le stime più recenti in Italia ci sono circa 12,3 milioni di caregiver, una platea molto ampia di persone, come figli, coniugi, nipoti e genitori, che assistono ogni giorno familiari con disabilità, affiancandoli nella gestione delle attività quotidiane e accompagnandoli alle visite e alle terapie. Proprio per il supporto che forniscono ai propri familiari, i caregiver hanno accesso alle tutele previste dalla legge 104, tra cui rientrano i permessi retribuiti che consentono di assentarsi dal lavoro. Nella maggior parte dei casi le giornate riconosciute sono tre al mese, ma esiste una condizione che consente ad alcune categorie di caregiver di ottenere fino a sei giorni lavorativi.

Accanto a questa possibilità, il 2026 ha portato altre misure diventate operative per i beneficiari della 104, dalle ore aggiuntive destinate alle visite specialistiche fino ai chiarimenti sulla fruizione oraria dei permessi da parte di più caregiver.

Permessi 104: quando i tre giorni possono diventare sei

Il passaggio da tre a sei giornate mensili non deriva da un aggiornamento normativo recente, ma da un meccanismo di cumulo previsto dalla legge 104 del 1992 nella formulazione introdotta dal decreto legislativo 119/2011. Il diritto ai tre giorni matura infatti in relazione a ciascuna persona con handicap grave riconosciuto, il che significa che un lavoratore il quale assiste due familiari, entrambi in possesso della certificazione prevista dal comma 3, articolo 3 della legge 104/92, può vedersi riconoscere il permesso due volte: tre giornate per il primo assistito e tre per il secondo, per un totale di sei al mese. Non si tratta quindi di un’estensione del singolo beneficio, ma della somma di due autorizzazioni distinte che restano separate anche nella gestione successiva.

Le condizioni da rispettare per arrivare fino a sei giorni al mese, dunque, sono le seguenti:

  • ciascuna delle persone assistite deve trovarsi in una situazione di disabilità grave accertata dalla commissione medica.
  • il caregiver deve essere un lavoratore dipendente, pubblico o privato, con esclusione dei lavoratori autonomi, dei parasubordinati, dei lavoratori a domicilio e degli addetti ai lavori domestici e familiari;
  • con ciascuna delle persone assistite deve sussistere un rapporto di coniugio o di unione civile, una convivenza di fatto, oppure un vincolo di parentela o affinità entro il primo grado, come quello con i genitori, i figli, i suoceri, i generi e le nuore;
  • l’assistenza a un parente o affine di secondo grado, quindi nonni, nipoti, fratelli, sorelle e cognati, entra nel cumulo solo nel caso in cui i genitori o il coniuge della persona con disabilità hanno compiuto 65 anni, se sono affetti da patologie invalidanti oppure se sono deceduti o mancanti;
  • per ciascun assistito deve essere stata presentata una domanda autonoma e deve essere stata rilasciata la relativa autorizzazione.

Ad esempio: un lavoratore che si prende cura di entrambi i genitori con handicap grave rientra quindi pienamente nell’ipotesi del raddoppio, così come chi assiste il coniuge e un figlio. Chi assiste invece un genitore e una sorella può cumulare i permessi solo se, rispetto alla sorella, ricorrono le condizioni previste per il secondo grado.

Diverso è lo scenario in cui più familiari si alternano nell’assistenza alla stessa persona, infatti, dal 2022 non sussiste più il vincolo del referente unico e più caregiver possono essere autorizzati contemporaneamente. Il tetto complessivo però non si moltiplica e resta di tre giornate al mese per ogni persona assistita, giornate che vanno ripartite tra chi presta l’assistenza in base agli accordi presi mese per mese all’interno della famiglia.

Come ottenere i permessi 104 fino a sei giorni al mese

Quando ricorrono le condizioni descritte, la procedura da seguire cambia a seconda del comparto di appartenenza. I lavoratori del settore privato devono presentare la domanda all’INPS in via telematica, allegando il verbale di riconoscimento dell’handicap grave della persona assistita e la documentazione che attesta il rapporto di parentela o la convivenza; l’istituto verifica i requisiti e rilascia l’autorizzazione, che va poi comunicata al datore di lavoro per la programmazione delle assenze.

Chi lavora nella pubblica amministrazione deve presentare l’istanza direttamente al proprio ente di riferimento, che gestisce internamente il riconoscimento e la contabilizzazione delle giornate.

Nel caso dell’assistenza a due persone con disabilità grave occorre presentare una domanda distinta per ciascun assistito, poiché ogni autorizzazione riguarda un singolo rapporto assistenziale e i due permessi 104 restano separati anche nella gestione successiva.

Quando la seconda domanda si aggiunge a un’autorizzazione già in essere, è opportuno indicare espressamente che si tratta di assistenza a un ulteriore familiare, così da evitare che la richiesta venga trattata come una variazione della precedente.

Conviene, infine, conservare copia di tutta la documentazione, dai verbali di accertamento alle certificazioni mediche fino alle comunicazioni delle assenze fruite, perché in sede di verifica o di controllo l’onere della prova del corretto utilizzo dei permessi ricade sul lavoratore.

Le dieci ore aggiuntive per accertamenti e cure

Su un piano distinto da quello dei permessi mensili per i caregiver, si colloca la misura introdotta dall’articolo 2 della legge 106 del 18 luglio 2025, fruibile dal primo gennaio 2026, che mette a disposizione un monte di dieci ore all’anno interamente retribuite, destinate ad accertamenti diagnostici, controlli specialistici, terapie e trattamenti sanitari.

I destinatari delle dieci ore aggiuntive sono:

  • le persone che hanno ricevuto una diagnosi oncologica e si trovano in trattamento attivo oppure nella fase iniziale dei controlli periodici successivi alle terapie;
  • chi convive con una malattia invalidante o cronica, anche rara, alla quale sia stata riconosciuta un’invalidità pari o superiore al 74%;
  • il lavoratore che ha un figlio minorenne nelle stesse condizioni cliniche.

Le ore si aggiungono ai permessi già spettanti e non li sostituiscono, per cui chi possiede entrambi i titoli li utilizza in parallelo. Nel pubblico impiego la misura è stata trasferita nella disciplina contrattuale con il rinnovo del triennio in corso, firmato per i dipendenti delle Funzioni Centrali all’inizio dello scorso agosto e ancora da chiudere per gli altri comparti, dov’è stato precisato che ogni frazione utilizzata deve corrispondere ad almeno un’ora intera. Lo stesso rinnovo ha dato attuazione al divieto di penalizzare, in via diretta o indiretta, chi si fa carico dell’assistenza a un familiare e ha riconosciuto a questi lavoratori una priorità nell’accesso al lavoro agile e nella rimodulazione dell’orario.

Permessi a ore e assistenza condivisa tra più caregiver per i lavoratori pubblici

L’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni ha reso noto che due persone impegnate nell’assistenza allo stesso familiare possono ricorrere al permesso orario anche all’interno della medesima giornata lavorativa, a condizione che i rispettivi intervalli non si sovrappongano. Il chiarimento lascia intatto il monte complessivo, che resta pari a tre giornate al mese per ciascun assistito, e completa un percorso avviato con un precedente orientamento della stessa agenzia, che aveva già ammesso il ricorso a frazioni inferiori all’ora una volta esaurita la prima ora piena. La combinazione dei due interventi mira a coprire accompagnamenti di breve durata come il ritiro di un referto o una seduta ambulatoriale.

Sullo sfondo di queste indicazioni si colloca un parere del dicembre 2025 con cui il Dipartimento della Funzione Pubblica ha ricostruito la disciplina dell’assistenza condivisa, confermando che il permesso può essere richiesto da più familiari a fronte di apposita documentazione o dichiarazione e che nel pubblico impiego la fruizione oraria non può superare le 18 ore al mese riferite a ogni singola persona assistita. Il documento affronta anche l’ipotesi in cui i caregiver abbiano contratti di durata differente, suggerendo in quel caso di scegliere una modalità di utilizzo, a giornate o a ore, che risulti praticabile in entrambi i rapporti di lavoro, e riconosce la possibilità di frazionare quanto residua delle giornate lasciate libere dall’altro assistente.

Un’ulteriore tutela per chi garantisce assistenza a domicilio è arrivata nel giugno 2026 dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 20229 che ha dato maggiore consistenza alla facoltà di opporsi alla collocazione della prestazione in orario notturno quando quel turno impedirebbe di essere presenti accanto alla persona con disabilità.

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02Set

Lascito testamentario e disabilità: leggi, tutele e agevolazioni fiscali

Prima o poi, ogni genitore che accudisce un figlio con disabilità si pone la stessa domanda: “Quale futuro lo attende quando non potrò più esserci?”
Dietro questo dubbio si celano ansie reali, dalla disponibilità economica per l’assistenza futura alla gestione delle decisioni quotidiane, fino alla tutela del patrimonio familiare. In questo scenario, il lascito testamentario costituisce uno strumento molto importante da conoscere.
Il lascito testamentario infatti, offre due possibilità: da un lato, consente di destinare beni e risorse al proprio figlio vincolandoli a regole che ne garantiscano la corretta gestione. Dall’altro, offre anche a chi non ha figli o parenti con disabilità, ma vuole sostenere queste famiglie di effettuare un lascito testamentario agli enti del Terzo Settore impegnati nella riabilitazione, e l’inclusione lavorativa e nel supporto ai caregiver.

Che cos’è un lascito testamentario e in quali forme si può fare

Si parla di lascito testamentario nel momento in cui una persona, attraverso il suo testamento, sceglie di destinare parte dei propri beni o l’intero patrimonio a un soggetto che può essere un familiare, un amico, un ente, un’associazione o una fondazione. La disposizione si applica solo successivamente alla morte del testatore e fino a quel momento non è vincolante, dato che il testamento può essere modificato o revocato senza dover giustificare in alcun modo il ripensamento.
Il codice civile nello specifico prevede:

  • Il testamento olografo che si scrive da soli: deve essere redatto interamente a mano, datato e firmato dal testatore, senza parti stampate e senza l’intervento di altre persone, perché anche poche righe scritte da una persona terza possono farlo annullare.
  • Il testamento pubblico viene invece dettato al notaio davanti a due testimoni e resta conservato negli atti dello studio; costa qualcosa in più, ma è la strada da preferire quando le disposizioni sono articolate o se si teme che qualcuno possa contestarle.
  • Il testamento segreto, poco usato nella pratica, prevede una scrittura privata e successivamente la firma e consegna formale al notaio.

Nel testamento è possibile scegliere un erede, persona fisica, privata o un’associazione, trasferendo a questo dopo la morte una quota o l’intero patrimonio. Se invece si vuole disporre un legato, si attribuisce un bene specifico, come ad esempio un appartamento o il premio di una polizza a una persona specifica.

Lascito al figlio con disabilità: quota di legittima e quota disponibile

Quando un genitore desidera assegnare una parte maggiore del proprio patrimonio a un figlio con disabilità, rispetto a quello da destinare ai fratelli deve considerare che per la legge Italiana esiste una quota legittima che va suddivisa equamente tra i diversi fratelli ed eredi legittimi. Quello che supera la quota legittima, invece, prende il nome di quota disponibile che è la parte di eredità che il testatore può scegliere liberamente a chi devolvere.
Il testamento, però, non serve solo a distribuire denaro, infatti, l’articolo 408 del codice civile consente ai genitori di indicare per testamento chi dovrà diventare amministratore di sostegno del figlio: si tratta di una designazione che il giudice tutelare valuta con attenzione al momento della nomina e che permette di scegliere in anticipo una persona di fiducia, invece di lasciare la decisione al caso. Si può, inoltre, nominare un esecutore testamentario incaricato di dare attuazione alle volontà espresse, oppure imporre a un erede un onere, cioè un obbligo preciso da rispettare, come garantire al fratello vitto, alloggio o assistenza.
C’è infine, la sostituzione fedecommissaria dell’articolo 692, oggi poco utilizzata perché applicabile al solo caso della persona interdetta.

Trust, vincoli di destinazione e fondi speciali della legge sul Dopo di noi

La legge 112 del 2016, legge sul “Dopo di noi”, permette di costruire un percorso alternativo per le persone con disabilità grave riconosciuta dalla legge 104, che si trovano senza un sostegno familiare. In questo caso ci sono tre strumenti specifici:
il trust ossia uno strumento che permette al disponente di trasferire la proprietà di specifici beni che escono dal suo patrimonio per essere designati al trustee (ossia al ricevente) non si tratta né di una donazione né di una vendita, ma di una detenzione dei beni.
Il vincolo di destinazione trascrivibile previsto dall’articolo 2645 ter del codice civile.
Il fondo speciale che nasce da un contratto di affidamento fiduciario.
Per tutti e tre vale la stessa procedura, infatti, un patrimonio che viene messo da parte e separato non appartiene più al disponente, ma questo viene affidato a un gestore che deve amministrare il bene seguendo le regole scritte e impiegando le rendite e, se serve, anche il capitale per il mantenimento e la cura del beneficiario.
Un genitore può scegliere di costituire il trust mentre è in vita e alimentarlo poi con un lascito, oppure stabilire nel testamento che una parte dell’eredità confluisce nella struttura al momento della successione.
Le agevolazioni fiscali in questo caso vengono applicate solo se l’atto rispetta tutti i requisiti fissati dalla norma:

  • forma dell’atto pubblico;
  • indicazione dei soggetti coinvolti e dei rispettivi compiti;
  • descrizione dei bisogni della persona con disabilità grave e delle attività assistenziali necessarie a soddisfarli;
  • nomina di un controllore che vigili sull’operato del gestore;
  • individuazione del termine finale e destinazione dei beni che resteranno alla fine.

Il beneficiario deve inoltre essere uno soltanto e ogni punto va verificato con il notaio e con un professionista che conosca la materia, perché la mancanza anche di un solo elemento fa scattare la tassazione ordinaria.

Imposta di successione: la franchigia di un milione e mezzo di euro

L’imposta di successione si applica con aliquote diverse a seconda del rapporto con il defunto:

  • il 4 per cento per coniuge e parenti in linea retta, che però pagano solo sopra un milione di euro a testa;
  • il 6 per cento per fratelli e sorelle, con franchigia di centomila euro;
  • il 6 per cento senza alcuna franchigia per gli altri parenti fino al quarto grado;
  • l’8 per cento per chiunque non abbia legami di parentela.

Quando il beneficiario è una persona con handicap riconosciuto grave ai sensi della legge 104, la franchigia sale a un milione e mezzo di euro e vale a prescindere dal legame con il defunto. Anche un nipote, un cugino o una persona del tutto estranea alla famiglia, quindi, riceve fino a quella cifra senza pagare nulla.
Restano invece dovute per intero le imposte ipotecaria e catastale, perché l’agevolazione riguarda la sola imposta di successione, e per ottenerla occorre indicare in dichiarazione gli estremi del verbale della commissione medica.
Ancora più favorevole è il trattamento riservato agli strumenti della legge 112 del 2016: i beni conferiti in trust, in fondi speciali o in vincoli di destinazione a favore di persone con disabilità grave sono esenti dall’imposta sulle successioni e donazioni, mentre registro, ipotecaria e catastale si pagano in misura fissa e il bollo non è dovuto.

Il lascito solidale alle associazioni che assistono le persone con disabilità

Chi non ha familiari con disabilità, oppure vuole affiancare al lascito familiare un gesto di solidarietà, può indicare nel testamento un’associazione, una fondazione o un altro ente del Terzo settore, decidendo liberamente quanto destinare. Le organizzazioni usano il lascito testamentario e le risorse derivate per tenere in piedi servizi che il sistema pubblico copre solo in parte: percorsi di autonomia abitativa, laboratori per l’inserimento lavorativo, trasporto sociale, progetti di sollievo per i familiari che assistono a tempo pieno.
Sul piano fiscale interviene l’articolo 82 del codice del Terzo settore, in base al quale successioni, donazioni e atti a titolo gratuito a favore degli enti iscritti al registro unico nazionale non scontano né l’imposta di successione e donazione né quelle ipotecaria e catastale, purché i beni ricevuti vengano impiegati per l’attività statutaria e per finalità di utilità sociale.
Perché la disposizione funzioni, l’ente va identificato senza margini di dubbio, indicando denominazione completa, sede legale e codice fiscale, ed è utile precisare che cosa si lascia, dal momento che il lascito può consistere in una somma di denaro, in un immobile, in titoli, in una polizza oppure in una quota del patrimonio. Il testatore può anche vincolare il lascito a un progetto specifico, meglio se dopo essersi confrontato con l’organizzazione per capire se quel progetto resterà attivo negli anni. Infine, è bene chiarire che il lascito solidale si misura sulla quota disponibile e non tocca le riserve che la legge garantisce a coniuge, figli e genitori.

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