09Set

Nuove tutele e permessi 104 fino a sei giorni: chi ne ha diritto nel 2026

Secondo le stime più recenti in Italia ci sono circa 12,3 milioni di caregiver, una platea molto ampia di persone, come figli, coniugi, nipoti e genitori, che assistono ogni giorno familiari con disabilità, affiancandoli nella gestione delle attività quotidiane e accompagnandoli alle visite e alle terapie. Proprio per il supporto che forniscono ai propri familiari, i caregiver hanno accesso alle tutele previste dalla legge 104, tra cui rientrano i permessi retribuiti che consentono di assentarsi dal lavoro. Nella maggior parte dei casi le giornate riconosciute sono tre al mese, ma esiste una condizione che consente ad alcune categorie di caregiver di ottenere fino a sei giorni lavorativi.

Accanto a questa possibilità, il 2026 ha portato altre misure diventate operative per i beneficiari della 104, dalle ore aggiuntive destinate alle visite specialistiche fino ai chiarimenti sulla fruizione oraria dei permessi da parte di più caregiver.

Permessi 104: quando i tre giorni possono diventare sei

Il passaggio da tre a sei giornate mensili non deriva da un aggiornamento normativo recente, ma da un meccanismo di cumulo previsto dalla legge 104 del 1992 nella formulazione introdotta dal decreto legislativo 119/2011. Il diritto ai tre giorni matura infatti in relazione a ciascuna persona con handicap grave riconosciuto, il che significa che un lavoratore il quale assiste due familiari, entrambi in possesso della certificazione prevista dal comma 3, articolo 3 della legge 104/92, può vedersi riconoscere il permesso due volte: tre giornate per il primo assistito e tre per il secondo, per un totale di sei al mese. Non si tratta quindi di un’estensione del singolo beneficio, ma della somma di due autorizzazioni distinte che restano separate anche nella gestione successiva.

Le condizioni da rispettare per arrivare fino a sei giorni al mese, dunque, sono le seguenti:

  • ciascuna delle persone assistite deve trovarsi in una situazione di disabilità grave accertata dalla commissione medica.
  • il caregiver deve essere un lavoratore dipendente, pubblico o privato, con esclusione dei lavoratori autonomi, dei parasubordinati, dei lavoratori a domicilio e degli addetti ai lavori domestici e familiari;
  • con ciascuna delle persone assistite deve sussistere un rapporto di coniugio o di unione civile, una convivenza di fatto, oppure un vincolo di parentela o affinità entro il primo grado, come quello con i genitori, i figli, i suoceri, i generi e le nuore;
  • l’assistenza a un parente o affine di secondo grado, quindi nonni, nipoti, fratelli, sorelle e cognati, entra nel cumulo solo nel caso in cui i genitori o il coniuge della persona con disabilità hanno compiuto 65 anni, se sono affetti da patologie invalidanti oppure se sono deceduti o mancanti;
  • per ciascun assistito deve essere stata presentata una domanda autonoma e deve essere stata rilasciata la relativa autorizzazione.

Ad esempio: un lavoratore che si prende cura di entrambi i genitori con handicap grave rientra quindi pienamente nell’ipotesi del raddoppio, così come chi assiste il coniuge e un figlio. Chi assiste invece un genitore e una sorella può cumulare i permessi solo se, rispetto alla sorella, ricorrono le condizioni previste per il secondo grado.

Diverso è lo scenario in cui più familiari si alternano nell’assistenza alla stessa persona, infatti, dal 2022 non sussiste più il vincolo del referente unico e più caregiver possono essere autorizzati contemporaneamente. Il tetto complessivo però non si moltiplica e resta di tre giornate al mese per ogni persona assistita, giornate che vanno ripartite tra chi presta l’assistenza in base agli accordi presi mese per mese all’interno della famiglia.

Come ottenere i permessi 104 fino a sei giorni al mese

Quando ricorrono le condizioni descritte, la procedura da seguire cambia a seconda del comparto di appartenenza. I lavoratori del settore privato devono presentare la domanda all’INPS in via telematica, allegando il verbale di riconoscimento dell’handicap grave della persona assistita e la documentazione che attesta il rapporto di parentela o la convivenza; l’istituto verifica i requisiti e rilascia l’autorizzazione, che va poi comunicata al datore di lavoro per la programmazione delle assenze.

Chi lavora nella pubblica amministrazione deve presentare l’istanza direttamente al proprio ente di riferimento, che gestisce internamente il riconoscimento e la contabilizzazione delle giornate.

Nel caso dell’assistenza a due persone con disabilità grave occorre presentare una domanda distinta per ciascun assistito, poiché ogni autorizzazione riguarda un singolo rapporto assistenziale e i due permessi 104 restano separati anche nella gestione successiva.

Quando la seconda domanda si aggiunge a un’autorizzazione già in essere, è opportuno indicare espressamente che si tratta di assistenza a un ulteriore familiare, così da evitare che la richiesta venga trattata come una variazione della precedente.

Conviene, infine, conservare copia di tutta la documentazione, dai verbali di accertamento alle certificazioni mediche fino alle comunicazioni delle assenze fruite, perché in sede di verifica o di controllo l’onere della prova del corretto utilizzo dei permessi ricade sul lavoratore.

Le dieci ore aggiuntive per accertamenti e cure

Su un piano distinto da quello dei permessi mensili per i caregiver, si colloca la misura introdotta dall’articolo 2 della legge 106 del 18 luglio 2025, fruibile dal primo gennaio 2026, che mette a disposizione un monte di dieci ore all’anno interamente retribuite, destinate ad accertamenti diagnostici, controlli specialistici, terapie e trattamenti sanitari.

I destinatari delle dieci ore aggiuntive sono:

  • le persone che hanno ricevuto una diagnosi oncologica e si trovano in trattamento attivo oppure nella fase iniziale dei controlli periodici successivi alle terapie;
  • chi convive con una malattia invalidante o cronica, anche rara, alla quale sia stata riconosciuta un’invalidità pari o superiore al 74%;
  • il lavoratore che ha un figlio minorenne nelle stesse condizioni cliniche.

Le ore si aggiungono ai permessi già spettanti e non li sostituiscono, per cui chi possiede entrambi i titoli li utilizza in parallelo. Nel pubblico impiego la misura è stata trasferita nella disciplina contrattuale con il rinnovo del triennio in corso, firmato per i dipendenti delle Funzioni Centrali all’inizio dello scorso agosto e ancora da chiudere per gli altri comparti, dov’è stato precisato che ogni frazione utilizzata deve corrispondere ad almeno un’ora intera. Lo stesso rinnovo ha dato attuazione al divieto di penalizzare, in via diretta o indiretta, chi si fa carico dell’assistenza a un familiare e ha riconosciuto a questi lavoratori una priorità nell’accesso al lavoro agile e nella rimodulazione dell’orario.

Permessi a ore e assistenza condivisa tra più caregiver per i lavoratori pubblici

L’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni ha reso noto che due persone impegnate nell’assistenza allo stesso familiare possono ricorrere al permesso orario anche all’interno della medesima giornata lavorativa, a condizione che i rispettivi intervalli non si sovrappongano. Il chiarimento lascia intatto il monte complessivo, che resta pari a tre giornate al mese per ciascun assistito, e completa un percorso avviato con un precedente orientamento della stessa agenzia, che aveva già ammesso il ricorso a frazioni inferiori all’ora una volta esaurita la prima ora piena. La combinazione dei due interventi mira a coprire accompagnamenti di breve durata come il ritiro di un referto o una seduta ambulatoriale.

Sullo sfondo di queste indicazioni si colloca un parere del dicembre 2025 con cui il Dipartimento della Funzione Pubblica ha ricostruito la disciplina dell’assistenza condivisa, confermando che il permesso può essere richiesto da più familiari a fronte di apposita documentazione o dichiarazione e che nel pubblico impiego la fruizione oraria non può superare le 18 ore al mese riferite a ogni singola persona assistita. Il documento affronta anche l’ipotesi in cui i caregiver abbiano contratti di durata differente, suggerendo in quel caso di scegliere una modalità di utilizzo, a giornate o a ore, che risulti praticabile in entrambi i rapporti di lavoro, e riconosce la possibilità di frazionare quanto residua delle giornate lasciate libere dall’altro assistente.

Un’ulteriore tutela per chi garantisce assistenza a domicilio è arrivata nel giugno 2026 dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 20229 che ha dato maggiore consistenza alla facoltà di opporsi alla collocazione della prestazione in orario notturno quando quel turno impedirebbe di essere presenti accanto alla persona con disabilità.

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Accompagnamento: requisiti, importi e modalità di richiesta

19Ago

Come controllare online lo stato della domanda INPS per l’invalidità civile

Dopo aver sostenuto la visita di accertamento sanitario, l’attesa del verbale è il momento in cui la maggior parte delle persone si sente più disorientata, dato che il giudizio non viene comunicato in seduta e bisogna attendere la notifica ufficiale. La valutazione espressa dalla commissione, infatti, deve prima essere formalizzata e validata, e solo dopo che si sarà chiuso il procedimento il responso diventa consultabile online.

Uno degli strumenti che l’INPS ha messo a disposizione per controllare lo stato della domanda online è il Portale della disabilità che permette di avere accesso direttamente a tutti i servizi dedicati alle informazioni e ai servizi in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità, disabilità ai sensi della legge 68/1999 e handicap ai sensi della legge 104/1992.

Come controllare online lo stato della domanda INPS dal Portale della disabilità

Il portale della disabilità dell’INPS presenta sulla sua piattaforma tutte le pratiche intestate al richiedente, comprese quelle che si sono già concluse, restituendo per ogni pratica inviata gli esiti di ogni fase dell’iter sia sanitario sia amministrativo e permette di verificare anche lo stato delle pratiche che ancora non hanno visto la chiusura del procedimento.

Per verificare le informazioni per le domande INPS in corso online bisogna:

  • Accedere al sito inps.it con SPID, CIE oppure CNS.
  • Aprire il Portale della disabilità dall’area riservata MyINPS.
  • Selezionare la domanda di interesse tra quelle in corso e quelle concluse.
  • Se la procedura è conclusa sarà possibile vederne l’esito e scaricare.

La consultazione sul Portale della Disabilità permette l’accesso completo a tutte le informazioni fornite all’INPS e quelle riguardanti l’iter seguito, quindi è possibile visionare facilmente online il certificato medico introduttivo trasmesso dal medico, il luogo, la data e l’orario fissati per la visita, l’invalidità riconosciuta e i verbali redatti sia dalle ASL sia dall’Istituto.

Attraverso la stessa piattaforma il cittadino può anche procedere autonomamente alla trasmissione della documentazione sanitaria destinata alle commissioni mediche per la redazione dei verbali di prima istanza, aggravamento e revisione sugli atti.

Oltre alla sezione dedicata alla consultazione delle pratiche in corso, da questo portale è possibile anche visionare avvisi e le scadenze relative alle domande di prima istanza, di revisione e di indennità di frequenza, insieme alle note che l’istituto invia nell’area dedicata alle comunicazioni. L’accesso alla piattaforma è possibile non solo all’interessato alla domanda ma anche a chi li assiste e ha la delega per l’identità digitale registrata dall’INPS.

Se non si possiedono le credenziali o si ha bisogno di ulteriore assistenza è sempre possibile affidarsi ad associazioni o al patronato, che supporta l’interessato nella ricerca delle informazioni dedicate allo stato della pratica e al suo esito.

Se non si può svolgere la consultazione telematica o non ci si può rivolgere a un patronato o associazione una soluzione per sapere qual è la situazione della pratica è quella offerta dal Contact Center INPS che può fornisce indicazioni sullo stato della lavorazione anche telefonicamente. In questo caso l’operatore telefonico comunica all’interessato se il procedimento risulta in lavorazione, definito, sospeso oppure in attesa di integrazione documentale, senza poter anticipare il contenuto del giudizio.

Tempi di notifica e comunicazione dell’esito

L’esito della pratica prevede la comunicazione telematica sul Portale della Disabilità ma anche con altre forme di comunicazione personale come la raccomandata A/R e l’invio di una PEC all’indirizzo indicato in fase di richiesta. Sia la PEC sia la raccomandata A/R hanno valore legale e servono a documentare in quale momento è stato notificato l’esito della domanda d’invalidità civile, data che serve anche a far partire i conteggi per la concessione e il pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito previste dalla legge.

L’INPS invia la raccomandata A/R all’indirizzo di residenza, spedendo due copie del documento, una integrale con tutte le informazioni sulla percentuale di invalidità e sulla diagnosi e una priva delle informazioni mediche rilevanti, questa seconda copia del documento è stata pensata per l’uso nei rapporti con enti e datori di lavoro.

Per quanto riguarda le tempistiche per ricevere l’esito della domanda INPS per invalidità civile questo in genere viene comunicato entro 120 giorni dopo aver fatto la visita medica con la Commissione. Quindi l’esito sarà disponibile sia online, sul Portale della disabilità, sia inviato tramite PEC e lettera raccomandata entro massimo quattro mesi dopo la visita.

Percentuale di invalidità, indennità e rivedibilità indicate nel verbale online e cartaceo

Il documento rilasciato al termine dell’accertamento che si può scaricare online dal Portale della disabilità o dalla propria PEC, riporta l’intero quadro dei riconoscimenti che derivano dalla valutazione della commissione come la percentuale di invalidità civile che poi determina l’accesso alle diverse soglie previste dalla normativa e alle agevolazioni riconosciute. Nella parte dedicata alle prestazioni economiche il verbale specifica se sussistono i presupposti per l’indennità di accompagnamento, riservata a chi non è in grado di deambulare autonomamente o di compiere gli atti quotidiani della vita, oppure per l’indennità di frequenza destinata ai minori.

Una sezione distinta attesta l’eventuale condizione di gravità prevista dall’articolo 3 comma 3 della legge 104/1992, dalla quale dipendono i permessi lavorativi, il congedo straordinario e le agevolazioni fiscali. Va letta con attenzione anche l’indicazione della revisione, che fissa il mese e l’anno della nuova valutazione: fino alla convocazione le prestazioni proseguono senza interruzioni, mentre la mancata presentazione alla visita programmata ne comporta la sospensione.

Domanda sospesa o respinta: integrazione documentale e ricorso

Quando consulti la domanda online potresti anche trovarti dinanzi a una segnalazione di non conclusione del procedimento ma di: sospensione della domanda, domanda respinta o richiesta di integrazione documentale.

Lo stato di sospensione indica che la commissione sanitaria ha ritenuto incomplete le informazioni mediche e il quadro sanitario depositato e richiede in genere nuovi referti, esami strumentali, relazione specialistica che permetta di quantificare con precisione la riduzione della capacità lavorativa. L’invito all’integrazione documentale che appunto sottolinea la necessità di inviare documenti aggiornati, può fare riferimento sia a quelli sanitari sia ai documenti amministrativi, in questo caso bisognerà procedere entro un termine perentorio, superato il quale un mancato riscontro porta all’archiviazione della pratica e obbliga al riavvio del procedimento amministrativo.

Infine, se la domanda è stata respinta è possibile che si proceda con un accertamento tecnico preventivo, che è una condizione di procedibilità successivo al giudizio, questo permette di depositare il ricorso, entro sei mesi dalla comunicazione, direttamente in tribunale con il patrocinio di un avvocato e una relazione medico legale che possa documentare le patologie riscontrate. Se la domanda viene respinta è possibile avvalersi anche del supporto degli esperti che lavorano nelle associazioni dedicate, che forniscono agli iscritti anche un servizio di patrocinio legale oltre che assistenza nell’invio della pratica e nella verifica del suo stato.

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Accompagnamento: requisiti, importi e modalità di richiesta

12Ago

Accompagnamento: requisiti, importi e modalità di richiesta

Tra le varie misure a tutela di chi necessita di cure costanti troviamo l’indennità di accompagnamento. Si tratta di un assegno erogato a prescindere dall’età o dal reddito personale. Per averne diritto serve il verbale della commissione medico-legale INPS che attesti l’invalidità al 100%, oppure l’impossibilità di camminare e di gestire la quotidianità in autonomia. Vediamo quali sono i requisiti e l’iter per ottenerlo.

Indennità di accompagnamento: requisiti sanitari e anagrafici

Per l’indennità di accompagnamento bisogna richiedere il riconoscimento della prestazione all’INPS, ed è necessario avere sia i giusti requisiti sanitari sia anagrafici.

I requisiti sanitari richiesti sono:

  • Inabilità totale e permanente al 100%.
  • Impossibilità a deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore o incapacità di compiere in modo autonomo gli atti quotidiani della vita.
  • Necessità di assistenza.

Accertata l’invalidità totale per ottenere il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, la commissione deve considerare la capacità della persona di prendersi cura di sé e delle proprie attività quotidiane come: attività di igiene, alimentazione, spostamento all’interno e all’esterno dell’abitazione e vestizione.

Oltre ai requisiti sanitari, si deve essere in possesso anche di quelli amministrativi che richiedono:

  • Residenza stabile e abituale in Italia.
  • Essere cittadini italiani, oppure cittadini dell’UE iscritti come residenti in Italia, o cittadini extracomunitari in possesso di un permesso di soggiorno non inferiore a un anno.

Non sono richiesti invece altri requisiti legati all’età o al reddito del richiedente.

Importo dell’indennità di accompagnamento 2026 e decorrenza del pagamento

Quanto si prende con l’indennità di accompagnamento? La somma che si percepisce con l’accompagnamento cambia ogni anno dato che l’assegno è soggetto a rivalutazione annuale. Al momento, per il 2026, l’importo dell’assegno dell’indennità di accompagnamento ammonta a 551,53 euro. L’erogazione avviene invece per dodici mensilità, quindi non è prevista alcuna tredicesima aggiuntiva e l’importo non ha integrazioni o decurtazioni sulla base del reddito, ma rimane uguale per chiunque ne abbia diritto indipendentemente dai redditi percepiti. Una volta approvata la domanda il diritto alla sua riscossione parte dal primo giorno del mese entrante.

Per quanto riguarda invece la liquidazione della prestazione economica, questa deve essere effettuata entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda. Nel primo pagamento, comunque, verranno riconosciute al richiedente le eventuali mensilità pregresse non godute. Il pagamento dell’indennità avviene sul conto del richiedente, nello specifico questa può essere erogata con accredito su: conto corrente bancario o postale, libretto o carta dotata di codice IBAN. È possibile anche conferire una delega alla riscossione a un terzo soggetto, soluzione frequente quando il beneficiario non è in condizione di gestire personalmente i rapporti con l’istituto.

Come presentare la domanda per l’indennità di accompagnamento

Per ottenere l’indennità di accompagnamento è necessario prima ottenere da parte della commissione medica dell’INPS la convalida dell’invalidità al 100% e dell’impossibilità di poter svolgere correttamente le proprie commissioni giornaliere o di deambulare in modo corretto in casa e fuori casa. Una volta ottenuto il riconoscimento dell’invalidità civile al 100%, l’iter per fare domanda si può seguire in autonomia dal sito INPS usando SPID, CIE o CNS, oppure è possibile delegare tutto a un patronato o sindacato, soluzione per evitare qualunque errore in fase di richiesta. Attenzione però se si richiede l’accompagnamento in un secondo momento, magari per un peggioramento della salute, non basta la vecchia documentazione. Serve un nuovo certificato medico introduttivo che attesti chiaramente la perdita dell’autosufficienza o l’impossibilità di camminare senza assistenza.

Dopo aver richiesto un nuovo certificato medico introduttivo, si dovrà inviare tutta la documentazione medica all’INPS. Questo avvierà l’iter e la commissione medica inviterà il richiedente a fare una visita nella sede di competenza o se richiesto organizzerà una visita medica domiciliare. Solo una volta valutate le condizioni di aggravamento e non autosufficienza, procederà al riconoscimento dell’indennità di accompagnamento. Attualmente, in alcune province in fase di sperimentazione, l’avvio dell’accertamento della condizione di disabilità avviene direttamente quando il medico certificatore invia il certificato medico introduttivo al sistema telematico dell’INPS.

In queste province (il cui elenco completo è consultabile sul sito ufficiale dell’INPS) non è necessario fare una domanda successiva alla visita medica, in quanto l’iter parte in automatico. Per tutte le altre province, fino al 31 dicembre del 2026, resta attivo l’iter sopra illustrato.

Eventuale incompatibilità con altre prestazioni e sospensione dell’erogazione

L’indennità di accompagnamento presenta alcune incompatibilità con delle prestazioni. Nello specifico non è possibile cumulare l’indennità con prestazioni analoghe riconosciute per invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio, ipotesi nelle quali il cittadino conserva comunque la facoltà di optare per il trattamento più favorevole. La verifica di compatibilità va effettuata prima della presentazione della richiesta, così da evitare la formazione di indebiti che l’istituto recupera successivamente sulle mensilità già corrisposte.

Diverso è il caso della sospensione, che opera quando il titolare viene ricoverato in una struttura con oneri interamente sostenuti dallo Stato per un periodo superiore a ventinove giorni. Infatti, la legge prevede che la funzione stessa della prestazione sia destinata a compensare i costi dell’assistenza privata che vengono meno quando le esigenze di cura sono coperte dalla struttura pubblica. Il ricovero va comunicato all’INPS, mentre la degenza in strutture a pagamento o parzialmente private a carico dell’assistito non incide sul diritto.

Sul fronte della compatibilità, invece, la misura si somma senza difficoltà alla pensione di inabilità civile, alle pensioni previdenziali e ai trattamenti di reversibilità, e resta dovuta anche a chi svolge attività lavorativa, dato che nessuna norma subordina il beneficio all’inattività del titolare.

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29Lug

Assegno di assistenza e pensione di invalidità: quali differenze ci sono?

L’assegno di assistenza e la pensione di invalidità sono due prestazioni sociali a supporto delle persone con invalidità civile e limitata capacità lavorativa. Entrambe le prestazioni spesso vengono accostate, ma è necessario distinguerle, perché non solo sono dirette verso diversi soggetti. Le differenze principali tra assegno mensile di assistenza e pensione di inabilità si definiscono in due elementi specifici quali: percentuale di invalidità e reddito personale. Quindi andiamo a vedere le caratteristiche delle due prestazioni sociali e infine cerchiamo di carpirne le principali differenze.

Assegno mensile di assistenza: a chi spetta, requisiti e caratteristiche

L’assegno mensile di assistenza viene erogato a chi presenta alcuni specifici requisiti tra cui:

  • Invalidità civile parziale riconosciuta in una percentuale che va da un minimo del 74% fino a un massimo del 99%.
  • Un’età che deve essere compresa tra i 18 e i 67 anni.
  • Residenza stabile e abituale in Italia, sia che si sia cittadini italiani, UE o Extra UE.

Per quanto riguarda il reddito limite personale è di 5.852,21 euro, mentre l’importo erogato è pari a 340,71 euro per 13 mensilità. Questa prestazione, dunque, non si collega a una impossibilità lavorativa totale, ma ad un’importante limitazione che deve essere sempre confermata da un verbale sanitario e che si deve mantenere all’interno dei parametri economici previsti dalla normativa.

L’assegno mensile di assistenza viene corrisposto anche nel momento in cui l’invalido viene ricoverato in un istituto pubblico che provvede al suo sostentamento e decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

Pensione di inabilità civile: riconoscimento e caratteristiche

La pensione di inabilità civile viene riconosciuta agli invalidi civili totali, ossia a coloro che hanno un’inabilità al lavoro pari al 100%. La pensione viene riconosciuta a chi ha un’età tra i 18 e i 67 anni, sempre con residenza stabile in Italia e requisiti sanitari comprovati dal medico e dalla commissione sanitaria dell’INPS. L’importo attuale della pensione di inabilità civile è di 340,71 euro per 13 mensilità, con un limite di reddito personale annuo pari a 20.029,55 euro.

La prestazione si rivolge a coloro che sia sul piano medico-legale sia sotto il profilo di capacità lavorativa risultino inabili e necessitino di conseguenza di un supporto maggiore. La pensione può essere riconosciuta anche se la persona è ricoverata in un istituto pubblico che provvede al sostentamento, e può essere incrementata in condizioni particolari di reddito secondo le regole vigenti. Al compimento dell’età prevista per l’assegno sociale, indicata per il 2026 in 67 anni, la pensione di inabilità si trasforma in assegno sociale sostitutivo.

Le principali differenze tra assegno di assistenza e pensione di invalidità

Le principali differenze tra l’assegno di assistenza e pensione di invalidità come abbiamo visto sono nella percentuale di inabilità lavorativa riconosciuta:

  • Per l’assegno mensile di assistenza: l’assistito deve avere un’invalidità riconosciuta compresa tra il 74% e il 99%
  • Per la pensione di inabilità: deve vedersi riconosciuta una inabilità permanente pari al 100%.

A questa differenza se ne aggiungono anche altre riguardanti le soglie di reddito che sono nettamente differenti: per chi prende l’assegno di assistenza, infatti, abbiamo un limite di 5.852,21 euro contro i 20.029,55 euro per chi invece può richiedere la pensione di inabilità. Infine, sul piano economico, entrambe prevedono lo stesso importo ma chi prende la pensione di inabilità civile al 100% può eventualmente beneficiare del cosiddetto “incremento al milione” (maggiorazione sociale), che ne aumenta l’importo effettivo in presenza di determinati requisiti reddituali, cosa non prevista negli stessi termini per l’assegno.

Requisiti comuni tra pensione e assegno di assistenza

Tutte e due le prestazioni hanno anche dei punti in comune ossia richiedono cittadinanza italiana, oppure, per i cittadini stranieri, i requisiti specifici previsti per comunitari ed extracomunitari, insieme alla residenza stabile e abituale in Italia. Per i cittadini extracomunitari è richiesto un permesso di soggiorno di almeno un anno, mentre per i cittadini comunitari è necessaria l’iscrizione all’anagrafe del comune di residenza. Il limite anagrafico è il medesimo: minimo 18 anni e massimo 67 anni con successivo passaggio all’assegno sociale sostitutivo al raggiungimento dell’età prevista.

Un altro elemento comune è l’iter sanitario: per ottenere la prestazione serve il verbale di invalidità civile rilasciato dalla commissione medico-legale al termine dell’accertamento sanitario. Nelle province che sono coinvolte dalla sperimentazione, il sistema prevede il certificato medico introduttivo inviato telematicamente dal medico certificatore e l’avvio dell’accertamento senza domanda amministrativa iniziale; fuori da queste province, fino al 31 dicembre 2026, resta necessaria anche la domanda amministrativa di invalidità civile.

La domanda per la pensione o per l’assegno può essere presentata online sul sito INPS con SPID, CIE o CNS, oppure tramite patronato o associazioni di categoria abilitate.

Compatibilità e incompatibilità con altri supporti economici

L’assegno mensile di assistenza ha un sistema di compatibilità più rigido, infatti non si può percepire se si sceglie di usufruire delle prestazioni come quelle per l’invalidità di guerra, lavoro o servizio o di altre tipologie di pensioni dirette di invalidità. La pensione di inabilità invece è compatibile con le prestazioni erogate a titolo di invalidità per lavoro, guerra o servizio. Inoltre questa è compatibile anche per coloro che prendono altre pensioni di invalidità dirette.

Per la pensione di inabilità, inoltre, la compatibilità con l’attività lavorativa è prevista con limiti reddituali maggiori, mentre per l’assegno mensile di assistenza lo svolgimento di attività lavorativa è contemplato solo entro i limiti reddituali previsti.

Tempi e gestione della pratica

Per entrambe le prestazioni il procedimento di liquidazione deve concludersi entro 45 giorni dalla data di presentazione della domanda di pagamento completa di tutti i dati obbligatori. Una volta definito l’iter, il verbale viene inviato dall’INPS tramite raccomandata A/R o PEC, se disponibile, e resta consultabile anche nella Cassetta postale online.

Infine, per entrambe, con l’eccezione delle domande di aggravamento, non è possibile presentare una nuova domanda per la stessa prestazione prima che l’iter precedente sia concluso o, in caso di ricorso, prima di una sentenza passata in giudicato. In definitiva, sono due misure che possono sembrare simili, ma che richiedono specifici requisiti prevedendo di conseguenza diverse agevolazioni e limitazioni.

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