01Lug

Invalidità civile 2026: come presentare la domanda e quali documenti servono

Il percorso per ottenere il riconoscimento dell’invalidità civile nel 2026 richiede innanzitutto un certificato medico introduttivo: redatto e trasmesso telematicamente all’INPS da un medico certificatore abilitato che descrive le patologie invalidanti.

Con la riforma prevista dal d.lgs. 62/2024, questo certificato può avviare direttamente la procedura, ma il sistema non è ancora uniforme in tutta Italia: in alcune province non serve alcuna azione successiva, in altre resta necessario presentare domanda all’INPS, almeno fino al 31 dicembre 2026, quando la riforma entrerà a regime su tutto il territorio nazionale (per sapere se la propria provincia rientra o meno nella sperimentazione, è possibile verificarlo sul portale INPS o rivolgendosi a un patronato).

Come presentare la domanda di invalidità civile nel 2026

Nei territori dove non è ancora attiva la riforma resta dunque necessario presentare la domanda di invalidità civile, questo è possibile in due modi:

  • Sul portale online INPS, accessibile con SPID, CIE o CNS: in questo caso il cittadino compila autonomamente il modulo con il codice univoco, i dati personali e le informazioni socioeconomiche. (per i minori, la domanda va presentata con le credenziali del minore stesso).
  • Presso patronati o associazioni che assistono il paziente in tutte le fasi della richiesta. Questa è una soluzione utile per coloro che non sono pratici o hanno difficoltà a gestire la procedura da soli.

Dopo l’invio, sarà possibile integrare altra documentazione sanitaria, anche se si consiglia di allegare fin da subito referti, lettere di dimissione ed esami strumentali, per rendere la valutazione più accurata.

Non è possibile invece inviare una nuova domanda per la stessa prestazione se è già in corso una procedura precedente o un ricorso giudiziario senza sentenza definitiva, salvo nel caso di aggravamento (Legge 80/2006).

Infine, per chi soffre di patologie oncologiche, la Legge 80/2006 prevede una procedura accelerata con la definizione della domanda entro 15 giorni, e la possibilità di presentare una nuova domanda in caso di aggravamento anche nel caso di procedura precedente non ancora conclusa.

La visita in commissione

Dopo aver inviato tutta la documentazione si svolgerà la visita in Commissione. I tempi di convocazione variano e sono di massimo 120 giorni per le convenzioni CIC (INPS + Regioni) e di massimo 45 giorni per le Commissioni ASL con medico INPS.

In caso di assenza alla prima convocazione non si perde il diritto alla richiesta: si viene richiamati una seconda volta; mentre ulteriori assenze ingiustificate comportano invece la decadenza della domanda.

Quali documenti portare durante la visita per l’invalidità civile

Al momento della visita per l’invalidità civile bisogna portare con sé un documento d’identità in corso di validità e tutta la documentazione medica.

La documentazione medica dovrebbe essere recente e, se il quadro clinico è complesso, accompagnata da una breve sintesi cronologica.

Il richiedente ha il diritto di farsi assistere durante la visita da un medico di fiducia, che può aiutare a esporre correttamente il quadro clinico.

Leggi anche:

Come controllare online lo stato della domanda INPS per l’invalidità civile

Ripristino delle prestazioni di invalidità civile: chiarimenti INPS su requisiti socio-economici e accertamento sanitario

RUNTS – Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DM 2/2026 recante modifiche al DM 106/2020

 

11Giu

Ripristino delle prestazioni di invalidità civile: chiarimenti INPS su requisiti socio-economici e accertamento sanitario

Il messaggio dell’INPS chiarisce che il riconoscimento della condizione di invalidità civile, cecità o sordità è distinto dalla concessione della relativa prestazione economica. Mentre l’accertamento sanitario serve a certificare la disabilità, l’erogazione del beneficio dipende anche dal possesso dei requisiti socio-economici previsti dalla legge.
Di conseguenza, quando una domanda viene respinta, revocata o sospesa esclusivamente per la mancanza di tali requisiti, non è necessario avviare un nuovo procedimento sanitario. Se i requisiti socio-economici vengono successivamente acquisiti o ripristinati, l’interessato può richiedere il ripristino della prestazione presentando la documentazione prevista (modelli AP93 e AP70).

Nel caso di domande respinte o prestazioni revocate, il beneficio decorre dal mese successivo alla richiesta di ripristino. Se invece la prestazione era stata soltanto sospesa per una perdita temporanea dei requisiti, il ripristino può avvenire dal mese in cui tali condizioni sono state nuovamente soddisfatte.
L’INPS precisa inoltre che la domanda di ripristino non comporta, di regola, una nuova valutazione sanitaria. Solo in casi eccezionali, soprattutto per verbali più datati, il Centro Medico Legale può disporre una verifica straordinaria della permanenza della condizione di disabilità. In sintesi, chi ha già ottenuto il riconoscimento sanitario non deve ripetere l’intero iter medico se il problema riguarda esclusivamente i requisiti socio-economici.

ℹ Per ulteriori informazioni, visita il sito dell’Inps.
🌐 www.animid.it

21Apr

RUNTS – Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DM 2/2026 recante modifiche al DM 106/2020

Il Decreto n. 2 del 13 gennaio 2026 aggiorna il DM 106/2020, che disciplina il funzionamento del RUNTS, con l’obiettivo di rendere le procedure più uniformi, semplici e trasparenti su tutto il territorio nazionale. Viene chiarita la ripartizione delle competenze: gli uffici regionali gestiscono la maggior parte degli enti del Terzo settore, mentre l’ufficio statale è competente per le reti associative.
La novità più rilevante è l’introduzione della figura del delegato: il rappresentante legale può incaricare un soggetto di fiducia per la gestione delle pratiche sul RUNTS. La delega può limitarsi alla compilazione e all’invio, con firma e responsabilità in capo al delegante, oppure estendersi anche alla sottoscrizione digitale, trasferendo al delegato la responsabilità delle dichiarazioni. La procedura è interamente digitale e revocabile.

Il decreto introduce diverse semplificazioni: il termine per il deposito del bilancio passa a 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio; l’aggiornamento dei dati sociali avviene una sola volta l’anno (entro il 30 giugno) e solo in caso di variazioni, obbligo esteso a tutti gli ETS. Vengono semplificate anche le procedure per l’acquisizione della personalità giuridica e per la cancellazione dal RUNTS, soprattutto nei casi senza liquidazione. Sono inoltre chiarite le regole sulla devoluzione del patrimonio, con modalità semplificate per gli enti più piccoli, e rafforzata la digitalizzazione: il portale RUNTS diventa il canale principale di comunicazione ed è obbligatoria una PEC propria per ciascun ente. Viene riconosciuta anche la figura dei comitati tra gli ETS.

Infine, si introducono misure pratiche come l’uso di statuti standard per accelerare le procedure, nuovi documenti da depositare e il divieto di doppia iscrizione in sezioni incompatibili. Le nuove funzionalità previste dal decreto sono operative dal 9 aprile 2026.

ℹ Per ulteriori informazioni, visita il sito dell’Inps.
🌐 www.animid.it