24Ago

Disabilità, attenzione alla nuova procedura INPS: chi può presentare la domanda

L’INPS ha attivato “SISDA – trasmissione istanze per il progetto di vita”, il nuovo servizio telematico rivolto alle persone con disabilità residenti nelle province coinvolte nella sperimentazione della riforma della disabilità.

 

Chi può presentare la domanda

Possono presentare l’istanza le persone che possiedono un certificato di disabilità rilasciato secondo il decreto legislativo n. 62/2024 oppure una certificazione ai sensi della legge n. 104/1992 ottenuta prima della riforma. Tra i requisiti rientrano, ad esempio, un’invalidità civile superiore al 33%, determinate condizioni di disabilità visiva o uditiva e la necessità di un sostegno almeno lieve ai sensi della legge 104. La domanda può essere presentata dalla persona con disabilità, dal genitore per un minore o, nei casi previsti, da tutore, curatore o amministratore di sostegno.

 

Come funziona SISDA

La richiesta deve essere presentata online sul sito INPS, accedendo con SPID almeno di livello 2, CIE di livello 3, CNS o eIDAS. Con l’istanza, il cittadino autorizza l’INPS a trasmettere all’Ambito Territoriale Sociale (ATS) competente il certificato definitivo di disabilità, il questionario WHODAS e i dati di contatto. Sarà poi l’ATS a contattare la persona e ad avviare il percorso per la predisposizione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, sulla base della valutazione multidimensionale.

 

Dove è attiva la sperimentazione

La procedura riguarda i residenti nelle province coinvolte nella sperimentazione, partita il 1° gennaio 2025, ampliata il 30 settembre 2025 e ulteriormente estesa dal 1° marzo 2026 a numerosi territori, tra cui Caserta, Roma, Milano, Torino, Bologna, Cagliari, Catania e Venezia. La normativa consente comunque di presentare la richiesta anche in forma libera e in qualsiasi momento direttamente all’ATS, al Comune di residenza o a un altro ente individuato dalla normativa regionale. Il nuovo servizio SISDA rappresenta quindi un ulteriore strumento digitale per facilitare il passaggio dalla certificazione della disabilità all’avvio del percorso territoriale finalizzato alla costruzione di un progetto di vita personalizzato.

11Giu

Ripristino delle prestazioni di invalidità civile: chiarimenti INPS su requisiti socio-economici e accertamento sanitario

Il messaggio dell’INPS chiarisce che il riconoscimento della condizione di invalidità civile, cecità o sordità è distinto dalla concessione della relativa prestazione economica. Mentre l’accertamento sanitario serve a certificare la disabilità, l’erogazione del beneficio dipende anche dal possesso dei requisiti socio-economici previsti dalla legge.
Di conseguenza, quando una domanda viene respinta, revocata o sospesa esclusivamente per la mancanza di tali requisiti, non è necessario avviare un nuovo procedimento sanitario. Se i requisiti socio-economici vengono successivamente acquisiti o ripristinati, l’interessato può richiedere il ripristino della prestazione presentando la documentazione prevista (modelli AP93 e AP70).

Nel caso di domande respinte o prestazioni revocate, il beneficio decorre dal mese successivo alla richiesta di ripristino. Se invece la prestazione era stata soltanto sospesa per una perdita temporanea dei requisiti, il ripristino può avvenire dal mese in cui tali condizioni sono state nuovamente soddisfatte.
L’INPS precisa inoltre che la domanda di ripristino non comporta, di regola, una nuova valutazione sanitaria. Solo in casi eccezionali, soprattutto per verbali più datati, il Centro Medico Legale può disporre una verifica straordinaria della permanenza della condizione di disabilità. In sintesi, chi ha già ottenuto il riconoscimento sanitario non deve ripetere l’intero iter medico se il problema riguarda esclusivamente i requisiti socio-economici.

ℹ Per ulteriori informazioni, visita il sito dell’Inps.
🌐 www.animid.it

21Apr

RUNTS – Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DM 2/2026 recante modifiche al DM 106/2020

Il Decreto n. 2 del 13 gennaio 2026 aggiorna il DM 106/2020, che disciplina il funzionamento del RUNTS, con l’obiettivo di rendere le procedure più uniformi, semplici e trasparenti su tutto il territorio nazionale. Viene chiarita la ripartizione delle competenze: gli uffici regionali gestiscono la maggior parte degli enti del Terzo settore, mentre l’ufficio statale è competente per le reti associative.
La novità più rilevante è l’introduzione della figura del delegato: il rappresentante legale può incaricare un soggetto di fiducia per la gestione delle pratiche sul RUNTS. La delega può limitarsi alla compilazione e all’invio, con firma e responsabilità in capo al delegante, oppure estendersi anche alla sottoscrizione digitale, trasferendo al delegato la responsabilità delle dichiarazioni. La procedura è interamente digitale e revocabile.

Il decreto introduce diverse semplificazioni: il termine per il deposito del bilancio passa a 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio; l’aggiornamento dei dati sociali avviene una sola volta l’anno (entro il 30 giugno) e solo in caso di variazioni, obbligo esteso a tutti gli ETS. Vengono semplificate anche le procedure per l’acquisizione della personalità giuridica e per la cancellazione dal RUNTS, soprattutto nei casi senza liquidazione. Sono inoltre chiarite le regole sulla devoluzione del patrimonio, con modalità semplificate per gli enti più piccoli, e rafforzata la digitalizzazione: il portale RUNTS diventa il canale principale di comunicazione ed è obbligatoria una PEC propria per ciascun ente. Viene riconosciuta anche la figura dei comitati tra gli ETS.

Infine, si introducono misure pratiche come l’uso di statuti standard per accelerare le procedure, nuovi documenti da depositare e il divieto di doppia iscrizione in sezioni incompatibili. Le nuove funzionalità previste dal decreto sono operative dal 9 aprile 2026.

ℹ Per ulteriori informazioni, visita il sito dell’Inps.
🌐 www.animid.it