12Ago

Accompagnamento: requisiti, importi e modalità di richiesta

Tra le varie misure a tutela di chi necessita di cure costanti troviamo l’indennità di accompagnamento. Si tratta di un assegno erogato a prescindere dall’età o dal reddito personale. Per averne diritto serve il verbale della commissione medico-legale INPS che attesti l’invalidità al 100%, oppure l’impossibilità di camminare e di gestire la quotidianità in autonomia. Vediamo quali sono i requisiti e l’iter per ottenerlo.

Indennità di accompagnamento: requisiti sanitari e anagrafici

Per l’indennità di accompagnamento bisogna richiedere il riconoscimento della prestazione all’INPS, ed è necessario avere sia i giusti requisiti sanitari sia anagrafici.

I requisiti sanitari richiesti sono:

  • Inabilità totale e permanente al 100%.
  • Impossibilità a deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore o incapacità di compiere in modo autonomo gli atti quotidiani della vita.
  • Necessità di assistenza.

Accertata l’invalidità totale per ottenere il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, la commissione deve considerare la capacità della persona di prendersi cura di sé e delle proprie attività quotidiane come: attività di igiene, alimentazione, spostamento all’interno e all’esterno dell’abitazione e vestizione.

Oltre ai requisiti sanitari, si deve essere in possesso anche di quelli amministrativi che richiedono:

  • Residenza stabile e abituale in Italia.
  • Essere cittadini italiani, oppure cittadini dell’UE iscritti come residenti in Italia, o cittadini extracomunitari in possesso di un permesso di soggiorno non inferiore a un anno.

Non sono richiesti invece altri requisiti legati all’età o al reddito del richiedente.

Importo dell’indennità di accompagnamento 2026 e decorrenza del pagamento

Quanto si prende con l’indennità di accompagnamento? La somma che si percepisce con l’accompagnamento cambia ogni anno dato che l’assegno è soggetto a rivalutazione annuale. Al momento, per il 2026, l’importo dell’assegno dell’indennità di accompagnamento ammonta a 551,53 euro. L’erogazione avviene invece per dodici mensilità, quindi non è prevista alcuna tredicesima aggiuntiva e l’importo non ha integrazioni o decurtazioni sulla base del reddito, ma rimane uguale per chiunque ne abbia diritto indipendentemente dai redditi percepiti. Una volta approvata la domanda il diritto alla sua riscossione parte dal primo giorno del mese entrante.

Per quanto riguarda invece la liquidazione della prestazione economica, questa deve essere effettuata entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda. Nel primo pagamento, comunque, verranno riconosciute al richiedente le eventuali mensilità pregresse non godute. Il pagamento dell’indennità avviene sul conto del richiedente, nello specifico questa può essere erogata con accredito su: conto corrente bancario o postale, libretto o carta dotata di codice IBAN. È possibile anche conferire una delega alla riscossione a un terzo soggetto, soluzione frequente quando il beneficiario non è in condizione di gestire personalmente i rapporti con l’istituto.

Come presentare la domanda per l’indennità di accompagnamento

Per ottenere l’indennità di accompagnamento è necessario prima ottenere da parte della commissione medica dell’INPS la convalida dell’invalidità al 100% e dell’impossibilità di poter svolgere correttamente le proprie commissioni giornaliere o di deambulare in modo corretto in casa e fuori casa. Una volta ottenuto il riconoscimento dell’invalidità civile al 100%, l’iter per fare domanda si può seguire in autonomia dal sito INPS usando SPID, CIE o CNS, oppure è possibile delegare tutto a un patronato o sindacato, soluzione per evitare qualunque errore in fase di richiesta. Attenzione però se si richiede l’accompagnamento in un secondo momento, magari per un peggioramento della salute, non basta la vecchia documentazione. Serve un nuovo certificato medico introduttivo che attesti chiaramente la perdita dell’autosufficienza o l’impossibilità di camminare senza assistenza.

Dopo aver richiesto un nuovo certificato medico introduttivo, si dovrà inviare tutta la documentazione medica all’INPS. Questo avvierà l’iter e la commissione medica inviterà il richiedente a fare una visita nella sede di competenza o se richiesto organizzerà una visita medica domiciliare. Solo una volta valutate le condizioni di aggravamento e non autosufficienza, procederà al riconoscimento dell’indennità di accompagnamento. Attualmente, in alcune province in fase di sperimentazione, l’avvio dell’accertamento della condizione di disabilità avviene direttamente quando il medico certificatore invia il certificato medico introduttivo al sistema telematico dell’INPS.

In queste province (il cui elenco completo è consultabile sul sito ufficiale dell’INPS) non è necessario fare una domanda successiva alla visita medica, in quanto l’iter parte in automatico. Per tutte le altre province, fino al 31 dicembre del 2026, resta attivo l’iter sopra illustrato.

Eventuale incompatibilità con altre prestazioni e sospensione dell’erogazione

L’indennità di accompagnamento presenta alcune incompatibilità con delle prestazioni. Nello specifico non è possibile cumulare l’indennità con prestazioni analoghe riconosciute per invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio, ipotesi nelle quali il cittadino conserva comunque la facoltà di optare per il trattamento più favorevole. La verifica di compatibilità va effettuata prima della presentazione della richiesta, così da evitare la formazione di indebiti che l’istituto recupera successivamente sulle mensilità già corrisposte.

Diverso è il caso della sospensione, che opera quando il titolare viene ricoverato in una struttura con oneri interamente sostenuti dallo Stato per un periodo superiore a ventinove giorni. Infatti, la legge prevede che la funzione stessa della prestazione sia destinata a compensare i costi dell’assistenza privata che vengono meno quando le esigenze di cura sono coperte dalla struttura pubblica. Il ricovero va comunicato all’INPS, mentre la degenza in strutture a pagamento o parzialmente private a carico dell’assistito non incide sul diritto.

Sul fronte della compatibilità, invece, la misura si somma senza difficoltà alla pensione di inabilità civile, alle pensioni previdenziali e ai trattamenti di reversibilità, e resta dovuta anche a chi svolge attività lavorativa, dato che nessuna norma subordina il beneficio all’inattività del titolare.

Leggi anche:

Assegno di assistenza e pensione di invalidità: quali sono le differenze

Legge 104: tutti i permessi per lavoratori e caregiver