Chi convive con una disabilità riconosciuta può contare su una serie di sconti fiscali che riguardano anche l’automobile, a partire dalla detrazione IRPEF sul costo di acquisto del mezzo.
Al taglio dell’imposta sul reddito si affiancano l’esenzione dal pagamento del bollo auto e l’esenzione dall’imposta di trascrizione al PRA sui passaggi di proprietà, benefici che richiedono requisiti propri e una determinata condizione certificata.
Vediamo allora nel dettaglio come funzionano queste misure, chi ha titolo per richiederle, quali documenti servono al momento dell’acquisto e cosa cambia quando a comprare l’auto è un familiare che ha la persona con disabilità a carico.
Come funziona la detrazione IRPEF per l’acquisto dell’auto
La detrazione riconosciuta a chi acquista un’auto è pari al 19% della spesa sostenuta, ma attenzione al tetto, perché il calcolo si ferma comunque a 18.075,99 euro anche quando il prezzo del veicolo risulta più alto, e questo importo massimo vale allo stesso modo per il nuovo e per l’usato, senza considerare la cilindrata del mezzo..
Il beneficio si può ottenere al momento della dichiarazione dei redditi annuale, dove chi ha comprato l’auto può scegliere: se portare tutto in detrazione nell’anno d’imposta in cui è avvenuto l’acquisto oppure distribuire la somma su quattro quote annuali di identico importo. Infine, l’erede che presenta la dichiarazione per conto della persona con disabilità deceduta può recuperare in una sola volta le rate rimaste.
Il vantaggio riguarda una sola automobile nell’arco di quattro anni che decorrono dalla data dell’acquisto, mentre un secondo acquisto agevolato prima della scadenza viene ammesso solo quando il veicolo comprato in precedenza è stato radiato dal PRA per essere avviato alla demolizione.
Quando invece la radiazione dipende dall’esportazione all’estero il nuovo acquisto non gode di alcuno sconto, mentre in caso di furto la detrazione sull’auto sostitutiva questa va calcolata togliendo l’eventuale rimborso dell’assicurazione, mantenendo la stessa soglia di 18.075,99 euro.
Quando l’adattamento del mezzo non rappresenta una condizione per ottenere la detrazione, il limite di 18.075,99 euro copre soltanto il prezzo dell’auto e non assorbe invece le spese affrontate per gli interventi che ne consentono l’uso concreto, come può essere una pedana sollevatrice, che restano detraibili per conto proprio sempre nella misura del 19%.
Rientrano nel beneficio anche quelle somme spese per la riparazione del veicolo, da queste però sono escluse quelle di ordinaria manutenzione e le voci legate all’uso quotidiano come premio assicurativo, carburante o lubrificante, purché il pagamento avvenga entro quattro anni dall’acquisto.
Queste spese non si possono rateizzare, e vanno inserite nella dichiarazione dell’anno in cui sono state sostenute e condividono con il prezzo dell’auto il medesimo tetto di 18.075,99 euro.
Chi può richiedere la detrazione per l’acquisto dell’auto
Le categorie ammesse ai benefici per la detrazione auto sono quattro:
- chi è non vedente e chi è sordo;
- chi ha una disabilità di natura psichica o mentale ed è titolare dell’indennità di accompagnamento;
- chi presenta pluriamputazioni oppure una limitazione grave e permanente nel camminare;
- chi ha capacità motorie ridotte o impedite.
Nelle prime tre situazioni il verbale della commissione medica deve riportare il riconoscimento di gravità previsto dall’articolo 3, comma 3, della legge 104/1992, e non viene richiesta alcuna modifica tecnica dell’automobile per ottenere lo sconto fiscale.
Per l’ultima categoria, invece le cose cambiano, perché chi ha una compromissione motoria che non arriva alla grave limitazione nel camminare deve soddisfare un requisito aggiuntivo, ovvero l’adattamento stabile dell’auto al trasporto dell’interessato oppure la sua conformità ai dispositivi indicati dalla commissione che valuta l’idoneità alla guida.
Un presupposto vale invece per tutte e quattro le categorie riguarda l’uso concreto del mezzo che richiede che l’automobile serva in modo esclusivo, o quantomeno prevalente, alla persona con disabilità.
La verifica del diritto in ogni caso avviene sempre con la valutazione del verbale di invalidità o di handicap, dove devono comparire in modo esplicito: il richiamo all’articolo 30, comma 7, della legge 388/2000 per i casi di accompagnamento e di deambulazione compromessa, oppure all’articolo 8 della legge 449/1997 per la compromissione motoria. Senza questi riferimenti né il concessionario né l’ufficio tributario possono applicare il beneficio previsto.
Esenzioni di pagamento previste: bollo auto e imposta di trascrizione
Per quanto riguarda invece l’esenzione del bollo auto questa ha carattere permanente e copre le stesse tipologie di veicoli agevolate ai fini IVA, quindi entro i 2.000 cc di cilindrata sulle alimentazioni a benzina e ibride, entro i 2.800 cc su diesel e ibride, con un tetto di 150 kW quando il motore è elettrico.
Non fa differenza chi risulti proprietario del mezzo: lo sconto va in capo all’auto intestata direttamente all’interessato e continua a operare anche quando il libretto porta il nome del familiare che lo ha a carico ai fini fiscali.
A concedere il beneficio è l’ufficio tributi dell’ente Regione, mentre nei territori dove questo ufficio non è mai stato istituito la domanda va presentata all’ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate; in diverse Regioni l’istruttoria delle richieste è stata affidata all’ACI, quindi in quei casi ci si può rivolgere agli uffici provinciali o alle delegazioni dell’Automobile Club.
I documenti si devono consegnare allo sportello o spedire con una raccomandata A/R una volta sola, in occasione della prima annualità, nei novanta giorni che seguono la data entro cui il versamento andava effettuato, e da lì in avanti l’esenzione prosegue senza che l’interessato debba ripetere l’istanza.
Quando i presupposti vengono meno, per esempio perché l’auto viene venduta, la comunicazione dovrà essere poi inviata al medesimo sportello che aveva accolto la richiesta.
Chi ha più di un veicolo può applicare l’esenzione a uno soltanto, quello individuato con la targa nel momento in cui si presenta la documentazione, restano fuori dal beneficio tutte quelle auto che risultano intestate a cooperative, società di trasporto o enti locali.
Sul mezzo esente non va esposto alcun contrassegno, mentre conviene informarsi presso gli uffici regionali perché alcune Regioni hanno allargato l’agevolazione anche ad alcune categorie che la disciplina nazionale non contempla.
L’imposta di trascrizione dovuta al PRA per registrare i passaggi di proprietà non si paga sui veicoli destinati al trasporto o alla guida di persone con disabilità, sia che si tratti della prima iscrizione di un’auto nuova sia che riguardi il passaggio di una usata, con esclusione espressa per i mezzi di chi è non vedente o sordo.
La domanda va indirizzata solo al PRA competente per territorio e il beneficio resta valido anche quando l’auto appartiene al familiare che ha l’interessato a carico.
Quali auto si possono acquistare con l’IVA agevolata al 4%
Per quanto riguarda lo sconto sull’imposta questa riguarda le vetture fino a nove posti guidatore incluso, i mezzi per trasporto promiscuo entro 3,5 tonnellate (4,5 se elettrici o a batteria), quelli dotati di attrezzature fisse per trasporti specifici e i motoveicoli a tre ruote con non più di quattro posti, mentre sugli autocaravan resta praticabile la sola detrazione del 19%.
L’aliquota ridotta viene applicata, invece se il motore a benzina o ibrido non supera i 2.000 cc, se il diesel o ibrido resta entro i 2.800 cc e se l’elettrico si ferma a 150 kW.
Le minicar guidabili senza patente, invece, non danno diritto a detrazione, mentre vi rientrano gli eventuali optional che sono stati comprati insieme all’auto, le lavorazioni di adattamento e i ricambi legati a quelle stesse lavorazioni.
I documenti necessari per comprare l’auto
Con una limitazione grave e permanente nel camminare il concessionario per vendere l’auto con detrazione richiede il verbale della commissione medica che riporti la gravità prevista dalla legge 104/1992, un’autocertificazione sull’assenza di acquisti agevolati nei quattro anni precedenti e la copia dell’ultima dichiarazione dei redditi.
Per quanto riguarda la compromissione motoria il decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze ha semplificato la procedura, infatti ora può bastare la patente speciale oppure la richiesta della stessa, da ottenere entro dodici mesi dall’acquisto, affiancata dall’autocertificazione sul quadriennio, mentre quando l’acquisto lo fa un familiare basta il documento che prova il carico fiscale di una persona con disabilità riconosciuta.
Come funziona l’agevolazione per un familiare
Tutti i benefici possono essere richiesti anche dal parente di una persona disabile che si occupa di svolgere l’acquisto, questo è possibile purché l’interessato risulti a suo carico, e in quel caso la fattura può portare indifferentemente l’uno o l’altro nome.
Il carico fiscale scatta sotto i 2.840,51 euro di reddito annuo, che diventano 4.000 euro per i figli fino a 24 anni, senza conteggiare eventuali pensioni e indennità esenti.
Oltre quella soglia lo sconto spetta solo alla persona con disabilità, che deve intestarsi tutti i documenti di spesa. Chi ha a carico più familiari con disabilità può invece ripetere l’acquisto agevolato per ciascuno di loro nello stesso quadriennio.
Quando si perde il diritto alle agevolazioni auto
Bisogna infine fare attenzione alle eventuali perdita del diritto all’agevolazione. Questa situazione si verifica quando si decide di vendere o regalare la macchina prima che siano passati due anni.
In questo caso si è obbligati a restituire il risparmio ottenuto, sia sull’IVA sia sulle altre voci, questo non vale quando la cessione serve a prendere un mezzo con adattamenti diversi resi necessari da un cambiamento delle condizioni di salute.
Nessun rimborso viene richiesto invece all’erede che vende l’auto ricevuta in successione, mentre dopo il quarto anno cade ogni vincolo e il diritto torna disponibile senza obbligo di disfarsi del veicolo precedente.
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