19Ago

Come controllare online lo stato della domanda INPS per l’invalidità civile

Dopo aver sostenuto la visita di accertamento sanitario, l’attesa del verbale è il momento in cui la maggior parte delle persone si sente più disorientata, dato che il giudizio non viene comunicato in seduta e bisogna attendere la notifica ufficiale. La valutazione espressa dalla commissione, infatti, deve prima essere formalizzata e validata, e solo dopo che si sarà chiuso il procedimento il responso diventa consultabile online.

Uno degli strumenti che l’INPS ha messo a disposizione per controllare lo stato della domanda online è il Portale della disabilità che permette di avere accesso direttamente a tutti i servizi dedicati alle informazioni e ai servizi in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità, disabilità ai sensi della legge 68/1999 e handicap ai sensi della legge 104/1992.

Come controllare online lo stato della domanda INPS dal Portale della disabilità

Il portale della disabilità dell’INPS presenta sulla sua piattaforma tutte le pratiche intestate al richiedente, comprese quelle che si sono già concluse, restituendo per ogni pratica inviata gli esiti di ogni fase dell’iter sia sanitario sia amministrativo e permette di verificare anche lo stato delle pratiche che ancora non hanno visto la chiusura del procedimento.

Per verificare le informazioni per le domande INPS in corso online bisogna:

  • Accedere al sito inps.it con SPID, CIE oppure CNS.
  • Aprire il Portale della disabilità dall’area riservata MyINPS.
  • Selezionare la domanda di interesse tra quelle in corso e quelle concluse.
  • Se la procedura è conclusa sarà possibile vederne l’esito e scaricare.

La consultazione sul Portale della Disabilità permette l’accesso completo a tutte le informazioni fornite all’INPS e quelle riguardanti l’iter seguito, quindi è possibile visionare facilmente online il certificato medico introduttivo trasmesso dal medico, il luogo, la data e l’orario fissati per la visita, l’invalidità riconosciuta e i verbali redatti sia dalle ASL sia dall’Istituto.

Attraverso la stessa piattaforma il cittadino può anche procedere autonomamente alla trasmissione della documentazione sanitaria destinata alle commissioni mediche per la redazione dei verbali di prima istanza, aggravamento e revisione sugli atti.

Oltre alla sezione dedicata alla consultazione delle pratiche in corso, da questo portale è possibile anche visionare avvisi e le scadenze relative alle domande di prima istanza, di revisione e di indennità di frequenza, insieme alle note che l’istituto invia nell’area dedicata alle comunicazioni. L’accesso alla piattaforma è possibile non solo all’interessato alla domanda ma anche a chi li assiste e ha la delega per l’identità digitale registrata dall’INPS.

Se non si possiedono le credenziali o si ha bisogno di ulteriore assistenza è sempre possibile affidarsi ad associazioni o al patronato, che supporta l’interessato nella ricerca delle informazioni dedicate allo stato della pratica e al suo esito.

Se non si può svolgere la consultazione telematica o non ci si può rivolgere a un patronato o associazione una soluzione per sapere qual è la situazione della pratica è quella offerta dal Contact Center INPS che può fornisce indicazioni sullo stato della lavorazione anche telefonicamente. In questo caso l’operatore telefonico comunica all’interessato se il procedimento risulta in lavorazione, definito, sospeso oppure in attesa di integrazione documentale, senza poter anticipare il contenuto del giudizio.

Tempi di notifica e comunicazione dell’esito

L’esito della pratica prevede la comunicazione telematica sul Portale della Disabilità ma anche con altre forme di comunicazione personale come la raccomandata A/R e l’invio di una PEC all’indirizzo indicato in fase di richiesta. Sia la PEC sia la raccomandata A/R hanno valore legale e servono a documentare in quale momento è stato notificato l’esito della domanda d’invalidità civile, data che serve anche a far partire i conteggi per la concessione e il pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito previste dalla legge.

L’INPS invia la raccomandata A/R all’indirizzo di residenza, spedendo due copie del documento, una integrale con tutte le informazioni sulla percentuale di invalidità e sulla diagnosi e una priva delle informazioni mediche rilevanti, questa seconda copia del documento è stata pensata per l’uso nei rapporti con enti e datori di lavoro.

Per quanto riguarda le tempistiche per ricevere l’esito della domanda INPS per invalidità civile questo in genere viene comunicato entro 120 giorni dopo aver fatto la visita medica con la Commissione. Quindi l’esito sarà disponibile sia online, sul Portale della disabilità, sia inviato tramite PEC e lettera raccomandata entro massimo quattro mesi dopo la visita.

Percentuale di invalidità, indennità e rivedibilità indicate nel verbale online e cartaceo

Il documento rilasciato al termine dell’accertamento che si può scaricare online dal Portale della disabilità o dalla propria PEC, riporta l’intero quadro dei riconoscimenti che derivano dalla valutazione della commissione come la percentuale di invalidità civile che poi determina l’accesso alle diverse soglie previste dalla normativa e alle agevolazioni riconosciute. Nella parte dedicata alle prestazioni economiche il verbale specifica se sussistono i presupposti per l’indennità di accompagnamento, riservata a chi non è in grado di deambulare autonomamente o di compiere gli atti quotidiani della vita, oppure per l’indennità di frequenza destinata ai minori.

Una sezione distinta attesta l’eventuale condizione di gravità prevista dall’articolo 3 comma 3 della legge 104/1992, dalla quale dipendono i permessi lavorativi, il congedo straordinario e le agevolazioni fiscali. Va letta con attenzione anche l’indicazione della revisione, che fissa il mese e l’anno della nuova valutazione: fino alla convocazione le prestazioni proseguono senza interruzioni, mentre la mancata presentazione alla visita programmata ne comporta la sospensione.

Domanda sospesa o respinta: integrazione documentale e ricorso

Quando consulti la domanda online potresti anche trovarti dinanzi a una segnalazione di non conclusione del procedimento ma di: sospensione della domanda, domanda respinta o richiesta di integrazione documentale.

Lo stato di sospensione indica che la commissione sanitaria ha ritenuto incomplete le informazioni mediche e il quadro sanitario depositato e richiede in genere nuovi referti, esami strumentali, relazione specialistica che permetta di quantificare con precisione la riduzione della capacità lavorativa. L’invito all’integrazione documentale che appunto sottolinea la necessità di inviare documenti aggiornati, può fare riferimento sia a quelli sanitari sia ai documenti amministrativi, in questo caso bisognerà procedere entro un termine perentorio, superato il quale un mancato riscontro porta all’archiviazione della pratica e obbliga al riavvio del procedimento amministrativo.

Infine, se la domanda è stata respinta è possibile che si proceda con un accertamento tecnico preventivo, che è una condizione di procedibilità successivo al giudizio, questo permette di depositare il ricorso, entro sei mesi dalla comunicazione, direttamente in tribunale con il patrocinio di un avvocato e una relazione medico legale che possa documentare le patologie riscontrate. Se la domanda viene respinta è possibile avvalersi anche del supporto degli esperti che lavorano nelle associazioni dedicate, che forniscono agli iscritti anche un servizio di patrocinio legale oltre che assistenza nell’invio della pratica e nella verifica del suo stato.

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Accompagnamento: requisiti, importi e modalità di richiesta

12Ago

Accompagnamento: requisiti, importi e modalità di richiesta

Tra le varie misure a tutela di chi necessita di cure costanti troviamo l’indennità di accompagnamento. Si tratta di un assegno erogato a prescindere dall’età o dal reddito personale. Per averne diritto serve il verbale della commissione medico-legale INPS che attesti l’invalidità al 100%, oppure l’impossibilità di camminare e di gestire la quotidianità in autonomia. Vediamo quali sono i requisiti e l’iter per ottenerlo.

Indennità di accompagnamento: requisiti sanitari e anagrafici

Per l’indennità di accompagnamento bisogna richiedere il riconoscimento della prestazione all’INPS, ed è necessario avere sia i giusti requisiti sanitari sia anagrafici.

I requisiti sanitari richiesti sono:

  • Inabilità totale e permanente al 100%.
  • Impossibilità a deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore o incapacità di compiere in modo autonomo gli atti quotidiani della vita.
  • Necessità di assistenza.

Accertata l’invalidità totale per ottenere il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, la commissione deve considerare la capacità della persona di prendersi cura di sé e delle proprie attività quotidiane come: attività di igiene, alimentazione, spostamento all’interno e all’esterno dell’abitazione e vestizione.

Oltre ai requisiti sanitari, si deve essere in possesso anche di quelli amministrativi che richiedono:

  • Residenza stabile e abituale in Italia.
  • Essere cittadini italiani, oppure cittadini dell’UE iscritti come residenti in Italia, o cittadini extracomunitari in possesso di un permesso di soggiorno non inferiore a un anno.

Non sono richiesti invece altri requisiti legati all’età o al reddito del richiedente.

Importo dell’indennità di accompagnamento 2026 e decorrenza del pagamento

Quanto si prende con l’indennità di accompagnamento? La somma che si percepisce con l’accompagnamento cambia ogni anno dato che l’assegno è soggetto a rivalutazione annuale. Al momento, per il 2026, l’importo dell’assegno dell’indennità di accompagnamento ammonta a 551,53 euro. L’erogazione avviene invece per dodici mensilità, quindi non è prevista alcuna tredicesima aggiuntiva e l’importo non ha integrazioni o decurtazioni sulla base del reddito, ma rimane uguale per chiunque ne abbia diritto indipendentemente dai redditi percepiti. Una volta approvata la domanda il diritto alla sua riscossione parte dal primo giorno del mese entrante.

Per quanto riguarda invece la liquidazione della prestazione economica, questa deve essere effettuata entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda. Nel primo pagamento, comunque, verranno riconosciute al richiedente le eventuali mensilità pregresse non godute. Il pagamento dell’indennità avviene sul conto del richiedente, nello specifico questa può essere erogata con accredito su: conto corrente bancario o postale, libretto o carta dotata di codice IBAN. È possibile anche conferire una delega alla riscossione a un terzo soggetto, soluzione frequente quando il beneficiario non è in condizione di gestire personalmente i rapporti con l’istituto.

Come presentare la domanda per l’indennità di accompagnamento

Per ottenere l’indennità di accompagnamento è necessario prima ottenere da parte della commissione medica dell’INPS la convalida dell’invalidità al 100% e dell’impossibilità di poter svolgere correttamente le proprie commissioni giornaliere o di deambulare in modo corretto in casa e fuori casa. Una volta ottenuto il riconoscimento dell’invalidità civile al 100%, l’iter per fare domanda si può seguire in autonomia dal sito INPS usando SPID, CIE o CNS, oppure è possibile delegare tutto a un patronato o sindacato, soluzione per evitare qualunque errore in fase di richiesta. Attenzione però se si richiede l’accompagnamento in un secondo momento, magari per un peggioramento della salute, non basta la vecchia documentazione. Serve un nuovo certificato medico introduttivo che attesti chiaramente la perdita dell’autosufficienza o l’impossibilità di camminare senza assistenza.

Dopo aver richiesto un nuovo certificato medico introduttivo, si dovrà inviare tutta la documentazione medica all’INPS. Questo avvierà l’iter e la commissione medica inviterà il richiedente a fare una visita nella sede di competenza o se richiesto organizzerà una visita medica domiciliare. Solo una volta valutate le condizioni di aggravamento e non autosufficienza, procederà al riconoscimento dell’indennità di accompagnamento. Attualmente, in alcune province in fase di sperimentazione, l’avvio dell’accertamento della condizione di disabilità avviene direttamente quando il medico certificatore invia il certificato medico introduttivo al sistema telematico dell’INPS.

In queste province (il cui elenco completo è consultabile sul sito ufficiale dell’INPS) non è necessario fare una domanda successiva alla visita medica, in quanto l’iter parte in automatico. Per tutte le altre province, fino al 31 dicembre del 2026, resta attivo l’iter sopra illustrato.

Eventuale incompatibilità con altre prestazioni e sospensione dell’erogazione

L’indennità di accompagnamento presenta alcune incompatibilità con delle prestazioni. Nello specifico non è possibile cumulare l’indennità con prestazioni analoghe riconosciute per invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio, ipotesi nelle quali il cittadino conserva comunque la facoltà di optare per il trattamento più favorevole. La verifica di compatibilità va effettuata prima della presentazione della richiesta, così da evitare la formazione di indebiti che l’istituto recupera successivamente sulle mensilità già corrisposte.

Diverso è il caso della sospensione, che opera quando il titolare viene ricoverato in una struttura con oneri interamente sostenuti dallo Stato per un periodo superiore a ventinove giorni. Infatti, la legge prevede che la funzione stessa della prestazione sia destinata a compensare i costi dell’assistenza privata che vengono meno quando le esigenze di cura sono coperte dalla struttura pubblica. Il ricovero va comunicato all’INPS, mentre la degenza in strutture a pagamento o parzialmente private a carico dell’assistito non incide sul diritto.

Sul fronte della compatibilità, invece, la misura si somma senza difficoltà alla pensione di inabilità civile, alle pensioni previdenziali e ai trattamenti di reversibilità, e resta dovuta anche a chi svolge attività lavorativa, dato che nessuna norma subordina il beneficio all’inattività del titolare.

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Assegno di assistenza e pensione di invalidità: quali differenze ci sono?

L’assegno di assistenza e la pensione di invalidità sono due prestazioni sociali a supporto delle persone con invalidità civile e limitata capacità lavorativa. Entrambe le prestazioni spesso vengono accostate, ma è necessario distinguerle, perché non solo sono dirette verso diversi soggetti. Le differenze principali tra assegno mensile di assistenza e pensione di inabilità si definiscono in due elementi specifici quali: percentuale di invalidità e reddito personale. Quindi andiamo a vedere le caratteristiche delle due prestazioni sociali e infine cerchiamo di carpirne le principali differenze.

Assegno mensile di assistenza: a chi spetta, requisiti e caratteristiche

L’assegno mensile di assistenza viene erogato a chi presenta alcuni specifici requisiti tra cui:

  • Invalidità civile parziale riconosciuta in una percentuale che va da un minimo del 74% fino a un massimo del 99%.
  • Un’età che deve essere compresa tra i 18 e i 67 anni.
  • Residenza stabile e abituale in Italia, sia che si sia cittadini italiani, UE o Extra UE.

Per quanto riguarda il reddito limite personale è di 5.852,21 euro, mentre l’importo erogato è pari a 340,71 euro per 13 mensilità. Questa prestazione, dunque, non si collega a una impossibilità lavorativa totale, ma ad un’importante limitazione che deve essere sempre confermata da un verbale sanitario e che si deve mantenere all’interno dei parametri economici previsti dalla normativa.

L’assegno mensile di assistenza viene corrisposto anche nel momento in cui l’invalido viene ricoverato in un istituto pubblico che provvede al suo sostentamento e decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

Pensione di inabilità civile: riconoscimento e caratteristiche

La pensione di inabilità civile viene riconosciuta agli invalidi civili totali, ossia a coloro che hanno un’inabilità al lavoro pari al 100%. La pensione viene riconosciuta a chi ha un’età tra i 18 e i 67 anni, sempre con residenza stabile in Italia e requisiti sanitari comprovati dal medico e dalla commissione sanitaria dell’INPS. L’importo attuale della pensione di inabilità civile è di 340,71 euro per 13 mensilità, con un limite di reddito personale annuo pari a 20.029,55 euro.

La prestazione si rivolge a coloro che sia sul piano medico-legale sia sotto il profilo di capacità lavorativa risultino inabili e necessitino di conseguenza di un supporto maggiore. La pensione può essere riconosciuta anche se la persona è ricoverata in un istituto pubblico che provvede al sostentamento, e può essere incrementata in condizioni particolari di reddito secondo le regole vigenti. Al compimento dell’età prevista per l’assegno sociale, indicata per il 2026 in 67 anni, la pensione di inabilità si trasforma in assegno sociale sostitutivo.

Le principali differenze tra assegno di assistenza e pensione di invalidità

Le principali differenze tra l’assegno di assistenza e pensione di invalidità come abbiamo visto sono nella percentuale di inabilità lavorativa riconosciuta:

  • Per l’assegno mensile di assistenza: l’assistito deve avere un’invalidità riconosciuta compresa tra il 74% e il 99%
  • Per la pensione di inabilità: deve vedersi riconosciuta una inabilità permanente pari al 100%.

A questa differenza se ne aggiungono anche altre riguardanti le soglie di reddito che sono nettamente differenti: per chi prende l’assegno di assistenza, infatti, abbiamo un limite di 5.852,21 euro contro i 20.029,55 euro per chi invece può richiedere la pensione di inabilità. Infine, sul piano economico, entrambe prevedono lo stesso importo ma chi prende la pensione di inabilità civile al 100% può eventualmente beneficiare del cosiddetto “incremento al milione” (maggiorazione sociale), che ne aumenta l’importo effettivo in presenza di determinati requisiti reddituali, cosa non prevista negli stessi termini per l’assegno.

Requisiti comuni tra pensione e assegno di assistenza

Tutte e due le prestazioni hanno anche dei punti in comune ossia richiedono cittadinanza italiana, oppure, per i cittadini stranieri, i requisiti specifici previsti per comunitari ed extracomunitari, insieme alla residenza stabile e abituale in Italia. Per i cittadini extracomunitari è richiesto un permesso di soggiorno di almeno un anno, mentre per i cittadini comunitari è necessaria l’iscrizione all’anagrafe del comune di residenza. Il limite anagrafico è il medesimo: minimo 18 anni e massimo 67 anni con successivo passaggio all’assegno sociale sostitutivo al raggiungimento dell’età prevista.

Un altro elemento comune è l’iter sanitario: per ottenere la prestazione serve il verbale di invalidità civile rilasciato dalla commissione medico-legale al termine dell’accertamento sanitario. Nelle province che sono coinvolte dalla sperimentazione, il sistema prevede il certificato medico introduttivo inviato telematicamente dal medico certificatore e l’avvio dell’accertamento senza domanda amministrativa iniziale; fuori da queste province, fino al 31 dicembre 2026, resta necessaria anche la domanda amministrativa di invalidità civile.

La domanda per la pensione o per l’assegno può essere presentata online sul sito INPS con SPID, CIE o CNS, oppure tramite patronato o associazioni di categoria abilitate.

Compatibilità e incompatibilità con altri supporti economici

L’assegno mensile di assistenza ha un sistema di compatibilità più rigido, infatti non si può percepire se si sceglie di usufruire delle prestazioni come quelle per l’invalidità di guerra, lavoro o servizio o di altre tipologie di pensioni dirette di invalidità. La pensione di inabilità invece è compatibile con le prestazioni erogate a titolo di invalidità per lavoro, guerra o servizio. Inoltre questa è compatibile anche per coloro che prendono altre pensioni di invalidità dirette.

Per la pensione di inabilità, inoltre, la compatibilità con l’attività lavorativa è prevista con limiti reddituali maggiori, mentre per l’assegno mensile di assistenza lo svolgimento di attività lavorativa è contemplato solo entro i limiti reddituali previsti.

Tempi e gestione della pratica

Per entrambe le prestazioni il procedimento di liquidazione deve concludersi entro 45 giorni dalla data di presentazione della domanda di pagamento completa di tutti i dati obbligatori. Una volta definito l’iter, il verbale viene inviato dall’INPS tramite raccomandata A/R o PEC, se disponibile, e resta consultabile anche nella Cassetta postale online.

Infine, per entrambe, con l’eccezione delle domande di aggravamento, non è possibile presentare una nuova domanda per la stessa prestazione prima che l’iter precedente sia concluso o, in caso di ricorso, prima di una sentenza passata in giudicato. In definitiva, sono due misure che possono sembrare simili, ma che richiedono specifici requisiti prevedendo di conseguenza diverse agevolazioni e limitazioni.

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Invalidità Civile 2026: come presentare la domanda

01Lug

Invalidità civile 2026: come presentare la domanda e quali documenti servono

Il percorso per ottenere il riconoscimento dell’invalidità civile nel 2026 richiede innanzitutto un certificato medico introduttivo: redatto e trasmesso telematicamente all’INPS da un medico certificatore abilitato che descrive le patologie invalidanti.

Con la riforma prevista dal d.lgs. 62/2024, questo certificato può avviare direttamente la procedura, ma il sistema non è ancora uniforme in tutta Italia: in alcune province non serve alcuna azione successiva, in altre resta necessario presentare domanda all’INPS, almeno fino al 31 dicembre 2026, quando la riforma entrerà a regime su tutto il territorio nazionale (per sapere se la propria provincia rientra o meno nella sperimentazione, è possibile verificarlo sul portale INPS o rivolgendosi a un patronato).

Come presentare la domanda di invalidità civile nel 2026

Nei territori dove non è ancora attiva la riforma resta dunque necessario presentare la domanda di invalidità civile, questo è possibile in due modi:

  • Sul portale online INPS, accessibile con SPID, CIE o CNS: in questo caso il cittadino compila autonomamente il modulo con il codice univoco, i dati personali e le informazioni socioeconomiche. (per i minori, la domanda va presentata con le credenziali del minore stesso).
  • Presso patronati o associazioni che assistono il paziente in tutte le fasi della richiesta. Questa è una soluzione utile per coloro che non sono pratici o hanno difficoltà a gestire la procedura da soli.

Dopo l’invio, sarà possibile integrare altra documentazione sanitaria, anche se si consiglia di allegare fin da subito referti, lettere di dimissione ed esami strumentali, per rendere la valutazione più accurata.

Non è possibile invece inviare una nuova domanda per la stessa prestazione se è già in corso una procedura precedente o un ricorso giudiziario senza sentenza definitiva, salvo nel caso di aggravamento (Legge 80/2006).

Infine, per chi soffre di patologie oncologiche, la Legge 80/2006 prevede una procedura accelerata con la definizione della domanda entro 15 giorni, e la possibilità di presentare una nuova domanda in caso di aggravamento anche nel caso di procedura precedente non ancora conclusa.

La visita in commissione

Dopo aver inviato tutta la documentazione si svolgerà la visita in Commissione. I tempi di convocazione variano e sono di massimo 120 giorni per le convenzioni CIC (INPS + Regioni) e di massimo 45 giorni per le Commissioni ASL con medico INPS.

In caso di assenza alla prima convocazione non si perde il diritto alla richiesta: si viene richiamati una seconda volta; mentre ulteriori assenze ingiustificate comportano invece la decadenza della domanda.

Quali documenti portare durante la visita per l’invalidità civile

Al momento della visita per l’invalidità civile bisogna portare con sé un documento d’identità in corso di validità e tutta la documentazione medica.

La documentazione medica dovrebbe essere recente e, se il quadro clinico è complesso, accompagnata da una breve sintesi cronologica.

Il richiedente ha il diritto di farsi assistere durante la visita da un medico di fiducia, che può aiutare a esporre correttamente il quadro clinico.

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