Il Decreto n. 2 del 13 gennaio 2026 aggiorna il DM 106/2020, che disciplina il funzionamento del RUNTS, con l’obiettivo di rendere le procedure più uniformi, semplici e trasparenti su tutto il territorio nazionale. Viene chiarita la ripartizione delle competenze: gli uffici regionali gestiscono la maggior parte degli enti del Terzo settore, mentre l’ufficio statale è competente per le reti associative.
La novità più rilevante è l’introduzione della figura del delegato: il rappresentante legale può incaricare un soggetto di fiducia per la gestione delle pratiche sul RUNTS. La delega può limitarsi alla compilazione e all’invio, con firma e responsabilità in capo al delegante, oppure estendersi anche alla sottoscrizione digitale, trasferendo al delegato la responsabilità delle dichiarazioni. La procedura è interamente digitale e revocabile.
Il decreto introduce diverse semplificazioni: il termine per il deposito del bilancio passa a 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio; l’aggiornamento dei dati sociali avviene una sola volta l’anno (entro il 30 giugno) e solo in caso di variazioni, obbligo esteso a tutti gli ETS. Vengono semplificate anche le procedure per l’acquisizione della personalità giuridica e per la cancellazione dal RUNTS, soprattutto nei casi senza liquidazione. Sono inoltre chiarite le regole sulla devoluzione del patrimonio, con modalità semplificate per gli enti più piccoli, e rafforzata la digitalizzazione: il portale RUNTS diventa il canale principale di comunicazione ed è obbligatoria una PEC propria per ciascun ente. Viene riconosciuta anche la figura dei comitati tra gli ETS.
Infine, si introducono misure pratiche come l’uso di statuti standard per accelerare le procedure, nuovi documenti da depositare e il divieto di doppia iscrizione in sezioni incompatibili. Le nuove funzionalità previste dal decreto sono operative dal 9 aprile 2026.
Per ulteriori informazioni, visita il sito dell’Inps.
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