04Nov

Incentivi assunzione disabili Terzo settore: fino a 12mila euro per ogni under 35 a tempo indeterminato

Gli enti del terzo settore avranno a disposizione un nuovo incentivo da 25 milioni di euro per assumere giovani under 35 con disabilità. La misura, finanziata dal Fondo Unico per l’inclusione, punta ad abbattere le barriere d’accesso al lavoro e aiutare gli enti a stabilizzare le competenze dei giovani già presenti nella propria organizzazione.

Fino a 12 mila euro per le assunzioni a tempo indeterminato

Il contributo è molto vantaggioso per il settore del no-profit perché unisce due elementi cumulabili per ogni lavoratore inserito in organico a tempo indeterminato. Il primo è una quota fissa fino a 12 mila euro, erogata per le nuove assunzioni o per la conversione dei contratti a termine. A questa cifra si aggiunge una quota variabile di 1.000 euro al mese, riconosciuta fino al 31 dicembre 2026.

Le risorse complessive ammontano a 25 milioni di euro, ma l’importo effettivo che ciascun ente riceverà dipenderà dal numero di richieste idonee: se i fondi non dovessero bastare per tutte le domande, il Dipartimento ridurrà gli importi in modo proporzionale. Il pagamento, invece, arriverà in un’unica soluzione sul conto dell’ente dopo la pubblicazione della graduatoria ufficiale.

Destinatari e requisiti del lavoratore

L’obiettivo della misura è inserire in modo stabile i giovani con disabilità che collaborano con gli enti del terzo settore. Per accedere al fondo, il lavoratore deve rispettare alcuni requisiti specifici:

  • Avere meno di 35 anni al momento dell’assunzione.
  • Avere un contratto a tempo indeterminato, anche part-time (o la trasformazione di un contratto esistente).
  • Mantenere il rapporto di lavoro attivo fino al 31 dicembre 2026. Se il contratto si interrompe prima, l’ente perde il diritto al contributo.
  • Rientrare tra i soggetti con disabilità riconosciuta ai sensi dell’art. 3 della Legge 104/1992 (aggiornata dal D.Lgs. 62/2024), invalidi civili, ciechi, sordi, titolari di accompagnamento, invalidi del lavoro o inabili alle mansioni nel pubblico impiego (ex L. 222/1984).

Prima di stipulare il contratto, è sempre bene verificare che il percorso rispetti le regole del collocamento mirato (Legge 68/1999), così da non rischiare di perdere l’incentivo.

Chi può accedere al beneficio e quali sono le condizioni richieste agli enti

L’accesso al beneficio previsto dal Decreto è aperto a tutte le realtà del settore no-profit e associazioni regolarmente iscritte al Registro Unico del Terzo settore, che rispettano determinati requisiti.

L’ente, innanzitutto, deve dimostrare regolarità dei pagamenti sia a livello amministrativo sia contributivo, risultando in linea con il DURC e con la normativa relativa alla salute e sicurezza dei luoghi di lavoro. Deve dimostrare anche di aver superato i controlli di pagamento con la pubblica amministrazione, come previsto dall’ex art. 48 bis del D.P.R. 602/1973, e osservare le quote di riserva stabilite dall’articolo 3 della Legge 68/1999.

Un altro requisito riguarda invece le mansioni affidate alla persona assunta che devono rientrare ed essere coerenti con le finalità statutarie dell’associazione o dell’ente del terzo settore richiedente il beneficio. Questo vale anche nel caso di inserimento del dipendente all’interno di un’attività con natura produttiva o con iniziative commerciali gestite per il perseguimento dei fini sociali.

Sono espressamente esclusi dall’incentivo gli enti che, nei tre anni precedenti la domanda, abbiano usufruito dell’esonero parziale dagli obblighi di assunzione, abbiano rifiutato l’avviamento a un’assunzione proposto dai servizi territoriali competenti o siano incorsi nelle sanzioni amministrative o penali previste dalla disciplina del collocamento mirato.

Come inviare la domanda e criteri di cumulabilità

La presentazione della domanda per il contributo deve avvenire entro il 31 dicembre del 2026 esclusivamente tramite posta elettronica certificata, indirizzata alla casella dedicata a raccogliere le richieste da parte delle associazioni (inclusionelavorativa.disabilita@pec.governo.it). Le istanze devono essere redatte secondo il modello previsto e corredate da una dichiarazione sostitutiva per gli stati e gli atti dell’ente, al cui interno devono essere riportati tutti i dati richiesti, quali:

  • Dati identificativi dell’ente richiedente e del legale rappresentante.
  • Iscrizione al RUNTS e numero identificativo.
  • Dati anagrafici della persona o delle persone assunte.
  • Codici delle comunicazioni obbligatorie.
  • Informazioni relative al collocamento mirato e agli atti previsti dalla legge 68/99.
  • Eventuale attestazione sul “de minimis”.
  • IBAN intestato all’ente richiedente.

Inviata la domanda seguendo la procedura richiesta l’ente otterrà un numero di protocollo assegnato all’istanza, che servirà a identificare la propria richiesta all’interno dell’elenco dei beneficiari ammessi alla misura. Infine, una buona notizia per le associazioni, il contributo non preclude l’accesso ad altri incentivi, e si può cumulare con altre misure dedicate all’assunzione di persone con disabilità, nel rispetto della normativa vigente.

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28Ott

Congedo per malattie oncologiche: come recuperare fino a 24 mesi di contributi

La sospensione delle attività lavorative a causa di una malattia cronica o invalidante usufruendo del congedo senza retribuzione introdotto dalla legge 106 del 2025 prevede non solo l’assenza di retribuzione, ma anche mesi privi di contributi all’interno dell’estratto conto previdenziale, un vuoto che potrebbe incidere al momento della pensione, ritardando la data di uscita dal lavoro.

Per riuscire a coprire quel periodo senza contributi, l’INPS ha pubblicato una nuova circolare del 22 ottobre 2026, la numero 108, fornendo delle istruzioni per riscattare i contributi a pagamento se il motivo del congedo è dovuto a una malattia oncologica.

Congedo per malattie oncologiche e invalidanti: cosa prevede la legge 106/2025

La legge n. 106/2025 riconosce ai lavoratori dipendenti impiegati sia nel pubblico sia nel privato, affetti da una malattia oncologica, invalidante o cronica (anche rara), con un grado di invalidità pari o superiore al 74%, il diritto a un congedo che arriva fino a 24 mesi e si può fruire in modo frazionato o continuativo, dopo aver esaurito i periodi retribuiti per malattia, o per assenza giustificata a cui ha diritto il lavoratore.

La legge garantisce inoltre che il posto di lavoro sia garantito, ma dato che il dipendente non riceve alcun compenso durante il periodo, e non può svolgere altra attività lavorativa, è stabilito che i mesi usufruiti non siano conteggiati come anzianità di servizio (per gli scatti professionali) o ai fini previdenziali, a meno che non vi siano condizioni favorevoli fissate dalla contrattazione collettiva o dalla disciplina del singolo rapporto.

Onde evitare che l’effetto della normativa possa costituire un ritardo nella data di uscita del lavoratore, al momento della pensione, l’INPS, con parere di conformità rilasciato dal Ministero del Lavoro, ha interpretato in senso esteso il riferimento al riscatto che permette a chi ha fruito del permesso di scegliere tra prosecuzione volontaria o riscatto contributivo.

La disciplina non si applica ai lavoratori autonomi, che per legge hanno solo la facoltà di sospendere il rapporto con il committente fino a 300 giorni per anno solare, e deve essere tenuta distinta anche dal congedo familiare per assistenza di un familiare con disabilità, che segue delle regole e coperture proprie.

Riscatto congedo malattie oncologiche: requisiti e periodi ammessi

La circolare stabilisce che il riscatto dei periodi di congedo è possibile solo a fronte di specifici requisiti. Nello specifico, la circolare prevede che:

  • Si possono riscattare solo i periodi di congedo che sono stati fruiti a partire dall’entrata in vigore della legge 106: le assenze precedenti non possono essere conteggiate, anche se i permessi erano legati alla stessa patologia.
  • Il massimo periodo riscattabile è di 24 mesi nell’arco di tutta la carriera lavorativa; i periodi possono essere sommati tra loro, sia quelli continuativi sia quelli frazionati.
  • Possono accedervi solo i lavoratori impiegati presso un’azienda pubblica o privata, per i mesi che siano realmente privi di ogni copertura assicurativa che sia contributiva o figurativa.

La circolare specifica che questi due anni sono calcolati a prescindere dagli altri strumenti di riscatto e congedo. Nello specifico, i periodi riscattati ex Legge 106 non erodono i limiti massimi previsti dalla normativa precedente per:

  • Congedo per motivi familiari gravi (nel limite di 2 anni).
  • Riscatto interruzioni/sospensioni lavorative (nel limite dei 3 anni).

In questi casi, il nuovo periodo si somma integralmente a quelli già spettanti al lavoratore.

Quanto costa il riscatto? Esempio di calcolo

Dato che il congedo per malattie oncologiche è stato introdotto nel 2025, i periodi di riscatto vengono valutati con il sistema contributivo, con l’onere dei contributi a carico del richiedente calcolato con il metodo percentuale. L’onere si calcola applicando l’aliquota contributiva (quella vigente alla data di presentazione della domanda) alla retribuzione imponibile degli ultimi 12 mesi antecedenti alla richiesta. L’importo ottenuto viene poi proporzionato ai mesi effettivi da riscattare.

Ipotizzando un lavoratore dipendente (con aliquota del 33%) con una retribuzione imponibile di 28.000 euro negli ultimi 12 mesi, che intenda riscattare un anno di congedo, il calcolo sarà:

Retribuzione di riferimento: 28.000 euro x 33% (aliquota), con un totale da pagare all’INPS pari a 9.240 euro per il riscatto di tutto l’anno.

Dal punto di vista tributario, gli importi versati godono della deducibilità dal reddito complessivo del contribuente, con un conseguente risparmio economico sull’esborso totale. La rivalutazione del montante scatta invece dal giorno dell’inoltro della richiesta, e la contribuzione recuperata sarà conteggiata sia ai fini dell’accesso al trattamento di quiescenza sia per il computo della prestazione economica.

Domanda di riscatto all’INPS: chi può presentarla e quali documenti servono

La richiesta di riscatto può essere inoltrata direttamente dal lavoratore interessato oppure dai suoi superstiti, a condizione che il congedo sia stato fruito nel corso di un rapporto di lavoro dipendente. Questa facoltà è aperta anche a chi ha ormai cessato l’attività lavorativa o risulta già titolare di pensione, purché vengano rispettati gli eventuali termini di decadenza previsti dalla gestione competente.

Per quanto riguarda l’invio, l’istanza va indirizzata alla cassa previdenziale presso cui sono accreditati i contributi del periodo lavorativo interessato dal congedo oppure, nel caso in cui i contributi siano stati oggetto di ricongiunzione o trasferimento, alla gestione in cui sono confluiti. Per dimostrare l’uso di questo congedo, serve anche la giusta documentazione che possa dimostrare che l’assenza sia stata regolarmente concessa e goduta, attraverso il provvedimento con cui il datore di lavoro ha autorizzato il congedo o un atto equivalente.

Tuttavia, nel caso in cui il documento non sia più in proprio possesso, la circolare apre a una soluzione alternativa, ammettendo una dichiarazione rilasciata successivamente dal datore di lavoro, purché accompagnata dalla documentazione sanitaria che giustificava la richiesta e da ulteriori elementi utili che provano l’effettiva assenza dal servizio.

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21Ott

DDL caregiver familiare: profili, contributo e tutele nel testo approvato alla Camera

La Camera ha detto il primo sì al disegno di legge dedicato ai caregiver familiari, ossia a tutti coloro che accudiscono un genitore anziano, un figlio con disabilità o un coniuge non autosufficiente. Il disegno di legge mira a fornire un supporto economico, ma solo a chi avrà i giusti requisiti, attualmente inseriti nel provvedimento.

L’approvazione del Ddl Caregiver da parte della Camera è un primo riconoscimento nazionale, ma, come ribadito anche dal Ministro per le Disabilità Locatelli, nel corso dell’iter parlamentare il testo potrebbe essere modificato in parte e migliorato in alcuni punti. Ma vediamo cosa prevede attualmente il disegno di legge e quali sono i benefici a cui potranno accedere i caregiver.

Chi può richiedere il riconoscimento come caregiver familiare

Il DDL è dedicato a tutti i caregiver che si occupano di un familiare di primo o secondo grado, come coniuge, partner da unione civile, convivente di fatto, figli, genitori, fratelli, nipoti, nonni e affini come cognati e suoceri. Sono inclusi anche alcuni parenti di terzo grado, ma solo se si verificano specifiche situazioni. I caregiver che potranno accedere al riconoscimento e ottenere il contributo dovranno essere indicati dalla persona che ha un handicap, come previsto dalla legge 104, o che vive una condizione accertata di non autosufficienza.

Si potranno designare al massimo tre persone, con la possibilità di modificarle in seguito, se necessario. Il riconoscimento come caregiver dipende dal numero di ore a settimana dedicate alla cura dell’assistito, che permette poi di inserirsi in uno dei profili previsti dal DDL:

  • Il profilo prevalente è quello riservato a coloro che convivono con una persona non autosufficiente e che la seguono per novantuno ore o più a settimana, ossia circa tredici ore al giorno.
  • Il profilo convivente, invece, riguarda chi garantisce la propria presenza vicino all’assistito tra le trenta e le novanta ore a settimana.
  • Il profilo non convivente è dedicato a chi si occupa dell’assistito oltre le trenta ore a settimana pur non convivendo con lui.
  • Il caregiver a impegno ridotto, infine, è colui che si occupa dell’assistito tra le dieci e le ventinove ore a settimana.

Quando si rientra nei primi due profili, si dovrà rivedere il carico familiare per riportarlo in modo corretto all’interno del PAI, affinché questi documenti descrivano realisticamente l’assistenza che viene prestata in famiglia.

Come si ottiene il certificato INPS di caregiver

Per essere riconosciuti formalmente, bisognerà passare da una richiesta telematica sulla piattaforma che l’INPS ha tempo di attivare fino al 2 gennaio 2027, e a presentarla sarà la persona assistita oppure, quando ha un tutore, chi la rappresenta legalmente. Nel modulo andranno inseriti i dati di chi presta assistenza, il grado di parentela, la situazione abitativa e le ore dedicate alla cura, mentre il caregiver dovrà confermare con una propria dichiarazione di accettare l’incarico.

L’Istituto avrà un mese per rispondere e, in caso di esito positivo, rilascerà un certificato con il profilo assegnato, mentre chi riceverà un diniego potrà chiedere un riesame entro un mese. Poiché il certificato servirà come porta d’ingresso alle altre misure, comprese quelle sul lavoro, conviene preparare per tempo la documentazione sanitaria dell’assistito e verificare che il verbale di invalidità, di 104 o di accompagnamento sia aggiornato, senza aspettare l’apertura della piattaforma.

Contributo caregiver 2027: requisiti ISEE e importo massimo

Attualmente il supporto economico a cui potranno accedere i caregiver, riguarda una platea ristretta, dato che spetta solo a coloro che non lavorano, che non guadagnano più di 3mila euro lordi l’anno, per chi ha un ISEE fino ai 15 mila euro, sopra questa cifra (e fino a un massimo di 25 mila euro), l’importo potrà variare in base al valore dell’indicatore riducendosi in proporzione. Chi rientra all’interno di questi parametri economici, fino ai 15 mila euro, potrà ricevere un contributo, che vede una cifra massima di 1200 euro ogni trimestre, che verranno versati per ogni familiare assistito fino a un massimo di due. Sopra i 15 mila euro, invece, l’importo si riduce in proporzione. La somma non è tassata e non incide sulla parte reddituale dell’ISEE, ma resta legata ai fondi complessivi che verranno stanziati dallo Stato.

Tutele sul lavoro, studio e servizi di supporto per i caregiver

Per i caregiver prevalenti e conviventi che lavorano come dipendenti, il Ddl apre la possibilità di chiedere un orario diverso o lo smart working, se il tipo di mansione lo permette, e assegna loro la precedenza nelle richieste di passaggio al part-time, con la garanzia di poter tornare al full time in un secondo momento. Il Ddl permette inoltre ai colleghi di donare ferie e riposi nei limiti fissati dai contratti collettivi. I genitori che si occupano dei figli con una disabilità riconosciuta, potranno utilizzare il congedo fino al compimento dei 18 anni del figlio, con un aumento di quattro anni, rispetto al limite odierno.

Le agevolazioni per i caregiver studenti

Chi studia mentre assiste un familiare potrà farsi certificare l’esperienza di cura e spenderla come credito formativo per diventare OSS o per conseguire altre qualifiche socio sanitarie, oltre a presentarla al colloquio dell’esame di maturità. All’università sono previste agevolazioni che però dipendono dai singoli atenei, come lo status di studente lavoratore o l’esonero dalle tasse per chi supera le 30 ore settimanali di assistenza.

I servizi di supporto e la partecipazione al PAI

Il caregiver prevalente o convivente avrà diritto a supporto psicologico, formazione gratuita, visite a domicilio, anche specialistiche, e teleconsulti, oltre alla possibilità di farsi sostituire per brevi periodi e a corsie preferenziali per le prestazioni sanitarie. Tutti i caregiver riconosciuti, a prescindere dal profilo, parteciperanno alla valutazione multidimensionale e alla definizione del PAI.

Il rendiconto semplificato per il tutore

Se il caregiver convivente è anche tutore, il giudice in questo caso, potrà ammettere un rendiconto semplificato, senza obbligo di allegare le ricevute quando le spese mensili non superano l’importo dell’assegno sociale.

I prossimi passaggi dell’iter parlamentare

Prima che le misure diventino operative restano da completare il passaggio al Senato, l’eventuale ritorno alla Camera in caso di modifiche e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, a cui seguiranno i decreti attuativi, per cui le scadenze del 2027 vanno considerate indicative. Nel frattempo le misure regionali già esistenti, che il Ddl lascia intatte, restano l’unico sostegno specifico per chi assiste un familiare.

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14Ott

Piano non autosufficienza over 70, il CIPA approva 1,5 miliardi per il triennio 2025-2027

Un pacchetto finanziario superiore a 1,5 miliardi di euro per il triennio 2025-2027 segna il via ufficiale del primo piano strategico dedicato agli anziani ultra-settantenni non autosufficienti. Il CIPA, Comitato interministeriale per le politiche della popolazione anziana, ha approvato il provvedimento nella seduta del 2 ottobre 2026, guidata dalla Vice Ministra del Lavoro Maria Teresa Bellucci insieme alla Ministra Marina Calderone e alle autorità competenti.

La misura dà sostanza ai principi stabiliti dalla riforma della terza età sancita con la legge 33 del 2023. L’iniziativa punta a sostenere le persone con più di settant’anni affette da una ridotta autonomia personale, sollevando al contempo le loro famiglie da un carico assistenziale spesso insostenibile.

Il focus principale riguarda l’espansione dell’assistenza a domicilio, la sburocratizzazione dell’accesso alle misure economiche e una presenza più capillare dei professionisti della salute e dell’assistenza sul territorio. Viene così superata la frammentazione del passato, che costringeva i cittadini a rivolgersi ad uffici differenti per coordinare interventi sanitari e sociali con iter infiniti.

Sportelli PUA e PAI: come cambia l’assistenza sul territorio

La novità per le famiglie riguarda l’attivazione dei Punti Unici di Accesso (PUA) presso le Case di Comunità, questi sportelli servono a evitare che l’utente venga rimandato da uno sportello all’altro e offrono un unico riferimento da cui avviare l’intero percorso di presa in carico.

L’anziano, o un suo familiare, si rivolge al PUA e da lì parte la valutazione multidimensionale, con un’équipe multidisciplinare che esamina le condizioni di salute, le capacità residue e il contesto familiare della persona.

Quando dalla valutazione emerge una condizione di fragilità, viene redatto il Progetto Assistenziale Individualizzato. Il PAI fissa gli obiettivi di cura, i servizi da attivare e le figure professionali coinvolte, in modo che l’intervento sociale e quello sanitario procedano insieme, diventando così il documento di riferimento per tutti gli operatori che seguono la persona, dal medico di famiglia all’assistente sociale, con aggiornamenti costanti se le condizioni cambiano nel tempo.

A finanziare il piano è il Fondo per le Non Autosufficienze, che destina oltre 1,5 miliardi di euro alla fascia over 70 per il triennio, con una parte delle risorse, pari a 250 milioni di euro l’anno, riservata ai LEPS, i livelli essenziali delle prestazioni sociali per gli anziani non autosufficienti.

Questa quota viene ripartita tra le Regioni in due parti con il 70% concesso in base ai residenti che hanno almeno 70 anni e il 30% in base agli over 70 che sono titolari di indennità di accompagnamento. Se a queste si aggiungono le risorse per la disabilità e per le altre fasce d’età, la dotazione complessiva del fondo sfiora i tre miliardi di euro nei prossimi tre anni.

La differenza con il Piano Nazionale per la Non Autosufficienza

Per evitare delle sovrapposizioni conviene chiarire che i due piani sono strumenti complementari e attingono allo stesso fondo ma con intenti differenti. Nello specifico:

  • Il Piano per gli anziani non autosufficienti over 70 si concentra sui bisogni legati all’invecchiamento e alla gestione della fragilità avanzata.
  • Il Piano nazionale per la non autosufficienza invece è stato approvato in Conferenza Unificata lo scorso marzo e riguarda le persone fino ai 70 anni, comprendendo chi ha una disabilità grave, i titolari della Legge 104, chi percepisce l’indennità di accompagnamento e chi è parzialmente non autosufficiente.

Infine, a completamento della seduta, il CIPA ha varato anche le linee di indirizzo sul Senior Cohousing e sull’abitare intergenerazionale, si tratta di una misura pensata per riuscire a promuovere modelli di convivenza condivisi, ideati per poter contrastare la solitudine e favorire le reti comunitarie di mutuo soccorso che aiutino le persone anziane a mantenere la propria indipendenza più a lungo.

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07Ott

Invalidità civile per malati oncologici: diritti, benefici e tutele sul lavoro

Quando si riceve una diagnosi oncologica, ci si trova a gestire non solo le terapie ma anche diverse pratiche amministrative, necessarie per il riconoscimento dell’invalidità civile per malati oncologici e per ottenere il supporto economico e i permessi lavorativi utili a prendersi cura di sé.

Con l’entrata in vigore della nuova Legge 106/2025 e l’aggiornamento degli importi INPS per il 2026, le tutele per i pazienti oncologici sono cambiate, con alcuni sostegni aggiuntivi pensati per chi lavora. Ecco dunque tutte le agevolazioni e le domande che si possono presentare durante il percorso di cura per una malattia oncologica.

Domanda di invalidità civile per malati oncologici: visite in tempi ridotti

Dopo aver ricevuto la diagnosi di tumore, il percorso di richiesta dell’invalidità civile parte dal proprio medico curante o da un medico certificatore abilitato, che compila e invia all’INPS il certificato medico introduttivo, indicando la diagnosi oncologica. Una volta rilasciato il certificato medico, si presenta la domanda all’INPS entro 90 giorni. Per i malati oncologici la legge prevede che la visita di accertamento si svolga entro 15 giorni dalla domanda e che l’esito produca subito i suoi effetti ai fini dei benefici.

Per velocizzare ulteriormente la valutazione, l’INPS mette a disposizione il certificato oncologico introduttivo, che l’oncologo può compilare con informazioni cliniche dettagliate e che, in alcuni casi, permette alla commissione di decidere anche senza convocare direttamente il paziente.

Per quanto riguarda la percentuale di invalidità in caso di malattia oncologica, i valori partono dall’11% per le forme a prognosi favorevole con modesta compromissione funzionale, salgono al 70% quando la compromissione è grave e arrivano al 100% per le neoplasie a prognosi infausta o probabilmente sfavorevole.

Nella stessa domanda conviene chiedere anche l’accertamento dello stato di handicap ai sensi della Legge 104, dato che molti permessi lavorativi dipendono direttamente da questo riconoscimento, mentre chi è già invalido e va incontro a un peggioramento può fare domanda di aggravamento con la stessa procedura.

Pensione di invalidità, assegno mensile e accompagnamento per i malati oncologici

Le prestazioni economiche legate all’invalidità civile per i malati oncologici dipendono dalla percentuale di invalidità riconosciuta e dal reddito personale. Con una percentuale tra il 74% e il 99% e un’età tra i 18 e i 67 anni spetta l’assegno mensile di assistenza, pari a 340,71 euro al mese per il 2026 e corrisposto per tredici mensilità, se il reddito annuo personale non supera i 5.852,21 euro. In caso di riconoscimento dell’invalidità al 100% spetta la pensione di inabilità civile, anch’essa corrisposta per tredici mensilità, che ha un importo identico ma prevede un limite di reddito più alto, fissato a 20.029,55 euro.

L’indennità di accompagnamento spetta a chi, oltre all’invalidità totale, non riesce a deambulare senza il supporto di un accompagnatore o a compiere da solo gli atti quotidiani della vita, condizione che si verifica spesso nei pazienti in fase avanzata di malattia o durante terapie molto pesanti.

Chi ha versato almeno cinque anni di contributi, di cui tre negli ultimi cinque anni, e ha una capacità lavorativa ridotta a meno di un terzo a causa della malattia può valutare anche la richiesta dell’assegno ordinario di invalidità previsto dalla Legge 222/1984. In questo caso l’importo varia sulla base dei contributi effettivamente versati al momento della richiesta.

Lavoratori con patologie oncologiche: tutti i permessi e le agevolazioni

Per i lavoratori che ricevono una diagnosi oncologica ci sono diversi permessi di lavoro che si possono richiedere. In campo lavorativo, le novità più rilevanti sono quelle introdotte dalla Legge 106/2025, in vigore dal 9 agosto 2025, che riguardano i dipendenti sia pubblici sia privati affetti da malattie oncologiche, invalidanti o croniche con un’invalidità pari o superiore al 74%.

In questo caso i lavoratori possono richiedere un congedo fino a 24 mesi, fruibile in modo continuativo o frazionato, che si attiva dopo aver esaurito le altre assenze previste dalla legge o dal contratto e che garantisce al lavoratore la conservazione del posto di lavoro.

Il congedo non è retribuito e durante il periodo non si può svolgere nessun’altra attività lavorativa; al rientro, invece, il dipendente ha la priorità nell’accesso al lavoro agile, ove le mansioni lo consentano.

Dal 1° gennaio 2026 la stessa legge riconosce anche 10 ore all’anno di permesso retribuito per visite, esami strumentali e cure, che possono essere utilizzate su prescrizione medica anche dai genitori di figli minorenni con le stesse patologie. Per i lavoratori autonomi, invece, è prevista la possibilità di sospendere l’attività fino a 300 giorni nel corso dell’anno solare.

Accanto alle misure introdotte dalla Legge 106/2025 restano in vigore anche quelle previste dalla Legge 104, ovvero:

  • per il lavoratore con handicap grave, tre giorni di permesso retribuito al mese, frazionabili anche in ore, oppure in alternativa due ore di permesso al giorno;
  • per il familiare che lo assiste, i tre giorni di permesso mensili e, in presenza dei requisiti, il congedo straordinario retribuito fino a due anni previsto dall’articolo 42 del D.Lgs. 151/2001.

In caso di invalidità superiore al 50%, inoltre, è possibile ottenere il congedo per cure, che prevede fino a 30 giorni all’anno retribuiti come malattia, senza che incidano sul periodo di comporto. I lavoratori con patologie oncologiche hanno anche il diritto di passare al part-time, previo accertamento della ridotta capacità lavorativa da parte della commissione medica, e di tornare al tempo pieno quando le condizioni di salute lo permettono.

Per chi è alla ricerca di un’occupazione, infine, un’invalidità superiore al 45% permette l’accesso al collocamento mirato previsto dalla Legge 68/1999, con l’iscrizione nelle liste speciali del Centro per l’Impiego.

Esenzioni, diritti e agevolazioni fiscali per i malati oncologici

I malati oncologici hanno diritto anche a diverse esenzioni e agevolazioni fiscali, che vanno dall’ambito sanitario fino al diritto all’oblio stabilito dalla legge. Nello specifico, tra le principali misure rientrano le seguenti:

Esenzione dal ticket

L’esenzione dal ticket con codice 048 copre farmaci, visite ed esami collegati alla patologia oncologica e alle sue complicanze e si ottiene presentando all’ASL la certificazione dello specialista, senza dover attendere il verbale di invalidità. La validità è limitata nel tempo, di solito cinque anni, e si rinnova se le condizioni cliniche lo richiedono, con il riconoscimento di un’invalidità del 100%, invece, l’esenzione si estende alla generalità delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, anche quando non sono legate alla malattia oncologica.

Detrazione IRPEF al 19%

Dal punto di vista fiscale, le spese mediche danno diritto alla detrazione IRPEF del 19%, mentre chi è riconosciuto in una situazione di handicap può dedurre per intero dal reddito le spese mediche generiche e di assistenza specifica e acquistare ausili e sussidi tecnici con l’IVA agevolata al 4%.

Contrassegno per il parcheggio ed esenzione dal bollo

Il malato oncologico può richiedere anche il contrassegno per il parcheggio e l’esenzione dal bollo auto, in questo caso i requisiti dipendono dalla capacità di deambulazione accertata dalla commissione medica.

Oblio oncologico

Infine, chi ha concluso le cure e non ha avuto recidive ha diritto all’oblio oncologico, previsto dalla Legge 193/2023, una volta trascorsi dieci anni dalla fine del trattamento attivo, o cinque se la diagnosi è arrivata prima dei 21 anni. Da quel momento nessuno può chiedere informazioni sulla vecchia patologia quando l’ex paziente deve stipulare un mutuo, una polizza assicurativa o un finanziamento, e lo stesso vale per le procedure di adozione e di selezione per un posto di lavoro.

Da dove partire dopo la diagnosi

La maggior parte di queste tutele si attiva solo dopo il riconoscimento dell’invalidità o dello stato di handicap dato dalla malattia oncologica, ecco perché conviene avviare la pratica subito dopo la diagnosi, chiedendo al medico curante il certificato medico introduttivo e al professionista il certificato oncologico, in modo tale da sfruttare i tempi ridotti previsti dall’INPS in questi casi.

A contempo, è consigliabile sempre conservare in ordine referti, cartelle cliniche e verbali, perché serviranno per l’esenzione dal ticket, per le richieste al datore di lavoro e per un’eventuale domanda di aggravamento nel caso in cui le condizioni di salute dovessero peggiorare. Se si preferisce non affrontare da soli moduli e scadenze, ANIMID offre assistenza in tutte le fasi della pratica alla presentazione della domanda all’INPS, aiutando il paziente e la sua famiglia a ottenere i benefici di cui hanno diritto.

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Nuova procedura per il riconoscimento legge 104: cosa cambia nel 2027

30Set

Nuova procedura per il riconoscimento legge 104: cosa cambia nel 2027

A partire dal 1° gennaio del 2027 diventerà operativa su tutto il territorio nazionale la nuova procedura per l’accertamento della disabilità, introdotta dal D.L. n. 62/2024. La riforma vuole superare il vecchio sistema, eliminando la necessità di svolgere due passaggi separati per la valutazione e abolendo la trasmissione della successiva domanda amministrativa all’INPS.

La riorganizzazione risponde all’esigenza di ridurre le visite ripetute, eliminare la frammentazione tra le istituzioni coinvolte e alleggerire il carico di adempimenti burocratici che in passato gravava sulle famiglie. Il cambiamento riguarda l’invalidità civile, la cecità, la sordità e la disabilità ai fini lavorativi o per accedere ai benefici della Legge 104.

Le visite già in calendario entro il 31 dicembre 2026 seguiranno la normativa precedente, mentre i nuovi criteri valutativi entreranno a regime per le chiamate disposte dal 1° gennaio 2027.

Come ottenere il certificato medico introduttivo

Il certificato medico introduttivo costituisce il presupposto essenziale per avviare l’intero percorso sanitario e amministrativo. La riforma ha esteso la platea dei professionisti che possono redigerlo e inviarlo all’INPS. Tra questi rientrano:

  • il medico di base;
  • il pediatra per i bambini;
  • i medici specialisti che opera negli ambulatoriali del SSN;
  • i medici in servizio presso le ASL;
  • i medici che lavorano negli ospedali;
  • istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
  • centri dedicati alle malattie rare.

La trasmissione può avvenire anche ad opera di medici liberi professionisti, di medici operanti presso strutture private accreditate e di medici in quiescenza con regolare iscrizione all’albo.

Nel documento il certificatore deve inserire i dati anagrafici del paziente, indicare la diagnosi e allegare la documentazione sanitaria a supporto della richiesta.

Procedura unica per le nuove richieste di riconoscimento legge 104

Il nuovo iter prende il via dallo studio medico con l’invio telematico del certificato introduttivo. Una volta ricevuto questo documento clinico, l’INPS dispone direttamente la convocazione del richiedente a visita, senza il bisogno di presentare un’ulteriore istanza amministrativa.

La fase di valutazione di base viene poi assegnata in via esclusiva alle nuove Commissioni sanitarie istituite presso l’INPS. Questo passaggio evita il doppio iter previgente, che vedeva impegnate prima le commissioni integrate della ASL e successivamente i servizi di verifica dell’istituto pensionistico.

Una volta completato l’invio telematico, l’INPS provvede alla chiamata a visita entro tempi determinati:

  • quindici giorni per le istanze legate a patologie oncologiche;
  • trenta giorni per le richieste riguardanti i minori;
  • novanta giorni per le valutazioni di disabilità generale.

Qualora sia necessario richiedere un’integrazione della documentazione o svolgere approfondimenti clinici, i termini possono venire sospesi per sessanta giorni, con la possibilità di una proroga per un analogo periodo.

Cambia l’approccio alla condizione di disabilità non solo la procedura

Le novità introdotte dalla riforma vanno oltre l’aspetto puramente organizzativo, modificando la prospettiva generale con cui viene considerata la disabilità. La valutazione adotta un modello bio-psico-sociale che vuole prendere in esame l’individuo nella sua totalità.

Si supera l’idea di un’analisi puramente teorica della patologia per concentrarsi sugli ostacoli reali e sulle barriere contestuali che la persona incontra ogni giorno, stabilendo su questa base la misura e l’intensità delle misure di sostegno da attivare.

L’accertamento si conclude con il rilascio di un certificato finale che attesta la condizione di disabilità o di invalidità civile, fissando le premesse per l’accesso ai benefici economici, fiscali e sociali.

Questo include anche il pacchetto completo delle agevolazioni previste dalla Legge 104 nei casi in cui venga riconosciuta la necessità di un sostegno intensivo sulla base della valutazione svolta dalla commissione.

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23Set

Carta europea della disabilità: novità, come richiederla e vantaggi

Se hai una disabilità riconosciuta ti sarà capitato di dover tirare fuori il verbale INPS alla cassa di un museo o allo sportello della stazione per ottenere uno sconto, con il disagio di mostrare a uno sconosciuto un verbale con tutti i tuoi dati personali. 

La Carta europea della disabilità serve proprio a evitare questo passaggio: è una tessera gratuita che viene rilasciata dall’INPS, e basta esibire per far valere la propria condizione e accedere alle agevolazioni previste. Nel 2026 sono arrivate diverse novità, dal rifinanziamento con il Decreto Fiscale che recepisce la direttiva europea e che renderà la carta valida in tutta l’Unione. Vediamo quindi chi ne ha diritto, come si fa la domanda, quanto dura e cosa si ottiene concretamente.

Carta europea della disabilità: cos’è e come nasce

La Disability Card è un tesserino con foto, nome e cognome del titolare che gli enti pubblici e privati convenzionati accettano come prova della disabilità, senza chiedere certificati medici o verbali, e che dal 2024 si può mostrare anche direttamente dal proprio smartphone. Chi la mostra ottiene le condizioni previste dalle singole convenzioni, che possono riguardare un museo, i trasporti o gli accessi a cinema e teatri. L’idea è partita dalla Commissione europea nel 2016 con un progetto pilota in pochi Paesi, Italia compresa, perché ogni Stato aveva (e ha ancora) regole proprie per certificare la disabilità e un cittadino italiano in vacanza a Parigi o a Vienna non aveva modo di far valere la sua disabilità. In Italia, la carta è stata introdotta con il DPCM del 6 novembre 2020, mentre il servizio per richiederla è attivo sul sito INPS dal 2022.

La vera svolta è poi arrivata con la direttiva (UE) 2024/2841, che ha reso la carta e il contrassegno di parcheggio due strumenti comuni a tutti gli Stati membri.  Il 4 agosto 2026 il Consiglio dei ministri ha dato il primo via libera al decreto legislativo di recepimento, e l’Italia è stata il primo Paese europeo a farlo, ma il testo deve ancora passare per i pareri della Conferenza unificata, del Garante privacy e delle Commissioni parlamentari. 

Nel frattempo la carta attuale continua a funzionare come prima e per il 2026 il Decreto Fiscale ha messo a disposizione 1,6 milioni di euro per garantire la sua continuità.

Chi può richiedere la Carta europea della disabilità: i requisiti

Hanno diritto alla carta della disabilità europea tutte le persone che hanno una disabilità riconosciuta media, grave o non autosufficiente, senza alcun limite di reddito o di età. 

Nello specifico possono richiedere la Disability Card: 

  • Gli invalidi civili con una disabilità riconosciuta minima dal 67% in su. 
  • Gli inabili totali, i ciechi civili e i sordi. 
  • Le persone con handicap grave certificato. 
  • Gli invalidi del lavoro con un riconoscimento pari almeno al 35%. 
  • Gli inabili al lavoro e gli invalidi di guerra. 
  • I minori con disabilità riconosciuta (in questo caso la domanda deve essere fatta dal genitore, dal tutore o dall’affidatario). 

Se si ha diritto all’accompagnamento o si è in possesso di una certificazione di handicap grave (art. 3, comma 3 della Legge 104/1992), sulla tessera viene applicata la lettera “A” (o specifica indicazione di supporto), che permette di estendere gli sconti e le agevolazioni anche alla persona che accompagna il titolare.

Come richiedere la Carta europea della disabilità all’INPS

La richiesta è completamente gratuita e si può fare direttamente dal sito dell’INPS, cercando il servizio dedicato alla Carta europea della disabilità ed entrando con SPID, Carta d’Identità Elettronica o Carta Nazionale dei Servizi. Un consiglio prima di iniziare l’iter per la richiesta della Carta Europea della disabilità conviene preparare una fototessera a colori digitalizzata, che servirà al momento della stampa e della realizzazione della tessera. Dopo l’accesso alla pagina dedicata per la richiesta della Disability Card sul sito dell’INPS troverai compilati i tuoi dati anagrafici e indirizzo di residenza, dopodiché dovrai caricare la foto e sé richiesto dovrai aggiungere gli allegati, come ad esempio il verbale che certifica la disabilità. Nel caso di minori o soggetti tutelati, la domanda deve essere presentata da chi ne esercita la rappresentanza legale

Durata della Disability Card e rinnovo

La Carta europea della disabilità ha una validità pari alla durata della disabilità riconosciuta nel verbale, fino a un massimo di dieci anni. Alla scadenza va richiesta di nuovo tramite la stessa procedura online. Attenzione anche ai controlli, perché l’INPS può verificare i requisiti in qualsiasi momento e ritirare la carta se non ci sono più, per esempio dopo una visita di revisione che abbassa la percentuale di invalidità sotto la soglia. Se non vuoi portare in giro il tesserino, dal 2024 puoi caricare la Carta europea della disabilità nell’IT Wallet dell’App IO, usandola esattamente come fai con quella fisica. 

Il decreto di recepimento della direttiva porterà a breve anche altre novità, come la possibilità di fare domanda per la carta direttamente dall’App IO e il rinnovo automatico per chi ha una disabilità permanente, ma bisognerà aspettare l’approvazione definitiva perché diventino operative.

Vantaggi e agevolazioni della Carta europea della disabilità

I vantaggi e le agevolazioni previste dalla Carta Europea della disabilità sono diversi e riguardano principalmente: cultura, trasporti, sport e tempo libero. Nello specifico chi è titolare della Disability Card ha la possibilità di ottenere:

  • Cultura e spettacoli: ingressi gratuiti o ridotti nei musei italiani, nei siti archeologici, nei cinema e nei teatri convenzionati;
  • Trasporti: agevolazioni sulle tariffe dei trasporti e la possibilità di far viaggiare gratuitamente l’accompagnatore (come avviene con Trenitalia per i titolari di Carta recante l’indicazione di accompagnamento “A”);
  • Sport e tempo libero: sconti e ingressi agevolati presso strutture sportive, parchi e realtà del settore privato convenzionate;

Per consultare l’elenco completo delle convenzioni attive è possibile visitare il sito ufficiale del Ministero per le Disabilità. All’estero per ora la Carta funziona solo nei Paesi che hanno partecipato al progetto pilota e presso gli enti esteri convenzionati. Quando il decreto di recepimento della direttiva sarà pienamente operativo, la Carta garantirà l’accesso alle medesime agevolazioni previste per i residenti con disabilità durante soggiorni brevi in tutti i Paesi dell’Unione Europea.

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Fonte Immagini: Canva – Ministero per le Disabilità

16Set

Fondo Prima Casa Consap per disabili e caregiver: come richiedere il mutuo agevolato

Acquistare un’abitazione diventa più semplice per chi convive con una disabilità o si prende cura di un familiare non autosufficiente, grazie alle ultime novità normative sul Piano Casa. La nuova disciplina ha infatti ampliato le tutele del Fondo di Garanzia Prima Casa, gestito da Consap, estendendole ufficialmente ai titolari della Legge 104 e ai loro conviventi e permettendo così l’accesso a finanziamenti fino al 100% del valore dell’immobile tramite garanzia statale.

Cos’è la garanzia Consap per la Prima Casa

Il Fondo di Garanzia Consap per l’acquisto della prima casa agevola da quest’anno anche i disabili e i caregiver, con uno strumento pubblico nato per agevolare l’accesso al credito ipotecario. Il fondo non eroga direttamente la somma richiesta per l’acquisto dell’abitazione, ma serve a fornire una garanzia statale alla banca concedente il mutuo. In questo modo la garanzia dello Stato si affianca o si sostituisce a garanzie aggiuntive rispetto a quelle reddituali proprie, come la firma di un garante o di un genitore: lo Stato si fa così carico di una percentuale del rischio del credito concesso dall’istituto.

Naturalmente questo non esime il richiedente dall’obbligo di pagare la rata nei tempi previsti e dall’eventuale pignoramento in caso di mancato pagamento. Questo meccanismo aiuta a ridurre le barriere all’ingresso per chi non dispone di ampi patrimoni, consentendo di ottenere finanziamenti fino al 100% del valore dell’immobile, per un importo massimo di 250.000 euro, destinati all’acquisto della prima casa in Italia.

I requisiti d’accesso: chi rientra nelle nuove categorie

Per accedere alle agevolazioni del Fondo Prima Casa Consap non è sufficiente soddisfare i parametri di reddito, ma occorre rientrare in specifiche tutele personali e familiari stabilite dalla legge. Le recenti disposizioni hanno infatti ampliato la platea dei beneficiari prioritari, estendendo la garanzia statale e le condizioni agevolate a chi affronta situazioni di disabilità grave e ai familiari che offrono loro assistenza quotidiana.

Nello specifico, per l’accesso al fondo è necessario essere:

  • Titolari di Legge 104: persone cui sia stata riconosciuta una condizione di disabilità grave e permanente (art. 3, comma 3 della L. 104/1992).
  • Caregiver e familiari: componenti del nucleo familiare che convivono in modo continuativo con la persona disabile da almeno 24 mesi.

Infine, ci sono dei vincoli sulla proprietà dell’immobile al momento della domanda, il richiedente, infatti, non deve risultare titolare di altre abitazioni residenziali in Italia o all’estero. Fanno eccezione, invece, gli immobili ricevuti per successione ereditaria o quelli concessi in uso gratuito a genitori o fratelli.

Garanzia fino all’80% e tassi calmierati

Per le categorie tutelate, lo Stato garantisce il 50% della quota capitale erogata. La copertura però sale all’80% se il richiedente presenta un ISEE non superiore a 40.000 euro annui. Questa misura attualmente rinnovata resterà in vigore fino al 31 dicembre 2027.

I tassi agevolati vengono stabiliti solo quando la garanzia statale raggiunge l’80%, infatti, in questo caso le banche sono tenute ad applicare condizioni economiche favorevoli, quali:

  • Nessun sovrapprezzo sul tasso: l’interesse che viene applicato al mutuatario non può superare il valore del TEGM del periodo.
  • Calcolo del margine (IRS): per definire la convenienza della rata, si deve confrontare la media degli indici IRS a 10 anni del mese precedente all’erogazione con quella del trimestre di riferimento del TEGM. Se da questo confronto emerge una variazione favorevole al consumatore, la banca deve trasferire questo risparmio direttamente sul tasso finale del finanziamento.

Si tratta di una tutela che impedisce agli istituti di credito di applicare dei margini speculativi, assicurando ai beneficiari l’effettivo accesso a un mutuo sostenibile.

Caratteristiche degli immobili ammessi

Il finanziamento garantito da Consap si applica unicamente alle abitazioni principali di tipo residenziale come gli appartamenti, le villette a schiera e gli immobili indipendenti. Sono escluse però alcune categorie catastali di lusso o di pregio storico quali: A/1 ossia abitazioni classificate come signorili; A/8 che contraddistingue le case definite come ville e A/9 che identifica i castelli e i palazzi di valore artistico o storico. Prima di firmare il compromesso o presentare domanda in banca quindi bisogna verificare sempre sulla visura catastale che l’immobile rientri tra le categorie ammesse.

Come presentare la domanda al Fondo Consap per disabili e caregiver

La domanda di accesso al Fondo Prima Casa gestito da Consap va presentata direttamente presso uno degli istituti di credito convenzionati, consegnando la documentazione necessaria ad attestare il possesso dei requisiti. Nello specifico, i principali documenti da allegare alla richiesta sono:

  • Verbale ASL attestante la disabilità grave (art. 3, c. 3, L. 104/92).
  • Certificato di stato di famiglia per verificare la convivenza da almeno 2 anni (in caso di domanda inoltrata dal familiare convivente).
  • Modello ISEE in corso di validità (per ottenere la garanzia all’80%).
  • Documenti reddituali del richiedente e la visura catastale dell’immobile da acquistare.

Compilato il modulo predisposto, sarà la banca stessa a interfacciarsi con la piattaforma informatica di Consap per confermare la riserva della garanzia e infine, effettuare l’erogazione del mutuo. 

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Nuove tutele e permessi 104 fino a sei giorni: chi ne ha diritto nel 2026

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09Set

Nuove tutele e permessi 104 fino a sei giorni: chi ne ha diritto nel 2026

Secondo le stime più recenti in Italia ci sono circa 12,3 milioni di caregiver, una platea molto ampia di persone, come figli, coniugi, nipoti e genitori, che assistono ogni giorno familiari con disabilità, affiancandoli nella gestione delle attività quotidiane e accompagnandoli alle visite e alle terapie. Proprio per il supporto che forniscono ai propri familiari, i caregiver hanno accesso alle tutele previste dalla legge 104, tra cui rientrano i permessi retribuiti che consentono di assentarsi dal lavoro. Nella maggior parte dei casi le giornate riconosciute sono tre al mese, ma esiste una condizione che consente ad alcune categorie di caregiver di ottenere fino a sei giorni lavorativi.

Accanto a questa possibilità, il 2026 ha portato altre misure diventate operative per i beneficiari della 104, dalle ore aggiuntive destinate alle visite specialistiche fino ai chiarimenti sulla fruizione oraria dei permessi da parte di più caregiver.

Permessi 104: quando i tre giorni possono diventare sei

Il passaggio da tre a sei giornate mensili non deriva da un aggiornamento normativo recente, ma da un meccanismo di cumulo previsto dalla legge 104 del 1992 nella formulazione introdotta dal decreto legislativo 119/2011. Il diritto ai tre giorni matura infatti in relazione a ciascuna persona con handicap grave riconosciuto, il che significa che un lavoratore il quale assiste due familiari, entrambi in possesso della certificazione prevista dal comma 3, articolo 3 della legge 104/92, può vedersi riconoscere il permesso due volte: tre giornate per il primo assistito e tre per il secondo, per un totale di sei al mese. Non si tratta quindi di un’estensione del singolo beneficio, ma della somma di due autorizzazioni distinte che restano separate anche nella gestione successiva.

Le condizioni da rispettare per arrivare fino a sei giorni al mese, dunque, sono le seguenti:

  • ciascuna delle persone assistite deve trovarsi in una situazione di disabilità grave accertata dalla commissione medica.
  • il caregiver deve essere un lavoratore dipendente, pubblico o privato, con esclusione dei lavoratori autonomi, dei parasubordinati, dei lavoratori a domicilio e degli addetti ai lavori domestici e familiari;
  • con ciascuna delle persone assistite deve sussistere un rapporto di coniugio o di unione civile, una convivenza di fatto, oppure un vincolo di parentela o affinità entro il primo grado, come quello con i genitori, i figli, i suoceri, i generi e le nuore;
  • l’assistenza a un parente o affine di secondo grado, quindi nonni, nipoti, fratelli, sorelle e cognati, entra nel cumulo solo nel caso in cui i genitori o il coniuge della persona con disabilità hanno compiuto 65 anni, se sono affetti da patologie invalidanti oppure se sono deceduti o mancanti;
  • per ciascun assistito deve essere stata presentata una domanda autonoma e deve essere stata rilasciata la relativa autorizzazione.

Ad esempio: un lavoratore che si prende cura di entrambi i genitori con handicap grave rientra quindi pienamente nell’ipotesi del raddoppio, così come chi assiste il coniuge e un figlio. Chi assiste invece un genitore e una sorella può cumulare i permessi solo se, rispetto alla sorella, ricorrono le condizioni previste per il secondo grado.

Diverso è lo scenario in cui più familiari si alternano nell’assistenza alla stessa persona, infatti, dal 2022 non sussiste più il vincolo del referente unico e più caregiver possono essere autorizzati contemporaneamente. Il tetto complessivo però non si moltiplica e resta di tre giornate al mese per ogni persona assistita, giornate che vanno ripartite tra chi presta l’assistenza in base agli accordi presi mese per mese all’interno della famiglia.

Come ottenere i permessi 104 fino a sei giorni al mese

Quando ricorrono le condizioni descritte, la procedura da seguire cambia a seconda del comparto di appartenenza. I lavoratori del settore privato devono presentare la domanda all’INPS in via telematica, allegando il verbale di riconoscimento dell’handicap grave della persona assistita e la documentazione che attesta il rapporto di parentela o la convivenza; l’istituto verifica i requisiti e rilascia l’autorizzazione, che va poi comunicata al datore di lavoro per la programmazione delle assenze.

Chi lavora nella pubblica amministrazione deve presentare l’istanza direttamente al proprio ente di riferimento, che gestisce internamente il riconoscimento e la contabilizzazione delle giornate.

Nel caso dell’assistenza a due persone con disabilità grave occorre presentare una domanda distinta per ciascun assistito, poiché ogni autorizzazione riguarda un singolo rapporto assistenziale e i due permessi 104 restano separati anche nella gestione successiva.

Quando la seconda domanda si aggiunge a un’autorizzazione già in essere, è opportuno indicare espressamente che si tratta di assistenza a un ulteriore familiare, così da evitare che la richiesta venga trattata come una variazione della precedente.

Conviene, infine, conservare copia di tutta la documentazione, dai verbali di accertamento alle certificazioni mediche fino alle comunicazioni delle assenze fruite, perché in sede di verifica o di controllo l’onere della prova del corretto utilizzo dei permessi ricade sul lavoratore.

Le dieci ore aggiuntive per accertamenti e cure

Su un piano distinto da quello dei permessi mensili per i caregiver, si colloca la misura introdotta dall’articolo 2 della legge 106 del 18 luglio 2025, fruibile dal primo gennaio 2026, che mette a disposizione un monte di dieci ore all’anno interamente retribuite, destinate ad accertamenti diagnostici, controlli specialistici, terapie e trattamenti sanitari.

I destinatari delle dieci ore aggiuntive sono:

  • le persone che hanno ricevuto una diagnosi oncologica e si trovano in trattamento attivo oppure nella fase iniziale dei controlli periodici successivi alle terapie;
  • chi convive con una malattia invalidante o cronica, anche rara, alla quale sia stata riconosciuta un’invalidità pari o superiore al 74%;
  • il lavoratore che ha un figlio minorenne nelle stesse condizioni cliniche.

Le ore si aggiungono ai permessi già spettanti e non li sostituiscono, per cui chi possiede entrambi i titoli li utilizza in parallelo. Nel pubblico impiego la misura è stata trasferita nella disciplina contrattuale con il rinnovo del triennio in corso, firmato per i dipendenti delle Funzioni Centrali all’inizio dello scorso agosto e ancora da chiudere per gli altri comparti, dov’è stato precisato che ogni frazione utilizzata deve corrispondere ad almeno un’ora intera. Lo stesso rinnovo ha dato attuazione al divieto di penalizzare, in via diretta o indiretta, chi si fa carico dell’assistenza a un familiare e ha riconosciuto a questi lavoratori una priorità nell’accesso al lavoro agile e nella rimodulazione dell’orario.

Permessi a ore e assistenza condivisa tra più caregiver per i lavoratori pubblici

L’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni ha reso noto che due persone impegnate nell’assistenza allo stesso familiare possono ricorrere al permesso orario anche all’interno della medesima giornata lavorativa, a condizione che i rispettivi intervalli non si sovrappongano. Il chiarimento lascia intatto il monte complessivo, che resta pari a tre giornate al mese per ciascun assistito, e completa un percorso avviato con un precedente orientamento della stessa agenzia, che aveva già ammesso il ricorso a frazioni inferiori all’ora una volta esaurita la prima ora piena. La combinazione dei due interventi mira a coprire accompagnamenti di breve durata come il ritiro di un referto o una seduta ambulatoriale.

Sullo sfondo di queste indicazioni si colloca un parere del dicembre 2025 con cui il Dipartimento della Funzione Pubblica ha ricostruito la disciplina dell’assistenza condivisa, confermando che il permesso può essere richiesto da più familiari a fronte di apposita documentazione o dichiarazione e che nel pubblico impiego la fruizione oraria non può superare le 18 ore al mese riferite a ogni singola persona assistita. Il documento affronta anche l’ipotesi in cui i caregiver abbiano contratti di durata differente, suggerendo in quel caso di scegliere una modalità di utilizzo, a giornate o a ore, che risulti praticabile in entrambi i rapporti di lavoro, e riconosce la possibilità di frazionare quanto residua delle giornate lasciate libere dall’altro assistente.

Un’ulteriore tutela per chi garantisce assistenza a domicilio è arrivata nel giugno 2026 dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 20229 che ha dato maggiore consistenza alla facoltà di opporsi alla collocazione della prestazione in orario notturno quando quel turno impedirebbe di essere presenti accanto alla persona con disabilità.

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02Set

Lascito testamentario e disabilità: leggi, tutele e agevolazioni fiscali

Prima o poi, ogni genitore che accudisce un figlio con disabilità si pone la stessa domanda: “Quale futuro lo attende quando non potrò più esserci?”
Dietro questo dubbio si celano ansie reali, dalla disponibilità economica per l’assistenza futura alla gestione delle decisioni quotidiane, fino alla tutela del patrimonio familiare. In questo scenario, il lascito testamentario costituisce uno strumento molto importante da conoscere.
Il lascito testamentario infatti, offre due possibilità: da un lato, consente di destinare beni e risorse al proprio figlio vincolandoli a regole che ne garantiscano la corretta gestione. Dall’altro, offre anche a chi non ha figli o parenti con disabilità, ma vuole sostenere queste famiglie di effettuare un lascito testamentario agli enti del Terzo Settore impegnati nella riabilitazione, e l’inclusione lavorativa e nel supporto ai caregiver.

Che cos’è un lascito testamentario e in quali forme si può fare

Si parla di lascito testamentario nel momento in cui una persona, attraverso il suo testamento, sceglie di destinare parte dei propri beni o l’intero patrimonio a un soggetto che può essere un familiare, un amico, un ente, un’associazione o una fondazione. La disposizione si applica solo successivamente alla morte del testatore e fino a quel momento non è vincolante, dato che il testamento può essere modificato o revocato senza dover giustificare in alcun modo il ripensamento.
Il codice civile nello specifico prevede:

  • Il testamento olografo che si scrive da soli: deve essere redatto interamente a mano, datato e firmato dal testatore, senza parti stampate e senza l’intervento di altre persone, perché anche poche righe scritte da una persona terza possono farlo annullare.
  • Il testamento pubblico viene invece dettato al notaio davanti a due testimoni e resta conservato negli atti dello studio; costa qualcosa in più, ma è la strada da preferire quando le disposizioni sono articolate o se si teme che qualcuno possa contestarle.
  • Il testamento segreto, poco usato nella pratica, prevede una scrittura privata e successivamente la firma e consegna formale al notaio.

Nel testamento è possibile scegliere un erede, persona fisica, privata o un’associazione, trasferendo a questo dopo la morte una quota o l’intero patrimonio. Se invece si vuole disporre un legato, si attribuisce un bene specifico, come ad esempio un appartamento o il premio di una polizza a una persona specifica.

Lascito al figlio con disabilità: quota di legittima e quota disponibile

Quando un genitore desidera assegnare una parte maggiore del proprio patrimonio a un figlio con disabilità, rispetto a quello da destinare ai fratelli deve considerare che per la legge Italiana esiste una quota legittima che va suddivisa equamente tra i diversi fratelli ed eredi legittimi. Quello che supera la quota legittima, invece, prende il nome di quota disponibile che è la parte di eredità che il testatore può scegliere liberamente a chi devolvere.
Il testamento, però, non serve solo a distribuire denaro, infatti, l’articolo 408 del codice civile consente ai genitori di indicare per testamento chi dovrà diventare amministratore di sostegno del figlio: si tratta di una designazione che il giudice tutelare valuta con attenzione al momento della nomina e che permette di scegliere in anticipo una persona di fiducia, invece di lasciare la decisione al caso. Si può, inoltre, nominare un esecutore testamentario incaricato di dare attuazione alle volontà espresse, oppure imporre a un erede un onere, cioè un obbligo preciso da rispettare, come garantire al fratello vitto, alloggio o assistenza.
C’è infine, la sostituzione fedecommissaria dell’articolo 692, oggi poco utilizzata perché applicabile al solo caso della persona interdetta.

Trust, vincoli di destinazione e fondi speciali della legge sul Dopo di noi

La legge 112 del 2016, legge sul “Dopo di noi”, permette di costruire un percorso alternativo per le persone con disabilità grave riconosciuta dalla legge 104, che si trovano senza un sostegno familiare. In questo caso ci sono tre strumenti specifici:
il trust ossia uno strumento che permette al disponente di trasferire la proprietà di specifici beni che escono dal suo patrimonio per essere designati al trustee (ossia al ricevente) non si tratta né di una donazione né di una vendita, ma di una detenzione dei beni.
Il vincolo di destinazione trascrivibile previsto dall’articolo 2645 ter del codice civile.
Il fondo speciale che nasce da un contratto di affidamento fiduciario.
Per tutti e tre vale la stessa procedura, infatti, un patrimonio che viene messo da parte e separato non appartiene più al disponente, ma questo viene affidato a un gestore che deve amministrare il bene seguendo le regole scritte e impiegando le rendite e, se serve, anche il capitale per il mantenimento e la cura del beneficiario.
Un genitore può scegliere di costituire il trust mentre è in vita e alimentarlo poi con un lascito, oppure stabilire nel testamento che una parte dell’eredità confluisce nella struttura al momento della successione.
Le agevolazioni fiscali in questo caso vengono applicate solo se l’atto rispetta tutti i requisiti fissati dalla norma:

  • forma dell’atto pubblico;
  • indicazione dei soggetti coinvolti e dei rispettivi compiti;
  • descrizione dei bisogni della persona con disabilità grave e delle attività assistenziali necessarie a soddisfarli;
  • nomina di un controllore che vigili sull’operato del gestore;
  • individuazione del termine finale e destinazione dei beni che resteranno alla fine.

Il beneficiario deve inoltre essere uno soltanto e ogni punto va verificato con il notaio e con un professionista che conosca la materia, perché la mancanza anche di un solo elemento fa scattare la tassazione ordinaria.

Imposta di successione: la franchigia di un milione e mezzo di euro

L’imposta di successione si applica con aliquote diverse a seconda del rapporto con il defunto:

  • il 4 per cento per coniuge e parenti in linea retta, che però pagano solo sopra un milione di euro a testa;
  • il 6 per cento per fratelli e sorelle, con franchigia di centomila euro;
  • il 6 per cento senza alcuna franchigia per gli altri parenti fino al quarto grado;
  • l’8 per cento per chiunque non abbia legami di parentela.

Quando il beneficiario è una persona con handicap riconosciuto grave ai sensi della legge 104, la franchigia sale a un milione e mezzo di euro e vale a prescindere dal legame con il defunto. Anche un nipote, un cugino o una persona del tutto estranea alla famiglia, quindi, riceve fino a quella cifra senza pagare nulla.
Restano invece dovute per intero le imposte ipotecaria e catastale, perché l’agevolazione riguarda la sola imposta di successione, e per ottenerla occorre indicare in dichiarazione gli estremi del verbale della commissione medica.
Ancora più favorevole è il trattamento riservato agli strumenti della legge 112 del 2016: i beni conferiti in trust, in fondi speciali o in vincoli di destinazione a favore di persone con disabilità grave sono esenti dall’imposta sulle successioni e donazioni, mentre registro, ipotecaria e catastale si pagano in misura fissa e il bollo non è dovuto.

Il lascito solidale alle associazioni che assistono le persone con disabilità

Chi non ha familiari con disabilità, oppure vuole affiancare al lascito familiare un gesto di solidarietà, può indicare nel testamento un’associazione, una fondazione o un altro ente del Terzo settore, decidendo liberamente quanto destinare. Le organizzazioni usano il lascito testamentario e le risorse derivate per tenere in piedi servizi che il sistema pubblico copre solo in parte: percorsi di autonomia abitativa, laboratori per l’inserimento lavorativo, trasporto sociale, progetti di sollievo per i familiari che assistono a tempo pieno.
Sul piano fiscale interviene l’articolo 82 del codice del Terzo settore, in base al quale successioni, donazioni e atti a titolo gratuito a favore degli enti iscritti al registro unico nazionale non scontano né l’imposta di successione e donazione né quelle ipotecaria e catastale, purché i beni ricevuti vengano impiegati per l’attività statutaria e per finalità di utilità sociale.
Perché la disposizione funzioni, l’ente va identificato senza margini di dubbio, indicando denominazione completa, sede legale e codice fiscale, ed è utile precisare che cosa si lascia, dal momento che il lascito può consistere in una somma di denaro, in un immobile, in titoli, in una polizza oppure in una quota del patrimonio. Il testatore può anche vincolare il lascito a un progetto specifico, meglio se dopo essersi confrontato con l’organizzazione per capire se quel progetto resterà attivo negli anni. Infine, è bene chiarire che il lascito solidale si misura sulla quota disponibile e non tocca le riserve che la legge garantisce a coniuge, figli e genitori.

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