Gli enti del terzo settore avranno a disposizione un nuovo incentivo da 25 milioni di euro per assumere giovani under 35 con disabilità. La misura, finanziata dal Fondo Unico per l’inclusione, punta ad abbattere le barriere d’accesso al lavoro e aiutare gli enti a stabilizzare le competenze dei giovani già presenti nella propria organizzazione.
Fino a 12 mila euro per le assunzioni a tempo indeterminato
Il contributo è molto vantaggioso per il settore del no-profit perché unisce due elementi cumulabili per ogni lavoratore inserito in organico a tempo indeterminato. Il primo è una quota fissa fino a 12 mila euro, erogata per le nuove assunzioni o per la conversione dei contratti a termine. A questa cifra si aggiunge una quota variabile di 1.000 euro al mese, riconosciuta fino al 31 dicembre 2026.
Le risorse complessive ammontano a 25 milioni di euro, ma l’importo effettivo che ciascun ente riceverà dipenderà dal numero di richieste idonee: se i fondi non dovessero bastare per tutte le domande, il Dipartimento ridurrà gli importi in modo proporzionale. Il pagamento, invece, arriverà in un’unica soluzione sul conto dell’ente dopo la pubblicazione della graduatoria ufficiale.
Destinatari e requisiti del lavoratore
L’obiettivo della misura è inserire in modo stabile i giovani con disabilità che collaborano con gli enti del terzo settore. Per accedere al fondo, il lavoratore deve rispettare alcuni requisiti specifici:
- Avere meno di 35 anni al momento dell’assunzione.
- Avere un contratto a tempo indeterminato, anche part-time (o la trasformazione di un contratto esistente).
- Mantenere il rapporto di lavoro attivo fino al 31 dicembre 2026. Se il contratto si interrompe prima, l’ente perde il diritto al contributo.
- Rientrare tra i soggetti con disabilità riconosciuta ai sensi dell’art. 3 della Legge 104/1992 (aggiornata dal D.Lgs. 62/2024), invalidi civili, ciechi, sordi, titolari di accompagnamento, invalidi del lavoro o inabili alle mansioni nel pubblico impiego (ex L. 222/1984).
Prima di stipulare il contratto, è sempre bene verificare che il percorso rispetti le regole del collocamento mirato (Legge 68/1999), così da non rischiare di perdere l’incentivo.
Chi può accedere al beneficio e quali sono le condizioni richieste agli enti
L’accesso al beneficio previsto dal Decreto è aperto a tutte le realtà del settore no-profit e associazioni regolarmente iscritte al Registro Unico del Terzo settore, che rispettano determinati requisiti.
L’ente, innanzitutto, deve dimostrare regolarità dei pagamenti sia a livello amministrativo sia contributivo, risultando in linea con il DURC e con la normativa relativa alla salute e sicurezza dei luoghi di lavoro. Deve dimostrare anche di aver superato i controlli di pagamento con la pubblica amministrazione, come previsto dall’ex art. 48 bis del D.P.R. 602/1973, e osservare le quote di riserva stabilite dall’articolo 3 della Legge 68/1999.
Un altro requisito riguarda invece le mansioni affidate alla persona assunta che devono rientrare ed essere coerenti con le finalità statutarie dell’associazione o dell’ente del terzo settore richiedente il beneficio. Questo vale anche nel caso di inserimento del dipendente all’interno di un’attività con natura produttiva o con iniziative commerciali gestite per il perseguimento dei fini sociali.
Sono espressamente esclusi dall’incentivo gli enti che, nei tre anni precedenti la domanda, abbiano usufruito dell’esonero parziale dagli obblighi di assunzione, abbiano rifiutato l’avviamento a un’assunzione proposto dai servizi territoriali competenti o siano incorsi nelle sanzioni amministrative o penali previste dalla disciplina del collocamento mirato.
Come inviare la domanda e criteri di cumulabilità
La presentazione della domanda per il contributo deve avvenire entro il 31 dicembre del 2026 esclusivamente tramite posta elettronica certificata, indirizzata alla casella dedicata a raccogliere le richieste da parte delle associazioni (inclusionelavorativa.disabilita@pec.governo.it). Le istanze devono essere redatte secondo il modello previsto e corredate da una dichiarazione sostitutiva per gli stati e gli atti dell’ente, al cui interno devono essere riportati tutti i dati richiesti, quali:
- Dati identificativi dell’ente richiedente e del legale rappresentante.
- Iscrizione al RUNTS e numero identificativo.
- Dati anagrafici della persona o delle persone assunte.
- Codici delle comunicazioni obbligatorie.
- Informazioni relative al collocamento mirato e agli atti previsti dalla legge 68/99.
- Eventuale attestazione sul “de minimis”.
- IBAN intestato all’ente richiedente.
Inviata la domanda seguendo la procedura richiesta l’ente otterrà un numero di protocollo assegnato all’istanza, che servirà a identificare la propria richiesta all’interno dell’elenco dei beneficiari ammessi alla misura. Infine, una buona notizia per le associazioni, il contributo non preclude l’accesso ad altri incentivi, e si può cumulare con altre misure dedicate all’assunzione di persone con disabilità, nel rispetto della normativa vigente.
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