Dopo aver sostenuto la visita di accertamento sanitario, l’attesa del verbale è il momento in cui la maggior parte delle persone si sente più disorientata, dato che il giudizio non viene comunicato in seduta e bisogna attendere la notifica ufficiale. La valutazione espressa dalla commissione, infatti, deve prima essere formalizzata e validata, e solo dopo che si sarà chiuso il procedimento il responso diventa consultabile online.
Uno degli strumenti che l’INPS ha messo a disposizione per controllare lo stato della domanda online è il Portale della disabilità che permette di avere accesso direttamente a tutti i servizi dedicati alle informazioni e ai servizi in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità, disabilità ai sensi della legge 68/1999 e handicap ai sensi della legge 104/1992.
Come controllare online lo stato della domanda INPS dal Portale della disabilità
Il portale della disabilità dell’INPS presenta sulla sua piattaforma tutte le pratiche intestate al richiedente, comprese quelle che si sono già concluse, restituendo per ogni pratica inviata gli esiti di ogni fase dell’iter sia sanitario sia amministrativo e permette di verificare anche lo stato delle pratiche che ancora non hanno visto la chiusura del procedimento.
Per verificare le informazioni per le domande INPS in corso online bisogna:
- Accedere al sito inps.it con SPID, CIE oppure CNS.
- Aprire il Portale della disabilità dall’area riservata MyINPS.
- Selezionare la domanda di interesse tra quelle in corso e quelle concluse.
- Se la procedura è conclusa sarà possibile vederne l’esito e scaricare.
La consultazione sul Portale della Disabilità permette l’accesso completo a tutte le informazioni fornite all’INPS e quelle riguardanti l’iter seguito, quindi è possibile visionare facilmente online il certificato medico introduttivo trasmesso dal medico, il luogo, la data e l’orario fissati per la visita, l’invalidità riconosciuta e i verbali redatti sia dalle ASL sia dall’Istituto.
Attraverso la stessa piattaforma il cittadino può anche procedere autonomamente alla trasmissione della documentazione sanitaria destinata alle commissioni mediche per la redazione dei verbali di prima istanza, aggravamento e revisione sugli atti.
Oltre alla sezione dedicata alla consultazione delle pratiche in corso, da questo portale è possibile anche visionare avvisi e le scadenze relative alle domande di prima istanza, di revisione e di indennità di frequenza, insieme alle note che l’istituto invia nell’area dedicata alle comunicazioni. L’accesso alla piattaforma è possibile non solo all’interessato alla domanda ma anche a chi li assiste e ha la delega per l’identità digitale registrata dall’INPS.
Se non si possiedono le credenziali o si ha bisogno di ulteriore assistenza è sempre possibile affidarsi ad associazioni o al patronato, che supporta l’interessato nella ricerca delle informazioni dedicate allo stato della pratica e al suo esito.
Se non si può svolgere la consultazione telematica o non ci si può rivolgere a un patronato o associazione una soluzione per sapere qual è la situazione della pratica è quella offerta dal Contact Center INPS che può fornisce indicazioni sullo stato della lavorazione anche telefonicamente. In questo caso l’operatore telefonico comunica all’interessato se il procedimento risulta in lavorazione, definito, sospeso oppure in attesa di integrazione documentale, senza poter anticipare il contenuto del giudizio.
Tempi di notifica e comunicazione dell’esito
L’esito della pratica prevede la comunicazione telematica sul Portale della Disabilità ma anche con altre forme di comunicazione personale come la raccomandata A/R e l’invio di una PEC all’indirizzo indicato in fase di richiesta. Sia la PEC sia la raccomandata A/R hanno valore legale e servono a documentare in quale momento è stato notificato l’esito della domanda d’invalidità civile, data che serve anche a far partire i conteggi per la concessione e il pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito previste dalla legge.
L’INPS invia la raccomandata A/R all’indirizzo di residenza, spedendo due copie del documento, una integrale con tutte le informazioni sulla percentuale di invalidità e sulla diagnosi e una priva delle informazioni mediche rilevanti, questa seconda copia del documento è stata pensata per l’uso nei rapporti con enti e datori di lavoro.
Per quanto riguarda le tempistiche per ricevere l’esito della domanda INPS per invalidità civile questo in genere viene comunicato entro 120 giorni dopo aver fatto la visita medica con la Commissione. Quindi l’esito sarà disponibile sia online, sul Portale della disabilità, sia inviato tramite PEC e lettera raccomandata entro massimo quattro mesi dopo la visita.
Percentuale di invalidità, indennità e rivedibilità indicate nel verbale online e cartaceo
Il documento rilasciato al termine dell’accertamento che si può scaricare online dal Portale della disabilità o dalla propria PEC, riporta l’intero quadro dei riconoscimenti che derivano dalla valutazione della commissione come la percentuale di invalidità civile che poi determina l’accesso alle diverse soglie previste dalla normativa e alle agevolazioni riconosciute. Nella parte dedicata alle prestazioni economiche il verbale specifica se sussistono i presupposti per l’indennità di accompagnamento, riservata a chi non è in grado di deambulare autonomamente o di compiere gli atti quotidiani della vita, oppure per l’indennità di frequenza destinata ai minori.
Una sezione distinta attesta l’eventuale condizione di gravità prevista dall’articolo 3 comma 3 della legge 104/1992, dalla quale dipendono i permessi lavorativi, il congedo straordinario e le agevolazioni fiscali. Va letta con attenzione anche l’indicazione della revisione, che fissa il mese e l’anno della nuova valutazione: fino alla convocazione le prestazioni proseguono senza interruzioni, mentre la mancata presentazione alla visita programmata ne comporta la sospensione.
Domanda sospesa o respinta: integrazione documentale e ricorso
Quando consulti la domanda online potresti anche trovarti dinanzi a una segnalazione di non conclusione del procedimento ma di: sospensione della domanda, domanda respinta o richiesta di integrazione documentale.
Lo stato di sospensione indica che la commissione sanitaria ha ritenuto incomplete le informazioni mediche e il quadro sanitario depositato e richiede in genere nuovi referti, esami strumentali, relazione specialistica che permetta di quantificare con precisione la riduzione della capacità lavorativa. L’invito all’integrazione documentale che appunto sottolinea la necessità di inviare documenti aggiornati, può fare riferimento sia a quelli sanitari sia ai documenti amministrativi, in questo caso bisognerà procedere entro un termine perentorio, superato il quale un mancato riscontro porta all’archiviazione della pratica e obbliga al riavvio del procedimento amministrativo.
Infine, se la domanda è stata respinta è possibile che si proceda con un accertamento tecnico preventivo, che è una condizione di procedibilità successivo al giudizio, questo permette di depositare il ricorso, entro sei mesi dalla comunicazione, direttamente in tribunale con il patrocinio di un avvocato e una relazione medico legale che possa documentare le patologie riscontrate. Se la domanda viene respinta è possibile avvalersi anche del supporto degli esperti che lavorano nelle associazioni dedicate, che forniscono agli iscritti anche un servizio di patrocinio legale oltre che assistenza nell’invio della pratica e nella verifica del suo stato.
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