04Nov

Incentivi assunzione disabili Terzo settore: fino a 12mila euro per ogni under 35 a tempo indeterminato

Gli enti del terzo settore avranno a disposizione un nuovo incentivo da 25 milioni di euro per assumere giovani under 35 con disabilità. La misura, finanziata dal Fondo Unico per l’inclusione, punta ad abbattere le barriere d’accesso al lavoro e aiutare gli enti a stabilizzare le competenze dei giovani già presenti nella propria organizzazione.

Fino a 12 mila euro per le assunzioni a tempo indeterminato

Il contributo è molto vantaggioso per il settore del no-profit perché unisce due elementi cumulabili per ogni lavoratore inserito in organico a tempo indeterminato. Il primo è una quota fissa fino a 12 mila euro, erogata per le nuove assunzioni o per la conversione dei contratti a termine. A questa cifra si aggiunge una quota variabile di 1.000 euro al mese, riconosciuta fino al 31 dicembre 2026.

Le risorse complessive ammontano a 25 milioni di euro, ma l’importo effettivo che ciascun ente riceverà dipenderà dal numero di richieste idonee: se i fondi non dovessero bastare per tutte le domande, il Dipartimento ridurrà gli importi in modo proporzionale. Il pagamento, invece, arriverà in un’unica soluzione sul conto dell’ente dopo la pubblicazione della graduatoria ufficiale.

Destinatari e requisiti del lavoratore

L’obiettivo della misura è inserire in modo stabile i giovani con disabilità che collaborano con gli enti del terzo settore. Per accedere al fondo, il lavoratore deve rispettare alcuni requisiti specifici:

  • Avere meno di 35 anni al momento dell’assunzione.
  • Avere un contratto a tempo indeterminato, anche part-time (o la trasformazione di un contratto esistente).
  • Mantenere il rapporto di lavoro attivo fino al 31 dicembre 2026. Se il contratto si interrompe prima, l’ente perde il diritto al contributo.
  • Rientrare tra i soggetti con disabilità riconosciuta ai sensi dell’art. 3 della Legge 104/1992 (aggiornata dal D.Lgs. 62/2024), invalidi civili, ciechi, sordi, titolari di accompagnamento, invalidi del lavoro o inabili alle mansioni nel pubblico impiego (ex L. 222/1984).

Prima di stipulare il contratto, è sempre bene verificare che il percorso rispetti le regole del collocamento mirato (Legge 68/1999), così da non rischiare di perdere l’incentivo.

Chi può accedere al beneficio e quali sono le condizioni richieste agli enti

L’accesso al beneficio previsto dal Decreto è aperto a tutte le realtà del settore no-profit e associazioni regolarmente iscritte al Registro Unico del Terzo settore, che rispettano determinati requisiti.

L’ente, innanzitutto, deve dimostrare regolarità dei pagamenti sia a livello amministrativo sia contributivo, risultando in linea con il DURC e con la normativa relativa alla salute e sicurezza dei luoghi di lavoro. Deve dimostrare anche di aver superato i controlli di pagamento con la pubblica amministrazione, come previsto dall’ex art. 48 bis del D.P.R. 602/1973, e osservare le quote di riserva stabilite dall’articolo 3 della Legge 68/1999.

Un altro requisito riguarda invece le mansioni affidate alla persona assunta che devono rientrare ed essere coerenti con le finalità statutarie dell’associazione o dell’ente del terzo settore richiedente il beneficio. Questo vale anche nel caso di inserimento del dipendente all’interno di un’attività con natura produttiva o con iniziative commerciali gestite per il perseguimento dei fini sociali.

Sono espressamente esclusi dall’incentivo gli enti che, nei tre anni precedenti la domanda, abbiano usufruito dell’esonero parziale dagli obblighi di assunzione, abbiano rifiutato l’avviamento a un’assunzione proposto dai servizi territoriali competenti o siano incorsi nelle sanzioni amministrative o penali previste dalla disciplina del collocamento mirato.

Come inviare la domanda e criteri di cumulabilità

La presentazione della domanda per il contributo deve avvenire entro il 31 dicembre del 2026 esclusivamente tramite posta elettronica certificata, indirizzata alla casella dedicata a raccogliere le richieste da parte delle associazioni (inclusionelavorativa.disabilita@pec.governo.it). Le istanze devono essere redatte secondo il modello previsto e corredate da una dichiarazione sostitutiva per gli stati e gli atti dell’ente, al cui interno devono essere riportati tutti i dati richiesti, quali:

  • Dati identificativi dell’ente richiedente e del legale rappresentante.
  • Iscrizione al RUNTS e numero identificativo.
  • Dati anagrafici della persona o delle persone assunte.
  • Codici delle comunicazioni obbligatorie.
  • Informazioni relative al collocamento mirato e agli atti previsti dalla legge 68/99.
  • Eventuale attestazione sul “de minimis”.
  • IBAN intestato all’ente richiedente.

Inviata la domanda seguendo la procedura richiesta l’ente otterrà un numero di protocollo assegnato all’istanza, che servirà a identificare la propria richiesta all’interno dell’elenco dei beneficiari ammessi alla misura. Infine, una buona notizia per le associazioni, il contributo non preclude l’accesso ad altri incentivi, e si può cumulare con altre misure dedicate all’assunzione di persone con disabilità, nel rispetto della normativa vigente.

Leggi anche: 

Piano non autosufficienza over 70, il CIPA approva 1,5 miliardi per il triennio 2025-2027

Dalla domanda INPS al ricorso: il percorso di assistenza offerto da ANIMID

28Ott

Congedo per malattie oncologiche: come recuperare fino a 24 mesi di contributi

La sospensione delle attività lavorative a causa di una malattia cronica o invalidante usufruendo del congedo senza retribuzione introdotto dalla legge 106 del 2025 prevede non solo l’assenza di retribuzione, ma anche mesi privi di contributi all’interno dell’estratto conto previdenziale, un vuoto che potrebbe incidere al momento della pensione, ritardando la data di uscita dal lavoro.

Per riuscire a coprire quel periodo senza contributi, l’INPS ha pubblicato una nuova circolare del 22 ottobre 2026, la numero 108, fornendo delle istruzioni per riscattare i contributi a pagamento se il motivo del congedo è dovuto a una malattia oncologica.

Congedo per malattie oncologiche e invalidanti: cosa prevede la legge 106/2025

La legge n. 106/2025 riconosce ai lavoratori dipendenti impiegati sia nel pubblico sia nel privato, affetti da una malattia oncologica, invalidante o cronica (anche rara), con un grado di invalidità pari o superiore al 74%, il diritto a un congedo che arriva fino a 24 mesi e si può fruire in modo frazionato o continuativo, dopo aver esaurito i periodi retribuiti per malattia, o per assenza giustificata a cui ha diritto il lavoratore.

La legge garantisce inoltre che il posto di lavoro sia garantito, ma dato che il dipendente non riceve alcun compenso durante il periodo, e non può svolgere altra attività lavorativa, è stabilito che i mesi usufruiti non siano conteggiati come anzianità di servizio (per gli scatti professionali) o ai fini previdenziali, a meno che non vi siano condizioni favorevoli fissate dalla contrattazione collettiva o dalla disciplina del singolo rapporto.

Onde evitare che l’effetto della normativa possa costituire un ritardo nella data di uscita del lavoratore, al momento della pensione, l’INPS, con parere di conformità rilasciato dal Ministero del Lavoro, ha interpretato in senso esteso il riferimento al riscatto che permette a chi ha fruito del permesso di scegliere tra prosecuzione volontaria o riscatto contributivo.

La disciplina non si applica ai lavoratori autonomi, che per legge hanno solo la facoltà di sospendere il rapporto con il committente fino a 300 giorni per anno solare, e deve essere tenuta distinta anche dal congedo familiare per assistenza di un familiare con disabilità, che segue delle regole e coperture proprie.

Riscatto congedo malattie oncologiche: requisiti e periodi ammessi

La circolare stabilisce che il riscatto dei periodi di congedo è possibile solo a fronte di specifici requisiti. Nello specifico, la circolare prevede che:

  • Si possono riscattare solo i periodi di congedo che sono stati fruiti a partire dall’entrata in vigore della legge 106: le assenze precedenti non possono essere conteggiate, anche se i permessi erano legati alla stessa patologia.
  • Il massimo periodo riscattabile è di 24 mesi nell’arco di tutta la carriera lavorativa; i periodi possono essere sommati tra loro, sia quelli continuativi sia quelli frazionati.
  • Possono accedervi solo i lavoratori impiegati presso un’azienda pubblica o privata, per i mesi che siano realmente privi di ogni copertura assicurativa che sia contributiva o figurativa.

La circolare specifica che questi due anni sono calcolati a prescindere dagli altri strumenti di riscatto e congedo. Nello specifico, i periodi riscattati ex Legge 106 non erodono i limiti massimi previsti dalla normativa precedente per:

  • Congedo per motivi familiari gravi (nel limite di 2 anni).
  • Riscatto interruzioni/sospensioni lavorative (nel limite dei 3 anni).

In questi casi, il nuovo periodo si somma integralmente a quelli già spettanti al lavoratore.

Quanto costa il riscatto? Esempio di calcolo

Dato che il congedo per malattie oncologiche è stato introdotto nel 2025, i periodi di riscatto vengono valutati con il sistema contributivo, con l’onere dei contributi a carico del richiedente calcolato con il metodo percentuale. L’onere si calcola applicando l’aliquota contributiva (quella vigente alla data di presentazione della domanda) alla retribuzione imponibile degli ultimi 12 mesi antecedenti alla richiesta. L’importo ottenuto viene poi proporzionato ai mesi effettivi da riscattare.

Ipotizzando un lavoratore dipendente (con aliquota del 33%) con una retribuzione imponibile di 28.000 euro negli ultimi 12 mesi, che intenda riscattare un anno di congedo, il calcolo sarà:

Retribuzione di riferimento: 28.000 euro x 33% (aliquota), con un totale da pagare all’INPS pari a 9.240 euro per il riscatto di tutto l’anno.

Dal punto di vista tributario, gli importi versati godono della deducibilità dal reddito complessivo del contribuente, con un conseguente risparmio economico sull’esborso totale. La rivalutazione del montante scatta invece dal giorno dell’inoltro della richiesta, e la contribuzione recuperata sarà conteggiata sia ai fini dell’accesso al trattamento di quiescenza sia per il computo della prestazione economica.

Domanda di riscatto all’INPS: chi può presentarla e quali documenti servono

La richiesta di riscatto può essere inoltrata direttamente dal lavoratore interessato oppure dai suoi superstiti, a condizione che il congedo sia stato fruito nel corso di un rapporto di lavoro dipendente. Questa facoltà è aperta anche a chi ha ormai cessato l’attività lavorativa o risulta già titolare di pensione, purché vengano rispettati gli eventuali termini di decadenza previsti dalla gestione competente.

Per quanto riguarda l’invio, l’istanza va indirizzata alla cassa previdenziale presso cui sono accreditati i contributi del periodo lavorativo interessato dal congedo oppure, nel caso in cui i contributi siano stati oggetto di ricongiunzione o trasferimento, alla gestione in cui sono confluiti. Per dimostrare l’uso di questo congedo, serve anche la giusta documentazione che possa dimostrare che l’assenza sia stata regolarmente concessa e goduta, attraverso il provvedimento con cui il datore di lavoro ha autorizzato il congedo o un atto equivalente.

Tuttavia, nel caso in cui il documento non sia più in proprio possesso, la circolare apre a una soluzione alternativa, ammettendo una dichiarazione rilasciata successivamente dal datore di lavoro, purché accompagnata dalla documentazione sanitaria che giustificava la richiesta e da ulteriori elementi utili che provano l’effettiva assenza dal servizio.

Leggi anche: 

Invalidità civile per malati oncologici: diritti, benefici e tutele sul lavoro

Legge 104: tutti i permessi previsti per lavoratori e caregiver

21Ott

DDL caregiver familiare: profili, contributo e tutele nel testo approvato alla Camera

La Camera ha detto il primo sì al disegno di legge dedicato ai caregiver familiari, ossia a tutti coloro che accudiscono un genitore anziano, un figlio con disabilità o un coniuge non autosufficiente. Il disegno di legge mira a fornire un supporto economico, ma solo a chi avrà i giusti requisiti, attualmente inseriti nel provvedimento.

L’approvazione del Ddl Caregiver da parte della Camera è un primo riconoscimento nazionale, ma, come ribadito anche dal Ministro per le Disabilità Locatelli, nel corso dell’iter parlamentare il testo potrebbe essere modificato in parte e migliorato in alcuni punti. Ma vediamo cosa prevede attualmente il disegno di legge e quali sono i benefici a cui potranno accedere i caregiver.

Chi può richiedere il riconoscimento come caregiver familiare

Il DDL è dedicato a tutti i caregiver che si occupano di un familiare di primo o secondo grado, come coniuge, partner da unione civile, convivente di fatto, figli, genitori, fratelli, nipoti, nonni e affini come cognati e suoceri. Sono inclusi anche alcuni parenti di terzo grado, ma solo se si verificano specifiche situazioni. I caregiver che potranno accedere al riconoscimento e ottenere il contributo dovranno essere indicati dalla persona che ha un handicap, come previsto dalla legge 104, o che vive una condizione accertata di non autosufficienza.

Si potranno designare al massimo tre persone, con la possibilità di modificarle in seguito, se necessario. Il riconoscimento come caregiver dipende dal numero di ore a settimana dedicate alla cura dell’assistito, che permette poi di inserirsi in uno dei profili previsti dal DDL:

  • Il profilo prevalente è quello riservato a coloro che convivono con una persona non autosufficiente e che la seguono per novantuno ore o più a settimana, ossia circa tredici ore al giorno.
  • Il profilo convivente, invece, riguarda chi garantisce la propria presenza vicino all’assistito tra le trenta e le novanta ore a settimana.
  • Il profilo non convivente è dedicato a chi si occupa dell’assistito oltre le trenta ore a settimana pur non convivendo con lui.
  • Il caregiver a impegno ridotto, infine, è colui che si occupa dell’assistito tra le dieci e le ventinove ore a settimana.

Quando si rientra nei primi due profili, si dovrà rivedere il carico familiare per riportarlo in modo corretto all’interno del PAI, affinché questi documenti descrivano realisticamente l’assistenza che viene prestata in famiglia.

Come si ottiene il certificato INPS di caregiver

Per essere riconosciuti formalmente, bisognerà passare da una richiesta telematica sulla piattaforma che l’INPS ha tempo di attivare fino al 2 gennaio 2027, e a presentarla sarà la persona assistita oppure, quando ha un tutore, chi la rappresenta legalmente. Nel modulo andranno inseriti i dati di chi presta assistenza, il grado di parentela, la situazione abitativa e le ore dedicate alla cura, mentre il caregiver dovrà confermare con una propria dichiarazione di accettare l’incarico.

L’Istituto avrà un mese per rispondere e, in caso di esito positivo, rilascerà un certificato con il profilo assegnato, mentre chi riceverà un diniego potrà chiedere un riesame entro un mese. Poiché il certificato servirà come porta d’ingresso alle altre misure, comprese quelle sul lavoro, conviene preparare per tempo la documentazione sanitaria dell’assistito e verificare che il verbale di invalidità, di 104 o di accompagnamento sia aggiornato, senza aspettare l’apertura della piattaforma.

Contributo caregiver 2027: requisiti ISEE e importo massimo

Attualmente il supporto economico a cui potranno accedere i caregiver, riguarda una platea ristretta, dato che spetta solo a coloro che non lavorano, che non guadagnano più di 3mila euro lordi l’anno, per chi ha un ISEE fino ai 15 mila euro, sopra questa cifra (e fino a un massimo di 25 mila euro), l’importo potrà variare in base al valore dell’indicatore riducendosi in proporzione. Chi rientra all’interno di questi parametri economici, fino ai 15 mila euro, potrà ricevere un contributo, che vede una cifra massima di 1200 euro ogni trimestre, che verranno versati per ogni familiare assistito fino a un massimo di due. Sopra i 15 mila euro, invece, l’importo si riduce in proporzione. La somma non è tassata e non incide sulla parte reddituale dell’ISEE, ma resta legata ai fondi complessivi che verranno stanziati dallo Stato.

Tutele sul lavoro, studio e servizi di supporto per i caregiver

Per i caregiver prevalenti e conviventi che lavorano come dipendenti, il Ddl apre la possibilità di chiedere un orario diverso o lo smart working, se il tipo di mansione lo permette, e assegna loro la precedenza nelle richieste di passaggio al part-time, con la garanzia di poter tornare al full time in un secondo momento. Il Ddl permette inoltre ai colleghi di donare ferie e riposi nei limiti fissati dai contratti collettivi. I genitori che si occupano dei figli con una disabilità riconosciuta, potranno utilizzare il congedo fino al compimento dei 18 anni del figlio, con un aumento di quattro anni, rispetto al limite odierno.

Le agevolazioni per i caregiver studenti

Chi studia mentre assiste un familiare potrà farsi certificare l’esperienza di cura e spenderla come credito formativo per diventare OSS o per conseguire altre qualifiche socio sanitarie, oltre a presentarla al colloquio dell’esame di maturità. All’università sono previste agevolazioni che però dipendono dai singoli atenei, come lo status di studente lavoratore o l’esonero dalle tasse per chi supera le 30 ore settimanali di assistenza.

I servizi di supporto e la partecipazione al PAI

Il caregiver prevalente o convivente avrà diritto a supporto psicologico, formazione gratuita, visite a domicilio, anche specialistiche, e teleconsulti, oltre alla possibilità di farsi sostituire per brevi periodi e a corsie preferenziali per le prestazioni sanitarie. Tutti i caregiver riconosciuti, a prescindere dal profilo, parteciperanno alla valutazione multidimensionale e alla definizione del PAI.

Il rendiconto semplificato per il tutore

Se il caregiver convivente è anche tutore, il giudice in questo caso, potrà ammettere un rendiconto semplificato, senza obbligo di allegare le ricevute quando le spese mensili non superano l’importo dell’assegno sociale.

I prossimi passaggi dell’iter parlamentare

Prima che le misure diventino operative restano da completare il passaggio al Senato, l’eventuale ritorno alla Camera in caso di modifiche e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, a cui seguiranno i decreti attuativi, per cui le scadenze del 2027 vanno considerate indicative. Nel frattempo le misure regionali già esistenti, che il Ddl lascia intatte, restano l’unico sostegno specifico per chi assiste un familiare.

Leggi anche: 

Legge 104: tutti i permessi previsti per lavoratori e caregiver

Nuove tutele e permessi 104 fino a sei giorni: chi ne ha diritto nel 2026

14Ott

Piano non autosufficienza over 70, il CIPA approva 1,5 miliardi per il triennio 2025-2027

Un pacchetto finanziario superiore a 1,5 miliardi di euro per il triennio 2025-2027 segna il via ufficiale del primo piano strategico dedicato agli anziani ultra-settantenni non autosufficienti. Il CIPA, Comitato interministeriale per le politiche della popolazione anziana, ha approvato il provvedimento nella seduta del 2 ottobre 2026, guidata dalla Vice Ministra del Lavoro Maria Teresa Bellucci insieme alla Ministra Marina Calderone e alle autorità competenti.

La misura dà sostanza ai principi stabiliti dalla riforma della terza età sancita con la legge 33 del 2023. L’iniziativa punta a sostenere le persone con più di settant’anni affette da una ridotta autonomia personale, sollevando al contempo le loro famiglie da un carico assistenziale spesso insostenibile.

Il focus principale riguarda l’espansione dell’assistenza a domicilio, la sburocratizzazione dell’accesso alle misure economiche e una presenza più capillare dei professionisti della salute e dell’assistenza sul territorio. Viene così superata la frammentazione del passato, che costringeva i cittadini a rivolgersi ad uffici differenti per coordinare interventi sanitari e sociali con iter infiniti.

Sportelli PUA e PAI: come cambia l’assistenza sul territorio

La novità per le famiglie riguarda l’attivazione dei Punti Unici di Accesso (PUA) presso le Case di Comunità, questi sportelli servono a evitare che l’utente venga rimandato da uno sportello all’altro e offrono un unico riferimento da cui avviare l’intero percorso di presa in carico.

L’anziano, o un suo familiare, si rivolge al PUA e da lì parte la valutazione multidimensionale, con un’équipe multidisciplinare che esamina le condizioni di salute, le capacità residue e il contesto familiare della persona.

Quando dalla valutazione emerge una condizione di fragilità, viene redatto il Progetto Assistenziale Individualizzato. Il PAI fissa gli obiettivi di cura, i servizi da attivare e le figure professionali coinvolte, in modo che l’intervento sociale e quello sanitario procedano insieme, diventando così il documento di riferimento per tutti gli operatori che seguono la persona, dal medico di famiglia all’assistente sociale, con aggiornamenti costanti se le condizioni cambiano nel tempo.

A finanziare il piano è il Fondo per le Non Autosufficienze, che destina oltre 1,5 miliardi di euro alla fascia over 70 per il triennio, con una parte delle risorse, pari a 250 milioni di euro l’anno, riservata ai LEPS, i livelli essenziali delle prestazioni sociali per gli anziani non autosufficienti.

Questa quota viene ripartita tra le Regioni in due parti con il 70% concesso in base ai residenti che hanno almeno 70 anni e il 30% in base agli over 70 che sono titolari di indennità di accompagnamento. Se a queste si aggiungono le risorse per la disabilità e per le altre fasce d’età, la dotazione complessiva del fondo sfiora i tre miliardi di euro nei prossimi tre anni.

La differenza con il Piano Nazionale per la Non Autosufficienza

Per evitare delle sovrapposizioni conviene chiarire che i due piani sono strumenti complementari e attingono allo stesso fondo ma con intenti differenti. Nello specifico:

  • Il Piano per gli anziani non autosufficienti over 70 si concentra sui bisogni legati all’invecchiamento e alla gestione della fragilità avanzata.
  • Il Piano nazionale per la non autosufficienza invece è stato approvato in Conferenza Unificata lo scorso marzo e riguarda le persone fino ai 70 anni, comprendendo chi ha una disabilità grave, i titolari della Legge 104, chi percepisce l’indennità di accompagnamento e chi è parzialmente non autosufficiente.

Infine, a completamento della seduta, il CIPA ha varato anche le linee di indirizzo sul Senior Cohousing e sull’abitare intergenerazionale, si tratta di una misura pensata per riuscire a promuovere modelli di convivenza condivisi, ideati per poter contrastare la solitudine e favorire le reti comunitarie di mutuo soccorso che aiutino le persone anziane a mantenere la propria indipendenza più a lungo.

Leggi anche: 

Legge 104: tutti i permessi previsti per lavoratori e caregiver

Assegno di assistenza e pensione di invalidità: quali differenze ci sono?

Tesseramento ANIMID 2026: perché entrare a far parte della nostra rete di sostegno

09Set

Nuove tutele e permessi 104 fino a sei giorni: chi ne ha diritto nel 2026

Secondo le stime più recenti in Italia ci sono circa 12,3 milioni di caregiver, una platea molto ampia di persone, come figli, coniugi, nipoti e genitori, che assistono ogni giorno familiari con disabilità, affiancandoli nella gestione delle attività quotidiane e accompagnandoli alle visite e alle terapie. Proprio per il supporto che forniscono ai propri familiari, i caregiver hanno accesso alle tutele previste dalla legge 104, tra cui rientrano i permessi retribuiti che consentono di assentarsi dal lavoro. Nella maggior parte dei casi le giornate riconosciute sono tre al mese, ma esiste una condizione che consente ad alcune categorie di caregiver di ottenere fino a sei giorni lavorativi.

Accanto a questa possibilità, il 2026 ha portato altre misure diventate operative per i beneficiari della 104, dalle ore aggiuntive destinate alle visite specialistiche fino ai chiarimenti sulla fruizione oraria dei permessi da parte di più caregiver.

Permessi 104: quando i tre giorni possono diventare sei

Il passaggio da tre a sei giornate mensili non deriva da un aggiornamento normativo recente, ma da un meccanismo di cumulo previsto dalla legge 104 del 1992 nella formulazione introdotta dal decreto legislativo 119/2011. Il diritto ai tre giorni matura infatti in relazione a ciascuna persona con handicap grave riconosciuto, il che significa che un lavoratore il quale assiste due familiari, entrambi in possesso della certificazione prevista dal comma 3, articolo 3 della legge 104/92, può vedersi riconoscere il permesso due volte: tre giornate per il primo assistito e tre per il secondo, per un totale di sei al mese. Non si tratta quindi di un’estensione del singolo beneficio, ma della somma di due autorizzazioni distinte che restano separate anche nella gestione successiva.

Le condizioni da rispettare per arrivare fino a sei giorni al mese, dunque, sono le seguenti:

  • ciascuna delle persone assistite deve trovarsi in una situazione di disabilità grave accertata dalla commissione medica.
  • il caregiver deve essere un lavoratore dipendente, pubblico o privato, con esclusione dei lavoratori autonomi, dei parasubordinati, dei lavoratori a domicilio e degli addetti ai lavori domestici e familiari;
  • con ciascuna delle persone assistite deve sussistere un rapporto di coniugio o di unione civile, una convivenza di fatto, oppure un vincolo di parentela o affinità entro il primo grado, come quello con i genitori, i figli, i suoceri, i generi e le nuore;
  • l’assistenza a un parente o affine di secondo grado, quindi nonni, nipoti, fratelli, sorelle e cognati, entra nel cumulo solo nel caso in cui i genitori o il coniuge della persona con disabilità hanno compiuto 65 anni, se sono affetti da patologie invalidanti oppure se sono deceduti o mancanti;
  • per ciascun assistito deve essere stata presentata una domanda autonoma e deve essere stata rilasciata la relativa autorizzazione.

Ad esempio: un lavoratore che si prende cura di entrambi i genitori con handicap grave rientra quindi pienamente nell’ipotesi del raddoppio, così come chi assiste il coniuge e un figlio. Chi assiste invece un genitore e una sorella può cumulare i permessi solo se, rispetto alla sorella, ricorrono le condizioni previste per il secondo grado.

Diverso è lo scenario in cui più familiari si alternano nell’assistenza alla stessa persona, infatti, dal 2022 non sussiste più il vincolo del referente unico e più caregiver possono essere autorizzati contemporaneamente. Il tetto complessivo però non si moltiplica e resta di tre giornate al mese per ogni persona assistita, giornate che vanno ripartite tra chi presta l’assistenza in base agli accordi presi mese per mese all’interno della famiglia.

Come ottenere i permessi 104 fino a sei giorni al mese

Quando ricorrono le condizioni descritte, la procedura da seguire cambia a seconda del comparto di appartenenza. I lavoratori del settore privato devono presentare la domanda all’INPS in via telematica, allegando il verbale di riconoscimento dell’handicap grave della persona assistita e la documentazione che attesta il rapporto di parentela o la convivenza; l’istituto verifica i requisiti e rilascia l’autorizzazione, che va poi comunicata al datore di lavoro per la programmazione delle assenze.

Chi lavora nella pubblica amministrazione deve presentare l’istanza direttamente al proprio ente di riferimento, che gestisce internamente il riconoscimento e la contabilizzazione delle giornate.

Nel caso dell’assistenza a due persone con disabilità grave occorre presentare una domanda distinta per ciascun assistito, poiché ogni autorizzazione riguarda un singolo rapporto assistenziale e i due permessi 104 restano separati anche nella gestione successiva.

Quando la seconda domanda si aggiunge a un’autorizzazione già in essere, è opportuno indicare espressamente che si tratta di assistenza a un ulteriore familiare, così da evitare che la richiesta venga trattata come una variazione della precedente.

Conviene, infine, conservare copia di tutta la documentazione, dai verbali di accertamento alle certificazioni mediche fino alle comunicazioni delle assenze fruite, perché in sede di verifica o di controllo l’onere della prova del corretto utilizzo dei permessi ricade sul lavoratore.

Le dieci ore aggiuntive per accertamenti e cure

Su un piano distinto da quello dei permessi mensili per i caregiver, si colloca la misura introdotta dall’articolo 2 della legge 106 del 18 luglio 2025, fruibile dal primo gennaio 2026, che mette a disposizione un monte di dieci ore all’anno interamente retribuite, destinate ad accertamenti diagnostici, controlli specialistici, terapie e trattamenti sanitari.

I destinatari delle dieci ore aggiuntive sono:

  • le persone che hanno ricevuto una diagnosi oncologica e si trovano in trattamento attivo oppure nella fase iniziale dei controlli periodici successivi alle terapie;
  • chi convive con una malattia invalidante o cronica, anche rara, alla quale sia stata riconosciuta un’invalidità pari o superiore al 74%;
  • il lavoratore che ha un figlio minorenne nelle stesse condizioni cliniche.

Le ore si aggiungono ai permessi già spettanti e non li sostituiscono, per cui chi possiede entrambi i titoli li utilizza in parallelo. Nel pubblico impiego la misura è stata trasferita nella disciplina contrattuale con il rinnovo del triennio in corso, firmato per i dipendenti delle Funzioni Centrali all’inizio dello scorso agosto e ancora da chiudere per gli altri comparti, dov’è stato precisato che ogni frazione utilizzata deve corrispondere ad almeno un’ora intera. Lo stesso rinnovo ha dato attuazione al divieto di penalizzare, in via diretta o indiretta, chi si fa carico dell’assistenza a un familiare e ha riconosciuto a questi lavoratori una priorità nell’accesso al lavoro agile e nella rimodulazione dell’orario.

Permessi a ore e assistenza condivisa tra più caregiver per i lavoratori pubblici

L’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni ha reso noto che due persone impegnate nell’assistenza allo stesso familiare possono ricorrere al permesso orario anche all’interno della medesima giornata lavorativa, a condizione che i rispettivi intervalli non si sovrappongano. Il chiarimento lascia intatto il monte complessivo, che resta pari a tre giornate al mese per ciascun assistito, e completa un percorso avviato con un precedente orientamento della stessa agenzia, che aveva già ammesso il ricorso a frazioni inferiori all’ora una volta esaurita la prima ora piena. La combinazione dei due interventi mira a coprire accompagnamenti di breve durata come il ritiro di un referto o una seduta ambulatoriale.

Sullo sfondo di queste indicazioni si colloca un parere del dicembre 2025 con cui il Dipartimento della Funzione Pubblica ha ricostruito la disciplina dell’assistenza condivisa, confermando che il permesso può essere richiesto da più familiari a fronte di apposita documentazione o dichiarazione e che nel pubblico impiego la fruizione oraria non può superare le 18 ore al mese riferite a ogni singola persona assistita. Il documento affronta anche l’ipotesi in cui i caregiver abbiano contratti di durata differente, suggerendo in quel caso di scegliere una modalità di utilizzo, a giornate o a ore, che risulti praticabile in entrambi i rapporti di lavoro, e riconosce la possibilità di frazionare quanto residua delle giornate lasciate libere dall’altro assistente.

Un’ulteriore tutela per chi garantisce assistenza a domicilio è arrivata nel giugno 2026 dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 20229 che ha dato maggiore consistenza alla facoltà di opporsi alla collocazione della prestazione in orario notturno quando quel turno impedirebbe di essere presenti accanto alla persona con disabilità.

Leggi anche:

Legge 104: tutti i permessi previsti per lavoratori e caregiver

Accompagnamento: requisiti, importi e modalità di richiesta

02Set

Lascito testamentario e disabilità: leggi, tutele e agevolazioni fiscali

Prima o poi, ogni genitore che accudisce un figlio con disabilità si pone la stessa domanda: “Quale futuro lo attende quando non potrò più esserci?”
Dietro questo dubbio si celano ansie reali, dalla disponibilità economica per l’assistenza futura alla gestione delle decisioni quotidiane, fino alla tutela del patrimonio familiare. In questo scenario, il lascito testamentario costituisce uno strumento molto importante da conoscere.
Il lascito testamentario infatti, offre due possibilità: da un lato, consente di destinare beni e risorse al proprio figlio vincolandoli a regole che ne garantiscano la corretta gestione. Dall’altro, offre anche a chi non ha figli o parenti con disabilità, ma vuole sostenere queste famiglie di effettuare un lascito testamentario agli enti del Terzo Settore impegnati nella riabilitazione, e l’inclusione lavorativa e nel supporto ai caregiver.

Che cos’è un lascito testamentario e in quali forme si può fare

Si parla di lascito testamentario nel momento in cui una persona, attraverso il suo testamento, sceglie di destinare parte dei propri beni o l’intero patrimonio a un soggetto che può essere un familiare, un amico, un ente, un’associazione o una fondazione. La disposizione si applica solo successivamente alla morte del testatore e fino a quel momento non è vincolante, dato che il testamento può essere modificato o revocato senza dover giustificare in alcun modo il ripensamento.
Il codice civile nello specifico prevede:

  • Il testamento olografo che si scrive da soli: deve essere redatto interamente a mano, datato e firmato dal testatore, senza parti stampate e senza l’intervento di altre persone, perché anche poche righe scritte da una persona terza possono farlo annullare.
  • Il testamento pubblico viene invece dettato al notaio davanti a due testimoni e resta conservato negli atti dello studio; costa qualcosa in più, ma è la strada da preferire quando le disposizioni sono articolate o se si teme che qualcuno possa contestarle.
  • Il testamento segreto, poco usato nella pratica, prevede una scrittura privata e successivamente la firma e consegna formale al notaio.

Nel testamento è possibile scegliere un erede, persona fisica, privata o un’associazione, trasferendo a questo dopo la morte una quota o l’intero patrimonio. Se invece si vuole disporre un legato, si attribuisce un bene specifico, come ad esempio un appartamento o il premio di una polizza a una persona specifica.

Lascito al figlio con disabilità: quota di legittima e quota disponibile

Quando un genitore desidera assegnare una parte maggiore del proprio patrimonio a un figlio con disabilità, rispetto a quello da destinare ai fratelli deve considerare che per la legge Italiana esiste una quota legittima che va suddivisa equamente tra i diversi fratelli ed eredi legittimi. Quello che supera la quota legittima, invece, prende il nome di quota disponibile che è la parte di eredità che il testatore può scegliere liberamente a chi devolvere.
Il testamento, però, non serve solo a distribuire denaro, infatti, l’articolo 408 del codice civile consente ai genitori di indicare per testamento chi dovrà diventare amministratore di sostegno del figlio: si tratta di una designazione che il giudice tutelare valuta con attenzione al momento della nomina e che permette di scegliere in anticipo una persona di fiducia, invece di lasciare la decisione al caso. Si può, inoltre, nominare un esecutore testamentario incaricato di dare attuazione alle volontà espresse, oppure imporre a un erede un onere, cioè un obbligo preciso da rispettare, come garantire al fratello vitto, alloggio o assistenza.
C’è infine, la sostituzione fedecommissaria dell’articolo 692, oggi poco utilizzata perché applicabile al solo caso della persona interdetta.

Trust, vincoli di destinazione e fondi speciali della legge sul Dopo di noi

La legge 112 del 2016, legge sul “Dopo di noi”, permette di costruire un percorso alternativo per le persone con disabilità grave riconosciuta dalla legge 104, che si trovano senza un sostegno familiare. In questo caso ci sono tre strumenti specifici:
il trust ossia uno strumento che permette al disponente di trasferire la proprietà di specifici beni che escono dal suo patrimonio per essere designati al trustee (ossia al ricevente) non si tratta né di una donazione né di una vendita, ma di una detenzione dei beni.
Il vincolo di destinazione trascrivibile previsto dall’articolo 2645 ter del codice civile.
Il fondo speciale che nasce da un contratto di affidamento fiduciario.
Per tutti e tre vale la stessa procedura, infatti, un patrimonio che viene messo da parte e separato non appartiene più al disponente, ma questo viene affidato a un gestore che deve amministrare il bene seguendo le regole scritte e impiegando le rendite e, se serve, anche il capitale per il mantenimento e la cura del beneficiario.
Un genitore può scegliere di costituire il trust mentre è in vita e alimentarlo poi con un lascito, oppure stabilire nel testamento che una parte dell’eredità confluisce nella struttura al momento della successione.
Le agevolazioni fiscali in questo caso vengono applicate solo se l’atto rispetta tutti i requisiti fissati dalla norma:

  • forma dell’atto pubblico;
  • indicazione dei soggetti coinvolti e dei rispettivi compiti;
  • descrizione dei bisogni della persona con disabilità grave e delle attività assistenziali necessarie a soddisfarli;
  • nomina di un controllore che vigili sull’operato del gestore;
  • individuazione del termine finale e destinazione dei beni che resteranno alla fine.

Il beneficiario deve inoltre essere uno soltanto e ogni punto va verificato con il notaio e con un professionista che conosca la materia, perché la mancanza anche di un solo elemento fa scattare la tassazione ordinaria.

Imposta di successione: la franchigia di un milione e mezzo di euro

L’imposta di successione si applica con aliquote diverse a seconda del rapporto con il defunto:

  • il 4 per cento per coniuge e parenti in linea retta, che però pagano solo sopra un milione di euro a testa;
  • il 6 per cento per fratelli e sorelle, con franchigia di centomila euro;
  • il 6 per cento senza alcuna franchigia per gli altri parenti fino al quarto grado;
  • l’8 per cento per chiunque non abbia legami di parentela.

Quando il beneficiario è una persona con handicap riconosciuto grave ai sensi della legge 104, la franchigia sale a un milione e mezzo di euro e vale a prescindere dal legame con il defunto. Anche un nipote, un cugino o una persona del tutto estranea alla famiglia, quindi, riceve fino a quella cifra senza pagare nulla.
Restano invece dovute per intero le imposte ipotecaria e catastale, perché l’agevolazione riguarda la sola imposta di successione, e per ottenerla occorre indicare in dichiarazione gli estremi del verbale della commissione medica.
Ancora più favorevole è il trattamento riservato agli strumenti della legge 112 del 2016: i beni conferiti in trust, in fondi speciali o in vincoli di destinazione a favore di persone con disabilità grave sono esenti dall’imposta sulle successioni e donazioni, mentre registro, ipotecaria e catastale si pagano in misura fissa e il bollo non è dovuto.

Il lascito solidale alle associazioni che assistono le persone con disabilità

Chi non ha familiari con disabilità, oppure vuole affiancare al lascito familiare un gesto di solidarietà, può indicare nel testamento un’associazione, una fondazione o un altro ente del Terzo settore, decidendo liberamente quanto destinare. Le organizzazioni usano il lascito testamentario e le risorse derivate per tenere in piedi servizi che il sistema pubblico copre solo in parte: percorsi di autonomia abitativa, laboratori per l’inserimento lavorativo, trasporto sociale, progetti di sollievo per i familiari che assistono a tempo pieno.
Sul piano fiscale interviene l’articolo 82 del codice del Terzo settore, in base al quale successioni, donazioni e atti a titolo gratuito a favore degli enti iscritti al registro unico nazionale non scontano né l’imposta di successione e donazione né quelle ipotecaria e catastale, purché i beni ricevuti vengano impiegati per l’attività statutaria e per finalità di utilità sociale.
Perché la disposizione funzioni, l’ente va identificato senza margini di dubbio, indicando denominazione completa, sede legale e codice fiscale, ed è utile precisare che cosa si lascia, dal momento che il lascito può consistere in una somma di denaro, in un immobile, in titoli, in una polizza oppure in una quota del patrimonio. Il testatore può anche vincolare il lascito a un progetto specifico, meglio se dopo essersi confrontato con l’organizzazione per capire se quel progetto resterà attivo negli anni. Infine, è bene chiarire che il lascito solidale si misura sulla quota disponibile e non tocca le riserve che la legge garantisce a coniuge, figli e genitori.

Leggi anche:
Legge 104 tutti i permessi per lavoratori e caregiver
Tesseramento ANIMID 2026: entra a far parte della nostra rete di supporto

26Ago

Dalla domanda INPS al ricorso: il percorso di assistenza offerto da ANIMID

Quando hai bisogno di fare una domanda INPS per richiedere l’invalidità civile puoi procedere in solitaria oppure ottenere il supporto da parte di associazioni come ANIMID che con i suoi consulenti esperti aiuta a seguire in modo attento tutta la procedura dalla richiesta fino all’esito, oltre che in caso di eventuale ricorso.

Per accedere al supporto offerto da ANIMID (Associazione Nazionale Invalidi Mutilati e Disabili) è necessario il tesseramento che permette di accedere a diversi servizi dalla consulenza telefonica e online in ambito previdenziale, fiscale e legale, alle attività di sostegno previste per gli associati. Con una piccola quota associativa annuale hai la possibilità di avere al tuo fianco degli esperti che possono aiutarti nell’invio e nella consultazione delle domande INPS, dall’invalidità civile alla richiesta dell’indennità di accompagnamento, ai relativi benefici accessibili successivi al riconoscimento come previsto dalla legge 104/1992.

Assistenza ANIMID per l’invio della domanda di riconoscimento invalidità civile

La tutela per il riconoscimento delle prestazioni si articola in un accompagnamento continuativo, che parte dal supporto e consiglio su come ottenere e preparare la documentazione sanitaria e amministrativa e prosegue attraverso la presentazione dell’istanza, il monitoraggio dell’avanzamento della domanda e il suo esito. Come previsto fino al 31 dicembre del 2026, bisogna considerare che nelle province interessate dalla sperimentazione il procedimento si avvia direttamente con la trasmissione telematica del certificato medico introduttivo da parte del medico certificatore abilitato, che vale di per sé come istanza e rende superflua la domanda amministrativa separata.

Dove la riforma non è ancora operativa resta invece il doppio passaggio, con acquisizione del certificato medico introduttivo seguito dalla domanda da inoltrare all’INPS entro i termini di validità. In entrambi i casi prima di inoltrare la domanda o anche prima di rivolgersi al medico per l’invio del certificato introduttivo per via telematica è possibile chiedere aiuto ad ANIMID e ai suoi consulenti per capire come funziona la procedura e quali sono i passaggi da seguire per ottenere il riconoscimento della disabilità.

Consultazione dell’esito e supporto in caso di domanda respinta, sospesa o d’integrazione documentale

Dopo aver inviato la domanda e svolta la visita medica con la commissione dell’INPS arriva il momento d’attesa che permetterà di conoscere successivamente lo stato della domanda, consultabile anche online sul Portale della disabilità e infine il suo esito definitivo. ANIMID supporta i suoi tesserati nel consultare il Portale della disabilità, ma soprattutto aiuta il richiedente nel momento in cui la pratica dovesse essere: sospesa, necessitante di integrazione documentale o nei peggiori casi respinta.
In caso di sospensione della domanda per mancanza di informazioni sanitarie chiare, i consulenti dell’associazione possono fornirti tutte le informazioni su come procedere per far sì che la procedura vada avanti.

Fornendo di conseguenza supporto nell’indicare quale sia giusta documentazione sanitaria al fine di inviare alla commissione medica dell’INPS tutte le informazioni mancanti o considerate non aggiornate come eventuali nuovi esami strumentali o medici che possano chiarire in modo più accurato lo stato di salute del richiedente e permettere una corretta valutazione sul grado di disabilità.
Se invece la domanda necessità di integrazione documentale, allora i consulenti ANIMID ti riferiranno quali sono i documenti mancanti risultanti dal verbale dell’INPS, aiutandoti a produrre quelli corretti e soprattutto a rispettare i tempi di consegna. L’integrazione documentale ha un termine perentorio, il che vuol dire che l’Istituto richiede che questi siano inviati entro un termine preciso superato il quale la domanda viene respinta e il procedimento concluso.

In caso di ritardi, dunque, sarà necessario far ripartire l’iter e inviare una nuova richiesta per il riconoscimento dell’invalidità civile.
Infine, il caso che più spaventa chi fa domanda per l’invalidità civile è il respingimento integrale dell’istanza o il riconoscimento di una percentuale inferiore rispetto a quella necessaria per accedere alla prestazione. In questa situazione intervengono anche i legali che lavorano con ANIMID che possono effettuare, innanzi tutto, un analisi della documentazione depositata, del verbale e successivamente valutare se promuovere l’accertamento tecnico preventivo e successivamente il ricorso, che deve essere fatto entro sei mesi dal ricevimento dell’esito. Durante tutta la procedura di ricorso si ottiene il supporto legale degli esperti di ANIMID grazie al collegamento con professionisti del territorio che curano il patrocinio in sede giudiziaria.

Sportello legale e diritti di ANIMID: consulenze gratuite su tutele, ricorsi e procedure amministrative

Oltre al supporto durante tutto il percorso per la domanda INPS per la richiesta di invalidità civile, ANIMID ha un punto di ascolto raggiungibile anche telefonicamente oppure online, che risponde a tutte le domande del tesserato che riguardano sia l’invalidità civile, l’indennità, i benefici delle legge 104/1992 e le relative misure di sostegno, con consulenze gratuite dedicate sia a chi deve avviare la pratica sia a coloro che ha ricevuto un verbale che si intende contestare. L’orientamento fornito dallo sportello non sostituisce il patrocinio legale necessario in sede giudiziaria, in caso di ricorso, ma consente di capire come procedere al confronto con il professionista avendo già individuato i punti deboli della valutazione ricevuta e la documentazione sanitaria da produrre a sostegno.

Aiuto e consulenza per le agevolazioni fiscali collegate a disabilità, ausili e spese sanitarie

L’assistenza fiscale è quello che genera il maggior numero di benefici non richiesti, perché detrazioni ed esenzioni non vengono attribuite d’ufficio e presuppongono che il contribuente conosca l’esistenza della misura e conservi la documentazione idonea a dimostrarne i presupposti. Il servizio dedicato spiega in forma accessibile quali voci di spesa rientrano nelle agevolazioni e quale certificazione occorre allegare. Le agevolazioni più ricorrenti riguardano l’acquisto di ausili tecnici e informatici, le spese sanitarie e di assistenza specifica, l’abbattimento delle barriere architettoniche e l’acquisto di veicoli adattati, ciascuna con condizioni proprie di applicazione e con aliquote differenziate.

Alcune misure richiedono il riconoscimento della condizione di gravità, altre si applicano sulla base della sola invalidità certificata.
Il supporto si estende alla raccolta dei documenti, alla compilazione delle pratiche e alla gestione delle scadenze, aspetto tutt’altro che secondario quando la fruizione del beneficio è vincolata alla presentazione di una comunicazione entro una data determinata.
Le esenzioni dal ticket sanitario e dal bollo auto seguono procedure gestite da enti diversi e vanno rinnovate secondo calendari propri.

Leggi anche:
Tesseramento ANIMID 2026: perché entrare a far parte della nostra rete di supporto

19Ago

Come controllare online lo stato della domanda INPS per l’invalidità civile

Dopo aver sostenuto la visita di accertamento sanitario, l’attesa del verbale è il momento in cui la maggior parte delle persone si sente più disorientata, dato che il giudizio non viene comunicato in seduta e bisogna attendere la notifica ufficiale. La valutazione espressa dalla commissione, infatti, deve prima essere formalizzata e validata, e solo dopo che si sarà chiuso il procedimento il responso diventa consultabile online.

Uno degli strumenti che l’INPS ha messo a disposizione per controllare lo stato della domanda online è il Portale della disabilità che permette di avere accesso direttamente a tutti i servizi dedicati alle informazioni e ai servizi in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità, disabilità ai sensi della legge 68/1999 e handicap ai sensi della legge 104/1992.

Come controllare online lo stato della domanda INPS dal Portale della disabilità

Il portale della disabilità dell’INPS presenta sulla sua piattaforma tutte le pratiche intestate al richiedente, comprese quelle che si sono già concluse, restituendo per ogni pratica inviata gli esiti di ogni fase dell’iter sia sanitario sia amministrativo e permette di verificare anche lo stato delle pratiche che ancora non hanno visto la chiusura del procedimento.

Per verificare le informazioni per le domande INPS in corso online bisogna:

  • Accedere al sito inps.it con SPID, CIE oppure CNS.
  • Aprire il Portale della disabilità dall’area riservata MyINPS.
  • Selezionare la domanda di interesse tra quelle in corso e quelle concluse.
  • Se la procedura è conclusa sarà possibile vederne l’esito e scaricare.

La consultazione sul Portale della Disabilità permette l’accesso completo a tutte le informazioni fornite all’INPS e quelle riguardanti l’iter seguito, quindi è possibile visionare facilmente online il certificato medico introduttivo trasmesso dal medico, il luogo, la data e l’orario fissati per la visita, l’invalidità riconosciuta e i verbali redatti sia dalle ASL sia dall’Istituto.

Attraverso la stessa piattaforma il cittadino può anche procedere autonomamente alla trasmissione della documentazione sanitaria destinata alle commissioni mediche per la redazione dei verbali di prima istanza, aggravamento e revisione sugli atti.

Oltre alla sezione dedicata alla consultazione delle pratiche in corso, da questo portale è possibile anche visionare avvisi e le scadenze relative alle domande di prima istanza, di revisione e di indennità di frequenza, insieme alle note che l’istituto invia nell’area dedicata alle comunicazioni. L’accesso alla piattaforma è possibile non solo all’interessato alla domanda ma anche a chi li assiste e ha la delega per l’identità digitale registrata dall’INPS.

Se non si possiedono le credenziali o si ha bisogno di ulteriore assistenza è sempre possibile affidarsi ad associazioni o al patronato, che supporta l’interessato nella ricerca delle informazioni dedicate allo stato della pratica e al suo esito.

Se non si può svolgere la consultazione telematica o non ci si può rivolgere a un patronato o associazione una soluzione per sapere qual è la situazione della pratica è quella offerta dal Contact Center INPS che può fornisce indicazioni sullo stato della lavorazione anche telefonicamente. In questo caso l’operatore telefonico comunica all’interessato se il procedimento risulta in lavorazione, definito, sospeso oppure in attesa di integrazione documentale, senza poter anticipare il contenuto del giudizio.

Tempi di notifica e comunicazione dell’esito

L’esito della pratica prevede la comunicazione telematica sul Portale della Disabilità ma anche con altre forme di comunicazione personale come la raccomandata A/R e l’invio di una PEC all’indirizzo indicato in fase di richiesta. Sia la PEC sia la raccomandata A/R hanno valore legale e servono a documentare in quale momento è stato notificato l’esito della domanda d’invalidità civile, data che serve anche a far partire i conteggi per la concessione e il pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito previste dalla legge.

L’INPS invia la raccomandata A/R all’indirizzo di residenza, spedendo due copie del documento, una integrale con tutte le informazioni sulla percentuale di invalidità e sulla diagnosi e una priva delle informazioni mediche rilevanti, questa seconda copia del documento è stata pensata per l’uso nei rapporti con enti e datori di lavoro.

Per quanto riguarda le tempistiche per ricevere l’esito della domanda INPS per invalidità civile questo in genere viene comunicato entro 120 giorni dopo aver fatto la visita medica con la Commissione. Quindi l’esito sarà disponibile sia online, sul Portale della disabilità, sia inviato tramite PEC e lettera raccomandata entro massimo quattro mesi dopo la visita.

Percentuale di invalidità, indennità e rivedibilità indicate nel verbale online e cartaceo

Il documento rilasciato al termine dell’accertamento che si può scaricare online dal Portale della disabilità o dalla propria PEC, riporta l’intero quadro dei riconoscimenti che derivano dalla valutazione della commissione come la percentuale di invalidità civile che poi determina l’accesso alle diverse soglie previste dalla normativa e alle agevolazioni riconosciute. Nella parte dedicata alle prestazioni economiche il verbale specifica se sussistono i presupposti per l’indennità di accompagnamento, riservata a chi non è in grado di deambulare autonomamente o di compiere gli atti quotidiani della vita, oppure per l’indennità di frequenza destinata ai minori.

Una sezione distinta attesta l’eventuale condizione di gravità prevista dall’articolo 3 comma 3 della legge 104/1992, dalla quale dipendono i permessi lavorativi, il congedo straordinario e le agevolazioni fiscali. Va letta con attenzione anche l’indicazione della revisione, che fissa il mese e l’anno della nuova valutazione: fino alla convocazione le prestazioni proseguono senza interruzioni, mentre la mancata presentazione alla visita programmata ne comporta la sospensione.

Domanda sospesa o respinta: integrazione documentale e ricorso

Quando consulti la domanda online potresti anche trovarti dinanzi a una segnalazione di non conclusione del procedimento ma di: sospensione della domanda, domanda respinta o richiesta di integrazione documentale.

Lo stato di sospensione indica che la commissione sanitaria ha ritenuto incomplete le informazioni mediche e il quadro sanitario depositato e richiede in genere nuovi referti, esami strumentali, relazione specialistica che permetta di quantificare con precisione la riduzione della capacità lavorativa. L’invito all’integrazione documentale che appunto sottolinea la necessità di inviare documenti aggiornati, può fare riferimento sia a quelli sanitari sia ai documenti amministrativi, in questo caso bisognerà procedere entro un termine perentorio, superato il quale un mancato riscontro porta all’archiviazione della pratica e obbliga al riavvio del procedimento amministrativo.

Infine, se la domanda è stata respinta è possibile che si proceda con un accertamento tecnico preventivo, che è una condizione di procedibilità successivo al giudizio, questo permette di depositare il ricorso, entro sei mesi dalla comunicazione, direttamente in tribunale con il patrocinio di un avvocato e una relazione medico legale che possa documentare le patologie riscontrate. Se la domanda viene respinta è possibile avvalersi anche del supporto degli esperti che lavorano nelle associazioni dedicate, che forniscono agli iscritti anche un servizio di patrocinio legale oltre che assistenza nell’invio della pratica e nella verifica del suo stato.

Leggi anche:

Tesseramento ANIMID 2026: tutte le agevolazioni per chi accede alla rete di supporto

Accompagnamento: requisiti, importi e modalità di richiesta

12Ago

Accompagnamento: requisiti, importi e modalità di richiesta

Tra le varie misure a tutela di chi necessita di cure costanti troviamo l’indennità di accompagnamento. Si tratta di un assegno erogato a prescindere dall’età o dal reddito personale. Per averne diritto serve il verbale della commissione medico-legale INPS che attesti l’invalidità al 100%, oppure l’impossibilità di camminare e di gestire la quotidianità in autonomia. Vediamo quali sono i requisiti e l’iter per ottenerlo.

Indennità di accompagnamento: requisiti sanitari e anagrafici

Per l’indennità di accompagnamento bisogna richiedere il riconoscimento della prestazione all’INPS, ed è necessario avere sia i giusti requisiti sanitari sia anagrafici.

I requisiti sanitari richiesti sono:

  • Inabilità totale e permanente al 100%.
  • Impossibilità a deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore o incapacità di compiere in modo autonomo gli atti quotidiani della vita.
  • Necessità di assistenza.

Accertata l’invalidità totale per ottenere il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, la commissione deve considerare la capacità della persona di prendersi cura di sé e delle proprie attività quotidiane come: attività di igiene, alimentazione, spostamento all’interno e all’esterno dell’abitazione e vestizione.

Oltre ai requisiti sanitari, si deve essere in possesso anche di quelli amministrativi che richiedono:

  • Residenza stabile e abituale in Italia.
  • Essere cittadini italiani, oppure cittadini dell’UE iscritti come residenti in Italia, o cittadini extracomunitari in possesso di un permesso di soggiorno non inferiore a un anno.

Non sono richiesti invece altri requisiti legati all’età o al reddito del richiedente.

Importo dell’indennità di accompagnamento 2026 e decorrenza del pagamento

Quanto si prende con l’indennità di accompagnamento? La somma che si percepisce con l’accompagnamento cambia ogni anno dato che l’assegno è soggetto a rivalutazione annuale. Al momento, per il 2026, l’importo dell’assegno dell’indennità di accompagnamento ammonta a 551,53 euro. L’erogazione avviene invece per dodici mensilità, quindi non è prevista alcuna tredicesima aggiuntiva e l’importo non ha integrazioni o decurtazioni sulla base del reddito, ma rimane uguale per chiunque ne abbia diritto indipendentemente dai redditi percepiti. Una volta approvata la domanda il diritto alla sua riscossione parte dal primo giorno del mese entrante.

Per quanto riguarda invece la liquidazione della prestazione economica, questa deve essere effettuata entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda. Nel primo pagamento, comunque, verranno riconosciute al richiedente le eventuali mensilità pregresse non godute. Il pagamento dell’indennità avviene sul conto del richiedente, nello specifico questa può essere erogata con accredito su: conto corrente bancario o postale, libretto o carta dotata di codice IBAN. È possibile anche conferire una delega alla riscossione a un terzo soggetto, soluzione frequente quando il beneficiario non è in condizione di gestire personalmente i rapporti con l’istituto.

Come presentare la domanda per l’indennità di accompagnamento

Per ottenere l’indennità di accompagnamento è necessario prima ottenere da parte della commissione medica dell’INPS la convalida dell’invalidità al 100% e dell’impossibilità di poter svolgere correttamente le proprie commissioni giornaliere o di deambulare in modo corretto in casa e fuori casa. Una volta ottenuto il riconoscimento dell’invalidità civile al 100%, l’iter per fare domanda si può seguire in autonomia dal sito INPS usando SPID, CIE o CNS, oppure è possibile delegare tutto a un patronato o sindacato, soluzione per evitare qualunque errore in fase di richiesta. Attenzione però se si richiede l’accompagnamento in un secondo momento, magari per un peggioramento della salute, non basta la vecchia documentazione. Serve un nuovo certificato medico introduttivo che attesti chiaramente la perdita dell’autosufficienza o l’impossibilità di camminare senza assistenza.

Dopo aver richiesto un nuovo certificato medico introduttivo, si dovrà inviare tutta la documentazione medica all’INPS. Questo avvierà l’iter e la commissione medica inviterà il richiedente a fare una visita nella sede di competenza o se richiesto organizzerà una visita medica domiciliare. Solo una volta valutate le condizioni di aggravamento e non autosufficienza, procederà al riconoscimento dell’indennità di accompagnamento. Attualmente, in alcune province in fase di sperimentazione, l’avvio dell’accertamento della condizione di disabilità avviene direttamente quando il medico certificatore invia il certificato medico introduttivo al sistema telematico dell’INPS.

In queste province (il cui elenco completo è consultabile sul sito ufficiale dell’INPS) non è necessario fare una domanda successiva alla visita medica, in quanto l’iter parte in automatico. Per tutte le altre province, fino al 31 dicembre del 2026, resta attivo l’iter sopra illustrato.

Eventuale incompatibilità con altre prestazioni e sospensione dell’erogazione

L’indennità di accompagnamento presenta alcune incompatibilità con delle prestazioni. Nello specifico non è possibile cumulare l’indennità con prestazioni analoghe riconosciute per invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio, ipotesi nelle quali il cittadino conserva comunque la facoltà di optare per il trattamento più favorevole. La verifica di compatibilità va effettuata prima della presentazione della richiesta, così da evitare la formazione di indebiti che l’istituto recupera successivamente sulle mensilità già corrisposte.

Diverso è il caso della sospensione, che opera quando il titolare viene ricoverato in una struttura con oneri interamente sostenuti dallo Stato per un periodo superiore a ventinove giorni. Infatti, la legge prevede che la funzione stessa della prestazione sia destinata a compensare i costi dell’assistenza privata che vengono meno quando le esigenze di cura sono coperte dalla struttura pubblica. Il ricovero va comunicato all’INPS, mentre la degenza in strutture a pagamento o parzialmente private a carico dell’assistito non incide sul diritto.

Sul fronte della compatibilità, invece, la misura si somma senza difficoltà alla pensione di inabilità civile, alle pensioni previdenziali e ai trattamenti di reversibilità, e resta dovuta anche a chi svolge attività lavorativa, dato che nessuna norma subordina il beneficio all’inattività del titolare.

Leggi anche:

Assegno di assistenza e pensione di invalidità: quali sono le differenze

Legge 104: tutti i permessi per lavoratori e caregiver

05Ago

Agevolazioni auto per disabili: IVA ridotta, detrazioni ed esenzioni spiegate

Chi convive con una disabilità riconosciuta può contare su una serie di sconti fiscali che riguardano anche l’automobile, a partire dalla detrazione IRPEF sul costo di acquisto del mezzo.
Al taglio dell’imposta sul reddito si affiancano l’esenzione dal pagamento del bollo auto e l’esenzione dall’imposta di trascrizione al PRA sui passaggi di proprietà, benefici che richiedono requisiti propri e una determinata condizione certificata.
Vediamo allora nel dettaglio come funzionano queste misure, chi ha titolo per richiederle, quali documenti servono al momento dell’acquisto e cosa cambia quando a comprare l’auto è un familiare che ha la persona con disabilità a carico.

Come funziona la detrazione IRPEF per l’acquisto dell’auto

La detrazione riconosciuta a chi acquista un’auto è pari al 19% della spesa sostenuta, ma attenzione al tetto, perché il calcolo si ferma comunque a 18.075,99 euro anche quando il prezzo del veicolo risulta più alto, e questo importo massimo vale allo stesso modo per il nuovo e per l’usato, senza considerare la cilindrata del mezzo..
Il beneficio si può ottenere al momento della dichiarazione dei redditi annuale, dove chi ha comprato l’auto può scegliere: se portare tutto in detrazione nell’anno d’imposta in cui è avvenuto l’acquisto oppure distribuire la somma su quattro quote annuali di identico importo. Infine, l’erede che presenta la dichiarazione per conto della persona con disabilità deceduta può recuperare in una sola volta le rate rimaste.
Il vantaggio riguarda una sola automobile nell’arco di quattro anni che decorrono dalla data dell’acquisto, mentre un secondo acquisto agevolato prima della scadenza viene ammesso solo quando il veicolo comprato in precedenza è stato radiato dal PRA per essere avviato alla demolizione.
Quando invece la radiazione dipende dall’esportazione all’estero il nuovo acquisto non gode di alcuno sconto, mentre in caso di furto la detrazione sull’auto sostitutiva questa va calcolata togliendo l’eventuale rimborso dell’assicurazione, mantenendo la stessa soglia di 18.075,99 euro.
Quando l’adattamento del mezzo non rappresenta una condizione per ottenere la detrazione, il limite di 18.075,99 euro copre soltanto il prezzo dell’auto e non assorbe invece le spese affrontate per gli interventi che ne consentono l’uso concreto, come può essere una pedana sollevatrice, che restano detraibili per conto proprio sempre nella misura del 19%.
Rientrano nel beneficio anche quelle somme spese per la riparazione del veicolo, da queste però sono escluse quelle di ordinaria manutenzione e le voci legate all’uso quotidiano come premio assicurativo, carburante o lubrificante, purché il pagamento avvenga entro quattro anni dall’acquisto.
Queste spese non si possono rateizzare, e vanno inserite nella dichiarazione dell’anno in cui sono state sostenute e condividono con il prezzo dell’auto il medesimo tetto di 18.075,99 euro.

Chi può richiedere la detrazione per l’acquisto dell’auto

Le categorie ammesse ai benefici per la detrazione auto sono quattro:

  • chi è non vedente e chi è sordo;
  • chi ha una disabilità di natura psichica o mentale ed è titolare dell’indennità di accompagnamento;
  • chi presenta pluriamputazioni oppure una limitazione grave e permanente nel camminare;
  • chi ha capacità motorie ridotte o impedite.

Nelle prime tre situazioni il verbale della commissione medica deve riportare il riconoscimento di gravità previsto dall’articolo 3, comma 3, della legge 104/1992, e non viene richiesta alcuna modifica tecnica dell’automobile per ottenere lo sconto fiscale.
Per l’ultima categoria, invece le cose cambiano, perché chi ha una compromissione motoria che non arriva alla grave limitazione nel camminare deve soddisfare un requisito aggiuntivo, ovvero l’adattamento stabile dell’auto al trasporto dell’interessato oppure la sua conformità ai dispositivi indicati dalla commissione che valuta l’idoneità alla guida.
Un presupposto vale invece per tutte e quattro le categorie riguarda l’uso concreto del mezzo che richiede che l’automobile serva in modo esclusivo, o quantomeno prevalente, alla persona con disabilità.
La verifica del diritto in ogni caso avviene sempre con la valutazione del verbale di invalidità o di handicap, dove devono comparire in modo esplicito: il richiamo all’articolo 30, comma 7, della legge 388/2000 per i casi di accompagnamento e di deambulazione compromessa, oppure all’articolo 8 della legge 449/1997 per la compromissione motoria. Senza questi riferimenti né il concessionario né l’ufficio tributario possono applicare il beneficio previsto.

Esenzioni di pagamento previste: bollo auto e imposta di trascrizione

Per quanto riguarda invece l’esenzione del bollo auto questa ha carattere permanente e copre le stesse tipologie di veicoli agevolate ai fini IVA, quindi entro i 2.000 cc di cilindrata sulle alimentazioni a benzina e ibride, entro i 2.800 cc su diesel e ibride, con un tetto di 150 kW quando il motore è elettrico.
Non fa differenza chi risulti proprietario del mezzo: lo sconto va in capo all’auto intestata direttamente all’interessato e continua a operare anche quando il libretto porta il nome del familiare che lo ha a carico ai fini fiscali.
A concedere il beneficio è l’ufficio tributi dell’ente Regione, mentre nei territori dove questo ufficio non è mai stato istituito la domanda va presentata all’ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate; in diverse Regioni l’istruttoria delle richieste è stata affidata all’ACI, quindi in quei casi ci si può rivolgere agli uffici provinciali o alle delegazioni dell’Automobile Club.
I documenti si devono consegnare allo sportello o spedire con una raccomandata A/R una volta sola, in occasione della prima annualità, nei novanta giorni che seguono la data entro cui il versamento andava effettuato, e da lì in avanti l’esenzione prosegue senza che l’interessato debba ripetere l’istanza.
Quando i presupposti vengono meno, per esempio perché l’auto viene venduta, la comunicazione dovrà essere poi inviata al medesimo sportello che aveva accolto la richiesta.
Chi ha più di un veicolo può applicare l’esenzione a uno soltanto, quello individuato con la targa nel momento in cui si presenta la documentazione, restano fuori dal beneficio tutte quelle auto che risultano intestate a cooperative, società di trasporto o enti locali.
Sul mezzo esente non va esposto alcun contrassegno, mentre conviene informarsi presso gli uffici regionali perché alcune Regioni hanno allargato l’agevolazione anche ad alcune categorie che la disciplina nazionale non contempla.
L’imposta di trascrizione dovuta al PRA per registrare i passaggi di proprietà non si paga sui veicoli destinati al trasporto o alla guida di persone con disabilità, sia che si tratti della prima iscrizione di un’auto nuova sia che riguardi il passaggio di una usata, con esclusione espressa per i mezzi di chi è non vedente o sordo.
La domanda va indirizzata solo al PRA competente per territorio e il beneficio resta valido anche quando l’auto appartiene al familiare che ha l’interessato a carico.

Quali auto si possono acquistare con l’IVA agevolata al 4%

Per quanto riguarda lo sconto sull’imposta questa riguarda le vetture fino a nove posti guidatore incluso, i mezzi per trasporto promiscuo entro 3,5 tonnellate (4,5 se elettrici o a batteria), quelli dotati di attrezzature fisse per trasporti specifici e i motoveicoli a tre ruote con non più di quattro posti, mentre sugli autocaravan resta praticabile la sola detrazione del 19%.
L’aliquota ridotta viene applicata, invece se il motore a benzina o ibrido non supera i 2.000 cc, se il diesel o ibrido resta entro i 2.800 cc e se l’elettrico si ferma a 150 kW.
Le minicar guidabili senza patente, invece, non danno diritto a detrazione, mentre vi rientrano gli eventuali optional che sono stati comprati insieme all’auto, le lavorazioni di adattamento e i ricambi legati a quelle stesse lavorazioni.

I documenti necessari per comprare l’auto

Con una limitazione grave e permanente nel camminare il concessionario per vendere l’auto con detrazione richiede il verbale della commissione medica che riporti la gravità prevista dalla legge 104/1992, un’autocertificazione sull’assenza di acquisti agevolati nei quattro anni precedenti e la copia dell’ultima dichiarazione dei redditi.
Per quanto riguarda la compromissione motoria il decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze ha semplificato la procedura, infatti ora può bastare la patente speciale oppure la richiesta della stessa, da ottenere entro dodici mesi dall’acquisto, affiancata dall’autocertificazione sul quadriennio, mentre quando l’acquisto lo fa un familiare basta il documento che prova il carico fiscale di una persona con disabilità riconosciuta.

Come funziona l’agevolazione per un familiare

Tutti i benefici possono essere richiesti anche dal parente di una persona disabile che si occupa di svolgere l’acquisto, questo è possibile purché l’interessato risulti a suo carico, e in quel caso la fattura può portare indifferentemente l’uno o l’altro nome.
Il carico fiscale scatta sotto i 2.840,51 euro di reddito annuo, che diventano 4.000 euro per i figli fino a 24 anni, senza conteggiare eventuali pensioni e indennità esenti.
Oltre quella soglia lo sconto spetta solo alla persona con disabilità, che deve intestarsi tutti i documenti di spesa. Chi ha a carico più familiari con disabilità può invece ripetere l’acquisto agevolato per ciascuno di loro nello stesso quadriennio.

Quando si perde il diritto alle agevolazioni auto

Bisogna infine fare attenzione alle eventuali perdita del diritto all’agevolazione. Questa situazione si verifica quando si decide di vendere o regalare la macchina prima che siano passati due anni.
In questo caso si è obbligati a restituire il risparmio ottenuto, sia sull’IVA sia sulle altre voci, questo non vale quando la cessione serve a prendere un mezzo con adattamenti diversi resi necessari da un cambiamento delle condizioni di salute.
Nessun rimborso viene richiesto invece all’erede che vende l’auto ricevuta in successione, mentre dopo il quarto anno cade ogni vincolo e il diritto torna disponibile senza obbligo di disfarsi del veicolo precedente.

Leggi anche:

Legge 104: tutti i permessi previsti per lavoratori e caregiver

Invalidità civile 2026: come presentare la domanda e quali documenti servono