29Lug

L’assegno di assistenza e la pensione di invalidità sono due prestazioni sociali a supporto delle persone con invalidità civile e limitata capacità lavorativa. Entrambe le prestazioni spesso vengono accostate, ma è necessario distinguerle, perché non solo sono dirette verso diversi soggetti. Le differenze principali tra assegno mensile di assistenza e pensione di inabilità si definiscono in due elementi specifici quali: percentuale di invalidità e reddito personale. Quindi andiamo a vedere le caratteristiche delle due prestazioni sociali e infine cerchiamo di carpirne le principali differenze.

Assegno mensile di assistenza: a chi spetta, requisiti e caratteristiche

L’assegno mensile di assistenza viene erogato a chi presenta alcuni specifici requisiti tra cui:

  • Invalidità civile parziale riconosciuta in una percentuale che va da un minimo del 74% fino a un massimo del 99%.
  • Un’età che deve essere compresa tra i 18 e i 67 anni.
  • Residenza stabile e abituale in Italia, sia che si sia cittadini italiani, UE o Extra UE.

Per quanto riguarda il reddito limite personale è di 5.852,21 euro, mentre l’importo erogato è pari a 340,71 euro per 13 mensilità. Questa prestazione, dunque, non si collega a una impossibilità lavorativa totale, ma ad un’importante limitazione che deve essere sempre confermata da un verbale sanitario e che si deve mantenere all’interno dei parametri economici previsti dalla normativa.

L’assegno mensile di assistenza viene corrisposto anche nel momento in cui l’invalido viene ricoverato in un istituto pubblico che provvede al suo sostentamento e decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

Pensione di inabilità civile: riconoscimento e caratteristiche

La pensione di inabilità civile viene riconosciuta agli invalidi civili totali, ossia a coloro che hanno un’inabilità al lavoro pari al 100%. La pensione viene riconosciuta a chi ha un’età tra i 18 e i 67 anni, sempre con residenza stabile in Italia e requisiti sanitari comprovati dal medico e dalla commissione sanitaria dell’INPS. L’importo attuale della pensione di inabilità civile è di 340,71 euro per 13 mensilità, con un limite di reddito personale annuo pari a 20.029,55 euro.

La prestazione si rivolge a coloro che sia sul piano medico-legale sia sotto il profilo di capacità lavorativa risultino inabili e necessitino di conseguenza di un supporto maggiore. La pensione può essere riconosciuta anche se la persona è ricoverata in un istituto pubblico che provvede al sostentamento, e può essere incrementata in condizioni particolari di reddito secondo le regole vigenti. Al compimento dell’età prevista per l’assegno sociale, indicata per il 2026 in 67 anni, la pensione di inabilità si trasforma in assegno sociale sostitutivo.

Le principali differenze tra assegno di assistenza e pensione di invalidità

Le principali differenze tra l’assegno di assistenza e pensione di invalidità come abbiamo visto sono nella percentuale di inabilità lavorativa riconosciuta:

  • Per l’assegno mensile di assistenza: l’assistito deve avere un’invalidità riconosciuta compresa tra il 74% e il 99%
  • Per la pensione di inabilità: deve vedersi riconosciuta una inabilità permanente pari al 100%.

A questa differenza se ne aggiungono anche altre riguardanti le soglie di reddito che sono nettamente differenti: per chi prende l’assegno di assistenza, infatti, abbiamo un limite di 5.852,21 euro contro i 20.029,55 euro per chi invece può richiedere la pensione di inabilità. Infine, sul piano economico, entrambe prevedono lo stesso importo ma chi prende la pensione di inabilità civile al 100% può eventualmente beneficiare del cosiddetto “incremento al milione” (maggiorazione sociale), che ne aumenta l’importo effettivo in presenza di determinati requisiti reddituali, cosa non prevista negli stessi termini per l’assegno.

Requisiti comuni tra pensione e assegno di assistenza

Tutte e due le prestazioni hanno anche dei punti in comune ossia richiedono cittadinanza italiana, oppure, per i cittadini stranieri, i requisiti specifici previsti per comunitari ed extracomunitari, insieme alla residenza stabile e abituale in Italia. Per i cittadini extracomunitari è richiesto un permesso di soggiorno di almeno un anno, mentre per i cittadini comunitari è necessaria l’iscrizione all’anagrafe del comune di residenza. Il limite anagrafico è il medesimo: minimo 18 anni e massimo 67 anni con successivo passaggio all’assegno sociale sostitutivo al raggiungimento dell’età prevista.

Un altro elemento comune è l’iter sanitario: per ottenere la prestazione serve il verbale di invalidità civile rilasciato dalla commissione medico-legale al termine dell’accertamento sanitario. Nelle province che sono coinvolte dalla sperimentazione, il sistema prevede il certificato medico introduttivo inviato telematicamente dal medico certificatore e l’avvio dell’accertamento senza domanda amministrativa iniziale; fuori da queste province, fino al 31 dicembre 2026, resta necessaria anche la domanda amministrativa di invalidità civile.

La domanda per la pensione o per l’assegno può essere presentata online sul sito INPS con SPID, CIE o CNS, oppure tramite patronato o associazioni di categoria abilitate.

Compatibilità e incompatibilità con altri supporti economici

L’assegno mensile di assistenza ha un sistema di compatibilità più rigido, infatti non si può percepire se si sceglie di usufruire delle prestazioni come quelle per l’invalidità di guerra, lavoro o servizio o di altre tipologie di pensioni dirette di invalidità. La pensione di inabilità invece è compatibile con le prestazioni erogate a titolo di invalidità per lavoro, guerra o servizio. Inoltre questa è compatibile anche per coloro che prendono altre pensioni di invalidità dirette.

Per la pensione di inabilità, inoltre, la compatibilità con l’attività lavorativa è prevista con limiti reddituali maggiori, mentre per l’assegno mensile di assistenza lo svolgimento di attività lavorativa è contemplato solo entro i limiti reddituali previsti.

Tempi e gestione della pratica

Per entrambe le prestazioni il procedimento di liquidazione deve concludersi entro 45 giorni dalla data di presentazione della domanda di pagamento completa di tutti i dati obbligatori. Una volta definito l’iter, il verbale viene inviato dall’INPS tramite raccomandata A/R o PEC, se disponibile, e resta consultabile anche nella Cassetta postale online.

Infine, per entrambe, con l’eccezione delle domande di aggravamento, non è possibile presentare una nuova domanda per la stessa prestazione prima che l’iter precedente sia concluso o, in caso di ricorso, prima di una sentenza passata in giudicato. In definitiva, sono due misure che possono sembrare simili, ma che richiedono specifici requisiti prevedendo di conseguenza diverse agevolazioni e limitazioni.

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